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Numero d'incarto:
14.1996.30
Data decisione, Autorità:
01.07.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00030
Lugano
1° luglio 1997/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 novembre 1995 da
patr.
contro
patr__________
tendente ad
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al __________ del
16 novembre 1995 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
con sentenza 18 marzo 1996 ha così deciso.
“1. L’istanza 29
novembre 1995 di __________ è respinta.
- La
tassa di giustizia, comprensiva delle spese, fissata in fr. 250.-- e da
anticipare come di rito, è posta a carico di __________ che rifonderà alla
controparte la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 4 aprile 1996 ha
postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con
__________ del 16 novembre 1995 dell’UEF di Mendrisio __________ melius ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 46’233.90 oltre interessi al 6% dal 30
marzo 1988, fr. 8’700.-oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1995 e fr. 6’055.--
oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1995, indicando quale titolo di credito: “
- Sentenza 17.10.1994 della Pretura di Mendrisio-Sud; sentenza 24.05.1995
della II Camera Civile del Tribunale di appello - 2) Ripetibili - 3) Rimborso
tassa e spese di giustizia.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 17 ottobre 1994 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Sud (doc. A) ed una 24 febbraio 1995 della II
CCA del Tribunale di appello (doc. B), con le quali l’escusso è stato
condannato a pagare alla __________ la somma di fr. 46’233.90 oltre interessi
al 6% dal 30 marzo 1988, fr. 8’700.-- a titolo di ripetibili (fr. 6’500.-- di
prima e fr. 2’200.-- di seconda sede), così come fr. 4’055.-- a titolo di
rimborso delle tasse di giustizia e delle spese.
Il
creditore ha poi prodotto un atto di cessione 4 luglio 1991 (doc. G), con il
quale la __________ gli ha ceduto diverse pretese, tra cui un credito nei
confronti della __________ quantificato in fr. 41’597.75
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha negato di avere ricevuto la cessione 4 luglio
1991 (doc. G).
Egli
ha poi argomentato che il patrocinatore della __________ ha chiesto il
pagamento dell’importo a nome della società, dimostrando così l’inefficacia
della cessione. Il 28 giugno 1995 è stato poi notificato un PE alla __________,
mentre l’11 luglio 1995 è stato dichiarato il fallimento della __________. In seguito
si è presentato quale nuovo creditore __________. Il debitore ha sostenuto che
la dichiarazione 25 giugno 1995 della società di revisione della __________
(doc. H) rappresenta una dichiarazione di parte. D’altra parte con la sua
comunicazione l’Ufficio fallimenti di Zurigo si è limitato ad attestare la
mancanza di attivi della suddetta società al momento della chiusura del
fallimento, senza riconoscere nulla in merito alla pretesa posta in esecuzione
dal procedente. L’escusso ha poi eccepito la nullità del contratto di mutuo e
di cessione (doc. F e G), avendo __________ firmato sia in qualità di organo
della società che a titolo personale. Egli ha poi contestato la facoltà di
__________ di firmare individualmente.
D. Con
sentenza 18/25 marzo 1996 il Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza argomentando che le due
sentenze prodotte a fondamento dell’istanza di rigetto sono definitive e non
più impugnabili con un rimedio di diritto ordinario. La notifica della cessione
al debitor cessus è avvenuta mediante lettera 20 luglio 1995 inviata dal
patrocinatore del procedente al patrocinatore dell’escusso. Al punto D
dell’atto di cessione doc. G è precisato che la cedente avrebbe essa stessa
provveduto all’incasso del credito, pertanto l’eccezione dell’escusso, secondo
il quale non sarebbe avvenuta una valida cessione, poiché la __________ stessa
avrebbe reclamato l’importo in questione, è stata respinta. Il primo giudice ha
rilevato che l’atto di cessione doc. G è stato sottoscritto da __________ sia
per la cedente in qualità di organo della __________ che a titolo personale in
qualità di cessionario. Mediante questo contratto la __________ ha ceduto al
procedente crediti per un importo di fr. 898’060.30. Dagli atti non risulta
tuttavia che vi sia stata un’immissione di liquidità del creditore a favore
della società. Al contrario il mutuo (doc. F) menziona la __________ in qualità
di mutuante e __________ in veste di mutuatario. Secondo il primo giudice non vi
sono supporti probatori sufficienti a provare che __________ abbia agito
preservando gli interessi della società, la quale si vede spogliata di
importanti crediti. La cessione (doc. G) non è stata pertanto considerata
valida.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
a) Il
rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso al creditore indicato
personalmente nella sentenza. Se il credito è stato ceduto, il rigetto
definitivo può essere concesso al cessionario allorquando viene fatto
riferimento alla cessione nella sentenza stessa. Se la cessione del credito à
stata eseguita in altra sede, può essere concesso solo il rigetto provvisorio.
L’identità di chi risulta dalla sentenza quale legittimato con il creditore che
ha promosso l’esecuzione deve essere verificata d’ufficio (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 107 e n. 1 p. 257).
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
c) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit.
in Rep 1989 p. 331).
d) Quali
titoli di credito il procedente ha prodotto le sentenze doc. A e B, con le
quali l’escusso è stato condannato a pagare alla __________ l’importo di fr.
46’233.90 oltre interessi del 6% dal 30 marzo 1988 oltre a ripetibili di
complessivi fr. 8’700.-- e le spese. L’appellante ha sostenuto che con atto di
cessione 4 luglio 1991 (doc. G) la __________ gli ha ceduto qualsiasi credito
che essa vantava nei confronti di __________ e che secondo il punto D del
contratto di cessione, la procedura d’incasso sarebbe avvenuta, come in effetti
è stato, a nome della cedente __________. Ora, dall’esame dell’atto di cessione
emerge che la __________ ha ceduto a __________ per il 31 marzo 1991 non
qualsivoglia credito nei confronti della __________, di cui __________ è
titolare, bensì un credito determinato in fr. 41’597.75. Il credito oggetto
della causa promossa dalla __________ contro __________, di cui alle sentenze
doc. A e B, è stato cifrato in fr. 46’233.90. Dai considerandi delle due
sentenze non emerge che la pretesa oggetto di tale procedura corrisponde al
credito chiaramente determinato nell’atto di cessione. Pertanto le sentenze in
esame non solo non fanno riferimento al credito ceduto, ma nemmeno permettono
di affermare che il credito ivi riconosciuto è identico a quello oggetto della
cessione a __________. Non essendovi pertanto identità tra chi secondo le
sentenze è legittimato a far valere le pretese ivi indicate e l’escutente,
l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata correttamente respinta. La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
4 aprile 1996 di __________ va di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
4 aprile 1996 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________.
-
Intimazione: -
avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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