AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1996.00006
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00006/07/16/17
Lugano
20 marzo 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sugli appelli
-
-
-
-
contro
le
quattro sentenze della Segretaria Assessore del Distretto di Lugano
-
8
febbraio 1996 __________
-
8
febbraio 1996 __________
-
23
febbraio 1996 __________
-
23
febbraio 1996 __________
che hanno respinto
le quattro istanze di sequestro formulate il 5 e il 16 febbraio 1996 dai due
creditori procedenti
contro
ritenuto
IN
FATTO:
A.
a) L'avv.
__________ ha chiesto il 5 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.06) e il 16 febbraio
1996 (inc. n. 14.96.17) il sequestro del conto corrente n. __________ della
__________ presso la __________ per l'importo di Fr. 166.335.70 oltre interessi
al 5% dal 5 febbraio 1996 riferito a due notule professionali del 5 febbraio
1996 e al contratto di locazione 31 marzo 1995.
b) Quale
causa del sequestro è stato indicato l'art. 271 cpv.1 n.2 LEF (trafugamento di
beni) - inc. n. 14.96.06 e 14.96.17 - atteso che:
-
l'11
dicembre 1995 l'azionista unico della debitrice, il __________, si è fatto consegnare
dal revisore e fiscalista __________ l'intero pacchetto azionario depositato;
-
da quel
momento sono state sospese le emissioni di fatture dalla centrale __________ alla
succursale di __________, che in precedenza raggiungevano una cifra d'affari
annua di circa $ USA 4'000'000.-;
-
due
fatture emesse in precedenza hanno determinato il versamento su un conto non
indicato dalla succursale di __________, a conferma del fatto che si sta
attuando una distrazione di beni all'insaputa dei dirigenti della succursale;
-
il 5
febbraio 1996 la __________ rende noto a __________ e __________ che non potrà
più dare indicazioni sul conto della succursale e il giorno successivo conferma
in forma scritta di aver ricevuto "una comunicazione della rimozione dei
direttori __________, e __________, per decisione della sede di __________
";
-
il 7
febbraio 1996 arriva all'Ufficio del registro di commercio di Lugano la
richiesta di cambiamento degli organi della succursale, in conformità del
verbale 31 gennaio 1996 dell'assemblea della __________ tenuta alle __________
con nomina di un amministratore unico;
-
il
cambiamento non è stato registrato per intervenuta opposizione all'iscrizione
da parte di __________.
c) Solo
nell'inc. 14.96.17 è stato indicato anche l'art. 271 cpv.1 n.4 LEF quale causa
del sequestro (sede all'estero della sequestrata).
B.
a) L'__________
ha chiesto il 5 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.07) e il 16 febbraio 1996 (inc. n.
14.96.16) il sequestro del conto corrente n. __________ della __________ presso
la __________, per l'importo di Fr. 29'386.85 oltre interessi al 5% dal 5
febbraio 1996 riferito a "onorari quale direttore 1993-1996 e stipendi
giugno 1995 - gennaio 1996".
b) Quale
causa del sequestro è stato indicato l'art. 271 cpv.1 n.2 LEF (trafugamento di
beni) - inc. n. 14.96.07 e 14.96.16 - per gli stessi motivi di cui sub A. b),
riferiti all'avv. __________, cui si rinvia.
c) Solo
nell'inc. 14.96.16 è stato indicato anche l'art. 271 cpv.1 n.4 LEF quale causa
del sequestro (sede all'estero della sequestrata).
C. Con
quattro sentenze 8 febbraio 1996 __________, 8 febbraio 1996 __________, 23
febbraio 1996 __________ e 23 febbraio 1996 __________ la Segretaria Assessore
del Distretto di Lugano ha respinto le quattro domande di sequestro per carenza
di verosimiglianza delle cause di sequestro invocate, con argomentazioni che
attengono più all'istituto della revoca del sequestro ex art. 279 cpv.2 LEF che
alla fase precedente della concessione in conformità degli art. 271 e 272 LEF.
D. __________
e __________ hanno interposto due appelli ciascuno contro le quattro sentenze
di non concessione del sequestro, asseverando che:
a) Dal
profilo formale, contrariamente alla giurisprudenza di questa Camera, va
riconosciuta l'appellabilità del pronunciato pretorile che non concede il
sequestro, l'argomentazione di cui in Rep 1982 p.219 essendo palesemente
insostenibile: infatti, la stessa motivazione che ha portato a negare l'appellabilità
del decreto di non concessione del sequestro è servita a giustificare l'appellabilità
delle decisioni pretorili in materia di concordato. "Un simile cambiamento
non può che essere salutare anche per uniformare la giurisprudenza di tante
preture nel nostro Cantone e per adeguarsi alla possibilità data nella maggior
parte dei cantoni svizzeri".
b) Nel
merito va ricordato che il trafugamento dei beni deve essere inteso nella sua
accezione moderna, atteso che il terziario avanzato e l'informatizzazione
crescente consentono di spostare beni patrimoniali di qualsivoglia consistenza
"alla velocità della luce".
c) Delle
allegazioni puntuali degli appellanti si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
IN
DIRITTO:
-
I
quattro appelli, diretti contro quattro sentenze di primo grado di non
concessione del sequestro fondate sugli stessi motivi, sono sostanzialmente
incentrati su convergenti allegazioni tanto fattuali che in diritto: le cause
inc. 14.96.06, 14.96.07, 14.96.16 e 14.96.17 possono quindi essere congiunte
per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur
mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Gli
appellanti ritengono insostenibile la giurisprudenza di questa Camera che non
ammette l'appello contro la decisione che respinge una domanda di sequestro
(cfr. D.a).
Va
quindi esaminato in via preliminare se la critica è fondata.
a) Nella
sentenza 20 marzo 1981, pubblicata in Rep 1982 p.219-220, questa Camera era
giunta alla conclusione che contro la decisione che respinge totalmente o
parzialmente una domanda di sequestro non è dato, nel Cantone Ticino, alcun
rimedio giuridico, ritenuto che:
-
ex art.
279 cpv.1 LEF contro il decreto di sequestro non è dato alcun rimedio (DTF 91
III 24);
-
contro
la decisione che ammette il sequestro i cantoni non possono prevedere rimedi ordinari
"o altre vie di ricorso equivalenti";
-
l'art.
279 cpv.1 LEF concerne soltanto i decreti che ammettono il sequestro (DTF 91
III 27);
-
i
cantoni possono prevedere un rimedio contro la decisione che respinge
totalmente o parzialmente una domanda di sequestro;
-
il
Cantone Ticino non ha fatto uso di questa possibilità: "la nostra legge è,
al riguardo, silente";
-
"la
facoltà di appellare un decreto del pretore che rifiuta il sequestro non è data
dall'art. 388 CPC in relazione al 386: per questa Camera l'art. 388 CPC non
istituisce un rimedio che non sia già dato dal diritto materiale. Un rimedio
speciale, non previsto (ma concesso) dal diritto federale sarebbe stato
espressamente indicato nel CPC con una norma particolare e non contenuto in una
disposizione il cui scopo essenziale è quello di precisare i termini di ricorso".
b) Questa
Camera ha ritenuto, in una serie di sentenze richiamate di continuo (cfr. CEF 2
giugno 1995 in re H. J. S.; Rep 1992 p.306, 1989 p.208 cons.1 e 1985 p.39;
Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di
prossima pubblicazione in Rep 1995, n. 2.7. e n. 11.1.1. a), che l'appello in
materia di concordato sia formalmente proponibile benché il diritto cantonale
ticinese non preveda espressamente un'autorità superiore dei concordati ex art.
294 cpv.2 LEF, atteso che (cfr. Rep 1989 p.208 cons.1):
-
è
applicabile l'art. 388 cpv.1 CPC secondo cui è dato il rimedio dell'appellazione
alla CEF contro le sentenze nei limiti della competenza appellabile del
pretore, riservato ovviamente il solo rimedio della cassazione per quelle
inappellabili;
-
siffatta
interpretazione dell'art. 388 cpv.1 CPC è stata qualificata come non arbitraria
dal Tribunale federale (Rep 1985 p.39), ritenuto che "l'art. 388 CPC
figura nel capitolo riguardante i provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento
di competenza dell'autorità giudiziaria e disciplina i ricorsi contro tali
provvedimenti, per cui appare conforme a detta norma, e comunque non
arbitrario, che anche in tema di moratoria per concordato sia data l'appellazione
all'autorità superiore".
c) Nella
sentenza 1° marzo 1996 in tema di moratoria concordataria (inc. n. 14.95.209,
concordato ___________) questa Camera ha riconosciuto anche al creditore il
presupposto processuale della legittimazione ricorsuale per impugnare la
decisione pretorile di concessione della moratoria, scostandosi da una
giurisprudenza "consolidata e generalmente condivisa" ma irrimediabilmente
superata in quanto espressione di concezione troppo riduttiva dei diritti dei
creditori (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.7. d) cc), secondo cui solo il debitore
cui fosse stata rifiutata la moratoria poteva ricorrere.
d) Questa
Camera ritiene che un cambiamento di giurisprudenza si imponga per i seguenti
motivi:
-
negare
al creditore la legittimazione ricorsuale contro la decisione pretorile che
respinge la domanda di sequestro, facendo capo agli stessi argomenti formali
con cui si continua a giustificare il diritto di appellare in materia di
concordato, è non solo errato ma anche del tutto insostenibile e in aperta
contraddizione con il senso di giustizia ed equità;
-
la
mancanza di un rimedio ordinario di diritto cantonale e i limiti della sola
impugnativa fondata sul ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non
rispondono più alle esigenze di tutela dei diritti delle parti, improntate alla
massima apertura e derivate da un'interpretazione della Costituzione federale
secondo lo spirito del tempo ("ein zeitgemässes Verfassungsverständnis",
cfr. mutatis mutandis DTF 121 I 63 cons.2b e 119 Ia 264 cons.3a);
-
la
parità di trattamento è lungi dal realizzarsi, avuto riguardo a evidenti
discordanze nella variegata prassi giudiziaria cantonale, tanto più in quanto è
invalso l'uso o l'abuso di taluni pretori - troppo oberati dal carico di lavoro
cui sono sottoposti - di delegare a segretari assessori ordinari o straordinari
la delicata incombenza di giudicare in materia di sequestro;
-
il
doppio grado di giurisdizione cantonale consentirà il corretto sviluppo
giurisprudenziale tanto sul rifiuto del sequestro quanto - ove fosse concesso
solo in seconda sede - sulla determinazione della garanzia da prestare ex art.
273 cpv.1 LEF, istituto quest'ultimo che sembra talora essere d'uso troppo disinvolto;
-
da un
appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, cui non
viene intimato né l'atto d'appello né la sentenza.
- Per
i crediti non garantiti da pegno, il creditore può chiedere per l'art. 271
cpv.1 LEF il sequestro dei beni del debitore quando vi sia una causa di
sequestro, tra cui il trafugamento dei beni (n. 2) e la sede non in Svizzera
della parte sequestrata (n. 4).
a) Il
grado di verosimiglianza richiesto per valutare se vi è un credito e se si
realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore
sequestrante non può essere quello della verosimiglianza in senso stretto
richiesta per il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF ma è sufficiente la
verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei
vari gradi, cfr. Cometta, op. cit., n. 3.5. b) e c).
Per
la contestazione della causa di sequestro occorre invece, secondo taluni, il
grado di verosimiglianza accresciuta, mentre per altri è decisiva la nozione di
prova del processo di cognizione in procedura accelerata: ai fini della
presente disputa, la questione non deve essere vagliata oltre, bastando, come
già evidenziato, il grado minimo di verosimiglianza.
a)
L'avv. __________ ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto per il
credito di Fr. 166'335.70 sulla base di due note professionali unilaterali che
contemplano un "onorario" di Fr. 132'500.-- e spese per Fr. 4'023.20
senza più prossima motivazione (doc. A) e una nota di Fr. 17'500.-- (doc. B,
riferito a "amministrazione 1993, 1994, 1995, 1996") senza qualsivoglia
supporto oggettivo; quale doc. C è stato prodotto un contratto di locazione
__________, sottoscritto per la debitrice da __________ che appare quale
creditore nelle altre due procedure di sequestro.
Del
ridotto grado di verosimiglianza si terrà conto nella determinazione della
garanzia ex art. 273 cpv.1 LEF.
b) L'avv.
__________ ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto anche per la
causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.2 LEF, contrariamente alla valutazione
della Segretaria assessore che ha in tutta evidenza applicato i parametri
dell'azione di rivocazione del sequestro nel senso dell'art. 279 cpv.2 LEF: la
documentazione prodotta e le tesi sviluppate hanno superato l'asticella della
verosimiglianza prima facie, anche se non di molto.
c) L'avv.
__________ non può invece essere seguito quando fonda il sequestro sull'art.
271 cpv.1 n.4 LEF, possibile (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n. 14 ad art. 271 LEF, p.304) contrariamente
all'assunto apodittico di segno opposto di prima sede, atteso che non ha reso
verosimile - nemmeno in termini di apparenza minima -che la pretesa creditoria
sia riferita esclusivamente alla __________ di __________ e non alla Succursale
di __________, come invece sembra essere al limite dell'evidenza.
a) L'__________
ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto per il credito di Fr.
29'386.85 sulla base di due note professionali unilaterali che contemplano
onorari di Fr. 17'500.-- quale direttore dal 1993 al 1996 (doc. A) e Fr.
11'886.85 per stipendi da giugno 1995 a gennaio 1996 (doc. B) senza più
prossima motivazione e senza qualsivoglia supporto oggettivo.
Del
ridotto grado di verosimiglianza si terrà conto nella determinazione della
garanzia ex art. 273 cpv.1 LEF.
b) L'__________
ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto anche per la causa di sequestro
ex art. 271 cpv.1 n.2 LEF, contrariamente alla valutazione della Segretaria
assessore che ha in tutta evidenza applicato i parametri dell'azione di rivocazione
del sequestro nel senso dell'art. 279 cpv.2 LEF: la documentazione prodotta e
le tesi sviluppate hanno superato l'asticella della verosimiglianza prima facie,
anche se non di molto.
c) __________
non può invece essere seguito quando fonda il sequestro sull'art. 271 cpv.1 n.4
LEF, possibile (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n. 14 ad art. 271 LEF, p.304) contrariamente
all'assunto apodittico di segno opposto di prima sede, atteso che non ha reso
verosimile - nemmeno in termini di apparenza minima -che la pretesa creditoria
sia riferita esclusivamente alla __________ di __________ e non alla Succursale
di __________, come invece sembra essere al limite dell'evidenza.
- Il
creditore è responsabile dei danni cagionati con un sequestro infondato e può
essere costretto a prestare garanzia (art. 273 cpv.1 LEF).
Si
prescinde dall'imporre una garanzia a tutela dei diritti del debitore
sequestrato solo quando il credito e la causa del sequestro sono stati resi
verosimili in termini di concreta affidabilità: detto altrimenti, si deve
raggiungere almeno il grado di verosimiglianza in senso stretto richiesto per
il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Quanto
più si è lontani da tale soglia e si è vicini al grado minimo della
verosimiglianza prima facie, tanto più si alzerà l'importo di garanzia
richiesto.
a) Nel
caso di specie, richiamate le considerazioni espresse sub 4 __________ e sub 5
per __________, si impone una garanzia di Fr. 80'000.-- per __________ e Fr.
15'000.-- per __________, ritenuto che tali importi già considerano la durata
media degli ipotizzabili processi di convalida dei sequestri.
- Le
quattro appellazioni vanno pertanto parzialmente accolte nel senso dei considerandi,
ritenuto nel complesso un grado di soccombenza nelle due sedi di ½ a carico di
ciascun creditore sequestrante e di ½ a carico dello Stato del Cantone Ticino,
compensate le indennità.
Richiamati
gli art. 271 cpv.1 n.2 e 4, 272 e 273 cpv.1 LEF; 386 e 388 CPC;
PRONUNCIA:
-
Le
procedure inc. 14.96.06, 14.96.07, 14.96.16 e 14.96.17 sono dichiarate congiunte.
-
Le
appellazioni 12 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.06) e 1° marzo 1996 (inc. n.
14.96.17) dell'avv. __________ sono parzialmente accolte.
2.1. Di
conseguenza le sentenze 8 e 23 febbraio 1996 della Segretaria Assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, sono così riformate:
2.2. Le
domande di sequestro 5 e 16 febbraio 1996 dell'avv. __________ sono
parzialmente accolte nel senso del seguente:
2.3. Decreto
del sequestro, da eseguire immediatamente dall'Ufficio esecuzione di Lugano
che notificherà alla parte sequestrata, oltre al presente giudizio, anche il
formulario n.45 del classificatore per gli uffici di esecuzione denominato
"Decreto del sequestro" non compilato, a valere quale complemento
indicante i diritti procedurali esecutivi delle parti:
2.3.1. Debitore
Succursale di __________
2.3.2. Creditore
__________ (patr.
dall'avv. ____________________
2.3.3. Credito
Fr.
166'335.70 con interessi al 5% dal 5 febbraio 1996
2.3.4. Titolo
del credito con la data, o causa del credito
Nota
professionale 5.2.1996: fattura __________
Nota
professionale 5.2.1996: fattura __________
Contratto
di locazione 31.3.1995
2.3.5. Causa
del sequestro
art.
271 cpv.1 n.2 LEF
2.3.6. Oggetti
da sequestrare
Presso
la __________ il conto corrente __________ della __________ Succursale di
__________, fino a concorrenza del credito di Fr. 166'335.70 con interessi al
5% dal 5 febbraio 1996
2.3.7. Il
creditore è responsabile dei danni cagionati da questo sequestro se venisse
provato in giudizio che non vi era causa di sequestro, oppure che il credito
non esisteva.
2.3.8. Garanzia
L'avv.
__________, presterà una garanzia di primaria banca svizzera o altro
titolo equivalente per l'importo di Fr. 80'000.-- entro dieci giorni
dall'intimazione del verbale di sequestro ad opera dell'Ufficio esecuzione
di Lugano, con la comminatoria di decadenza del sequestro in caso di
mancata dazione della garanzia.
2.4. La
tassa di giustizia di prima sede in Fr. 225.-- è a carico per ½ dell'avv.
__________ e per ½ dello Stato del Cantone Ticino, compensate le indennità.
2.5. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 300.-- è a carico per ½ dell'avv.
__________ e per ½ dello Stato del Cantone Ticino, compensate le indennità.
- Le
appellazioni 12 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.07) e 1° marzo 1996 (inc. n.
14.96.16) dell'ing. __________ sono parzialmente accolte.
3.1. Di
conseguenza le sentenze 8 e 23 febbraio 1996 della Segretaria Assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, sono così riformate:
3.2. Le
domande di sequestro 5 e 16 febbraio 1996 dell'ing__________ sono parzialmente
accolte nel senso del seguente:
3.3. Decreto
del sequestro, da eseguire immediatamente dall'Ufficio esecuzione di Lugano
che notificherà alla parte sequestrata, oltre al presente giudizio, anche il
formulario n.45 del classificatore per gli uffici di esecuzione denominato
"Decreto del sequestro" non compilato, a valere quale complemento
indicante i diritti procedurali esecutivi delle parti:
3.3.1. Debitore
Succursale di __________
3.3.2. Creditore
(patr.
dall'avv. __________ )
3.3.3. Credito
Fr.
29'386.85 con interessi al 5% dal 5 febbraio 1996
3.3.4. Titolo
del credito con la data, o causa del credito
Onorari
quale direttore, 1993-1996
stipendi
giugno 1995 - gennaio 1996
3.3.5. Causa del sequestro
art.
271 cpv.1 n.2 LEF
3.3.6. Oggetti da sequestrare
Presso
la __________ il conto corrente __________ della __________ Succursale di
__________, fino a concorrenza del credito di Fr. 29'386.85 con interessi al 5%
dal 5 febbraio 1996
3.3.7. Il
creditore è responsabile dei danni cagionati da questo sequestro se venisse
provato in giudizio che non vi era causa di sequestro, oppure che il credito
non esisteva.
3.3.8. Garanzia
L'ing.
__________ presterà una garanzia di primaria banca svizzera o altro
titolo equivalente per l'importo di Fr. 15'000.-- entro dieci giorni
dall'intimazione del verbale di sequestro ad opera dell'Ufficio esecuzione
di Lugano, con la comminatoria di decadenza del sequestro in caso di
mancata dazione della garanzia.
3.4. La
tassa di giustizia di prima sede in Fr. 112.50 è a carico per ½ dell'ing.
__________ e per ½ dello Stato del Cantone Ticino, compensate le indennità.
3.5. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 150.-- è a carico per ½ dell'ing.
__________ e per ½ dello Stato del Cantone Ticino, compensate le indennità.
- Intimazione: - __________
- Ufficio
esecuzione di Lugano (in duplo)per l'esecuzione del sequestro, con
l'ordine di notificare alla debitrice sequestrata, con il verbale
del 51 sequestro, anche il presente giudizio
unitamente al formulario n. 45.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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