AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.21
Data decisione, Autorità:
17.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00021
Lugano
17 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 ottobre
1995 da
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 ottobre 1995 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 febbraio1996 ha
così deciso:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria
per Fr. 374’040.-- ed interessi al 6.5% dal 1. ottobre 1995 su Fr. 288’000.--.
- La tassa di giustizia in Fr. 240.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 800.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 marzo 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 2 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 4/7 ottobre 1995 dell’UE di Lugano la __________ (in
seguito: __________) ha escusso l’ing. __________ per l’incasso di Fr.
288’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. ottobre 1995, Fr. 79’560.-- e Fr.
6’480.--, indicando quale titolo di credito: 1) mutuo ipotecario di Fr.
300’000.-- concesso al debitore in data 27.6.1989, ora ridotto a Fr.
288’000.--, disdettato il 21.1.1993 con effetto immediato ed assistito da una
cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.--, iscritta il 20.12.1988 al
doc. 8633 e gravante in I grado la part. __________ RFD di __________ di
proprietà del debitore - 2) interessi arretrati - 3) 9 commissioni di ritardi +
spese varie”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario per Fr.
300’000.-- sottoscritto dalle parti il 27 giugno 1989 (doc. B), con il quale è
stato consolidato un credito di pari importo che la __________ aveva concesso
il 9 maggio 1988 (doc. A) all’escusso. Il credito è garantito da una cartella
ipotecaria al portatore di nominali Fr. 300’000.--, gravante in I grado la
part. __________ RFD di __________ (doc. C). Con lettera 21 gennaio 1993 (doc.
F) la __________ ha disdetto il mutuo con effetto immediato.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito l’inesigibilità del credito posto in
esecuzione, la procedente non avendo dimostrato che la disdetta 21 gennaio 1993
(doc. F) sia avvenuta conformemente agli accordi pattuiti. Le condizioni
generali per mutui ipotecari doc. G, prodotte dalla creditrice, sono infatti
datate 29 settembre 1992, mentre la banca rinvia con l’istanza di rigetto a
condizioni generali datate 6 luglio 1989.
D. Con
sentenza 22 febbraio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo che l’insieme di documenti
prodotto costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Secondo la
prima giudice la disdetta doc. F, mai contestata prima dell’udienza di contradditorio,
è stata pronunciata secondo le note condizioni generali della banca, a cui
faceva riferimento il contratto di mutuo 27 giugno 1989. Infatti l’escusso non
ha provato che il contenuto delle pretese condizioni vigenti fra le parti sia
diverso da quello di cui alle condizioni generali agli atti, e ciò
indipendentemente dagli errori dei rinvii menzionati nell’istanza di rigetto.
Le commissioni di ritardo pretese, pattuite con le condizioni generali, sono
state calcolate correttamente nel numero di nove, come risulta dal conteggio
degli interessi e dagli estratti doc. I, accettati dall’escusso in quanto
rimasti incontestati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo
l’inesigibilità della pretesa in esame.
F. Con
osservazioni 2 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi
è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).
c) Dalla
documentazione prodotta dalla __________ emerge che sia alla lettera di
concessione del credito di costruzione datata 9 maggio 1988 (doc. A), così come
alla lettera di consolidamento in mutuo ipotecario datata 27 giugno 1989 (doc.
B), sono state allegate le condizioni generali della banca, da ritornare
controfirmate dall’escusso e che la durata del credito consolidato in mutuo
ipotecario è stata fissata in 50 anni (doc. B).
In
merito alla disdetta 21 gennaio 1993 (doc. F) la procedente, con l’istanza di
rigetto dell’opposizione, ha rinviato alle condizioni generali per mutui
ipotecari sottoscritte dal debitore il 6 luglio 1989 ed ha prodotto il doc. G
indicandone il punto 5 lit. A. Questo documento, denominato “Condizioni
generali per mutui ipotecari fissi”, reca tuttavia la data 29 settembre 1992.
Inoltre non solo il punto 5, menzionato dalla creditrice, non tratta della
facoltà di disdetta, ma esso non contempla nessun sottopunto A. Ciò dimostra
che la data errata non è dovuta ad un errore di datazione del doc. G e nemmeno
di trascrizione della data del doc. G nell’istanza di rigetto, bensì al fatto
che di condizioni generali per mutui ipotecari ve ne sono di diverse versioni.
Non avendo pertanto la banca prodotto le condizioni generali relative al
rapporto di mutuo in oggetto, la validità della disdetta immediata doc. F non
può essere verificata.
D’altro
canto in casu non è applicabile l’art. 318 CO, trattandosi di un rapporto di
mutuo la cui durata è determinata e per il quale esistono delle condizioni
generali che prevedono le modalità di disdetta.
Non
risultando quindi adempiuto il requisito dell’esigibilità, di cui al precedente
considerando, il contratto di mutuo ipotecario in esame non costituisce valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
- L’appello
4 marzo 1996 dell’ing. __________ è accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
4 marzo 1996 dell’ing. __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
27 ottobre 1995 della __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 240.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
della __________, che rifonderà all’ing. __________ Fr. 800.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 360.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà all’ing. __________
Fr. 800.-- a titolo di indenità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster