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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.46
Data decisione, Autorità:
20.06.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00046
Lugano
20 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata l’8 marzo 1996
da
contro
patr. __________
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5,
ha decretato l’8 maggio 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________
alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 15
maggio 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 20/21 maggio 1996
che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 8 marzo 1996 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 1’730.80.-- oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 17 aprile 1996
l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in
esecuzione con versamento del 7 maggio 1996, producendo dichiarazione in tal
senso della creditrice (doc. B).
Considerato
Iin
diritto:
- L’appellante adduce per la prima volta in sede
d’appello, di aver estinto il proprio debito il 7 maggio 1996, ossia prima
della declaratoria di fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà
sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura
di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b
CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante,
siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 8 maggio 1996 pronunciata dalla Pretore
di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di
rito, è a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
Presidente: La
Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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