AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.95
Data decisione, Autorità:
20.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00095
Lugano
20 aprile 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale autorità superiore dei concordati
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 dicembre
1994 alla Pretura di Locarno-Campagna da
(patrocinato
dall’avv. __________)
chiedente la concessione di una moratoria
concordataria di quattro mesi;
richiamata la sentenza 14 marzo 1995 del Segretario
assessore che ha respinto l’istanza di moratoria;
visto il tempestivo appello 27 marzo 1995 dell’istante
postulante una moratoria concordataria di quattro mesi, con concessione
dell’effetto sospensivo;
ritenuto
di dover procedere ex art. 313 bis CPC;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. __________
beneficiò di una moratoria concordataria per concordato ordinario con decreto 3
gennaio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, poi prorogato di due mesi con
decreto 11 aprile 1994 dello stesso Pretore.
Nell’istanza
di moratoria del 14 dicembre 1994 era stato prospettato un dividendo
concordatario del 20-25%.
B. Prima
dell’adunanza dei creditori il Commissario raccolse l’adesione di 19 creditori
su 32 aventi diritto di voto.
C. Il
17 giugno 1994 si svolse l’adunanza ex art. 302 LEF, convocata nei termini dell’art.
300 LEF, senza pregressa menzione che sarebbe stato proposto un concordato con
abbandono dell’attivo in luogo del concordato ordinario prospettato
nell’istanza del 14 dicembre 1994.
D. Dal
verbale 23 giugno 1994 dell’adunanza dei creditori del 17 giugno 1994 risultò
che le 19 adesioni già raccolte dal Commissario condizionarono l’assemblea, sivvero
che i creditori privi delle informazioni insider ad altri note vennero a
trovarsi in situazione ormai compromessa (cfr. sentenza 22 novembre 1994 di
questa Camera, inc. CEF 118/94, considerando fattuale E).
E. Con
sentenza 12 luglio 1994 questa Camera già ebbe ad esprimersi, quale Autorità di
vigilanza, sul concordato __________ rilevando che “è difficile credere che,
come emerge dal rapporto 7 giugno 1994 del Commissario, a fronte di attivi
per Fr. 30’757’203.--, di cui Fr. 29’931’038.-- sono beni immobiliari, e di
passivi per Fr. 45’768’847, sia consigliabile - come raccomanda il Commissario
__________ - accettare un concordato con abbandono dell’attivo, “tenuto conto
che la realizzazione degli attivi del debitore a trattative private permetterà
probabilmente di ricavarne importi superiori a quanto possibile in sede di fallimento”
(cfr. sentenza p.8). Questa Camera annotava altresì che “è però opportuno
ricordare di evitare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza
senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello
con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori più redditizio del
fallimento: è vero invece che il solo beneficiario è sempre il debitore e
talvolta anche il commissario, quando non si applica la TarLEF ma -
contrariamente al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 della tariffa -
la rimunerazione avviene contra legem secondo altri parametri” (cfr. sentenza
p.9).
F. La
Segretaria assessore accertò nella sentenza 6 settembre 1994 che vi erano state
carenze procedurali tali da non consentire il giudizio di omologazione e impose
in sostanza il rifacimento della procedura a partire dalla convocazione
dell’adunanza dei creditori.
G. A
seguito dell’appello di due creditori (__________e __________) questa Camera,
con sentenza 22 novembre 1994 pubblicata sul FUC del __________, accolse
parzialmente l’appellazione, annullando il pronunciato 6 settembre 1994 della
Segretaria assessore e revocando la moratoria concordataria concessa il 3
gennaio 1994 a __________.
Il
13 dicembre 1994 __________ e il 19 dicembre 1994 __________
hanno chiesto il fallimento di __________ ex art. 309 LEF.
H. La
sentenza dell’Autorità superiore dei concordati è stata impugnata da __________
con ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994, poi respinto dal
Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 1995.
I. Nel
frattempo, il 14 dicembre 1994 __________ aveva chiesto una seconda moratoria
concordataria di quattro mesi, proponendo quale commissario ancora __________,
atteso che:
-
“è
ovvio che la revoca della moratoria concordataria è essenzialmente imputabile a
errori commessi dal commissario del concordato che ha presentato una richiesta
di omologazione non soddisfacente i requisiti formali dell’art. 316b LEF”;
-
le
maggioranze richieste per l’omologazione erano state raggiunte e “__________ è
certo che i medesimi creditori siano tuttora disposti ad aderire alla proposta
di concordato sostanzialmente alle medesime condizioni già precedentemente
accettate”;
-
“è
anche nell’interesse dei creditori procedere al realizzo dei beni immobili
nell’ambito di una procedura concordataria e non in quella fallimentare”.
A
conforto dell’istanza __________ ha prodotto (cfr. anche l’atto integrativo 13
marzo 1995):
a) doc.
B, relazione 17 giugno 1994 del (precedente) commissario del concordato
__________ da cui risultano: Fr. 30’757’203.15 di attivo (di cui
Fr. 29’931’038.15 di immobili, tra i quali la part. __________ nel Comune di
__________ valutata in Fr. 4’000’000.--) e Fr. 45’779’723.-- di passivo
(di cui Fr. 31’957’737.53 garantiti da pegno);
b) doc.
T e U: nuova stima 16 marzo 1995 dello Studio d’architettura __________ che
attesta per il fondo n. __________ di __________ un valore di Fr. 1’869’000.--,
di molto inferiore alla stima di Fr. 4’000’000.-- ritenuta dal
Commissario __________ quale attivo nel suo parere del 23 giugno 1994 al
Pretore;
c) dichiarazione
15 novembre 1994 di __________ “unwiderruflich für den Mietvertrag zwischen
__________ und __________ von Beginn bis Ablauf persönlich zu haften”;
d) “unwiderrufliche
Zustimmung” della moglie di __________ di mettere a disposizione dei creditori
del 2. concordato Fr. 100’000.-- a condizione che il concordato venga
omologato;
e) dichiarazione
22 dicembre 1994 di __________, secondo cui “leider haben wir unser Guthaben von
Fr. 7’360’313.-- und das der Baugenossenschaft im Zöpfli von ca. Fr. 600’538.--
seinerzeit zu spät angemeldet und dadurch kein Stimmrecht. Ebenso war unseres Erachtens
die Schatzung für das Land __________ zu hoch. Hätten wir die Möglichkeit, einem
neuen Konkordat mit Vermögensabtretung zuzustimmen, sähen wir keinen Grund, dies
nicht zu tun. Es müsste allerdings eine neue tiefere Schatzung in Bezug auf das
Land __________ erstellt zu werden. Aus unserer Sicht ist eine sorgfältige kompetente
Liquidierung für alle Gläubiger besser als ein jahrelanges Konkursprozedere”;
f) nel
bilancio al 31 dicembre 1994, datato 20 dicembre 1994, __________ indica attivi
per Fr. 33’236’000.-- (di cui Fr. 32’000’000.-- di immobili) e passivi
per Fr. 42’599.371 (di cui Fr. 41’488’371.-- riferiti a immobili e div.), con
uno sbilancio passivo di Fr. 9’363’371.--. Il bilancio __________ è costruito
sul “rapporto del Commissario __________ al 30.6.1994 con l’aggiornamento dei
valori e degli interessi dal 30.6 al 31.12.1994”: quale attivo immobiliare al
30 giugno 1994 è indicato Fr. 29’931’038.--.
L. Con
sentenza 14 marzo 1995 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Campagna
ha respinto l’istanza di moratoria concordataria, atteso che:
-
una
nuova moratoria può essere concessa solo “quando sussista fatto nuovo e
rilevante non esistente al momento della decisione sull’omologazione del primo
concordato”;
-
che
non occorre determinarsi sui nova proposti (sanatoria dei “vizi procedurali” e
messa a disposizione di Fr. 100’000.-- da parte della moglie di __________),
atteso che è già certo che con l’opposizione della creditrice __________ le due
maggioranze per l’omologazione non saranno raggiunte.
M. Con
tempestivo gravame 27 marzo 1995 __________ ha chiesto, in riforma del primo
giudizio, la moratoria concordataria di quattro mesi , previa concessione
dell’effetto sospensivo, sostanzialmente per i motivi già espressi nell’istanza
per concessione della seconda moratoria del 14 dicembre 1994 (cfr. considerando
I).
L’appellante
ha tenuto in particolare a precisare che al credito dell’opponente __________
si contrappone il maggior importo che risulta in quinta classe a favore della
creditrice ipotecaria __________ per il fatto che il pegno immobiliare non vale
Fr. 4’000’000.-- come stimato nel primo concordato bensì solo Fr. 1’869’000.--:
ne consegue il peggioramento del grado di copertura del credito, con il
vantaggio per __________ che - per il maggior importo di ulteriori Fr.
2’131’000.-- - la __________ ha diritto di voto nel concordato e con il suo
consenso, già espresso, è in grado di neutralizzare l’opponente __________.
ha altresì evidenziato che la situazione finanziaria migliora anche l’importo
di Fr. 100’000.-- che sua moglie mette ora a disposizione nonchè per Fr.
144’000.-- dovuti dalla fallita __________ e “garantiti personalmente
dall’amministratrice”.
Considerato
in
diritto: 1. In tema
di moratoria concordataria è data facoltà d'appello alla CEF quale Autorità
superiore dei concordati (cfr. tra tante CEF 9 luglio 1991 in re A.R., in Rep
1992 p.306; CEF 24 marzo 1989 in re L. SA; CEF 20 maggio 1987 in re A.M., in Rep
1989 p.208 cons.1; Rep 1985 p.39).
__________,
cui è stata rifiutata la moratoria, è legittimato al ricorso.
- La
concessione della moratoria per concordato con abbandono dell’attivo presuppone
che sia prospettabile un attivo. Quando già con l’istanza si dà certezza che
non vi sarà attivo, la moratoria non può essere concessa: in siffatta evenienza
la procedura si esaurisce infatti in uno sterile esercizio giurisdizionale,
capace solo di determinare l’aumento del passivo quale conseguenza delle spese
procedurali e della notula del commissario.
a) Dalla
narrativa fattuale è emerso che dalla relazione 17 giugno 1994 (doc. B)
di __________ - commissario del primo concordato __________, proposto in tale
funzione anche per il secondo concordato nonostante la gravità degli errori
commessi - si hanno:
-
Fr.
30’757’203.15 di attivo (di cui Fr. 29’931’038.15 di immobili, tra i quali la
part. __________ nel Comune di __________ valutata in Fr. 4’000’000.--);
-
Fr. 45’779’723.-- di passivo (di cui Fr. 31’957’737.53
garantiti da pegno immobiliare);
-
Fr.
15’022’519.85 di sbilancio passivo netto.
b) __________
ha allestito il 20 dicembre 1994 un bilancio riferito a due momenti diversi
denominati “commissario fino al 30.6.1994” e “__________ fino al 31.12.1994” da
cui emerge:
commissario
fino al 30.6.1994
-
Fr.
30’752’203.-- di attivo (di cui Fr. 29’931’038.-- di immobili, tra i quali la
part. __________ nel Comune di __________ valutata in Fr. 4’000’000.--);
-
Fr.
41’517’371.-- di passivo (di cui Fr. 41’488’371.-- garantiti da immobili);
-
Fr.
10’765’168.-- di sbilancio passivo netto;
fino al 31.12.1994
-
Fr.
33’236’000.-- di attivo (di cui Fr.32’000’000.-- di immobili, tra i quali la
part. __________ nel Comune di __________ valutata in Fr. 4’000’000.--);
-
Fr.
42’599’371.-- di passivo (di cui Fr. 41’488’371.-- garantiti da immobili);
-
Fr.
9’363’371.-- di sbilancio passivo netto.
c) Tenendo
conto dei tre nuovi elementi prodotti nell’integrazione all’istanza, dando per
buoni i dati allegati e prescindendo dalle necessarie verifiche, si avrebbe -
nella migliore delle ipotesi per __________ - il seguente sbilancio passivo
netto:
Fr.
9’363’371.-- (situazione al 31.1.2.1994)
- Fr.
2’131’000.-- (differenza tra Fr.
4’000’000.-- come alla stima nel primo concordato del fondo n. __________ nel
Comune di __________ e Fr. 1’869’000.-- di cui alla nuova stima prodotta da
__________, per tener conto del generale deprezzamento dei valori immobiliari
che ha colpito il Cantone Ticino, cfr. doc. T e U del 16 marzo 1995 dello
Studio d’architettura __________)
./. Fr.
144’000.-- (dichiarazione 15.11.1994
di __________)
./. Fr. 100’000.-- (donazione
moglie)
Fr.
11’250’371.-- totale.
d) Non
vi può essere spazio, visti i dati che precedono, per qualsivoglia ipotesi di
esistenza di attivi per i creditori non privilegiati. Anzi, avuto riguardo alla
composizione degli attivi - quasi esclusivamente fondi, cfr. la descrizione
degli oltre 14 fondi di cui a p.2 della relazione 17 giugno 1994 del
Commissario __________, doc. B - e a quella dei passivi, con un carico
ipotecario ben maggiore del valore dei beni gravati, già vi è a questo stadio
di procedura l’assoluta certezza che rimarranno in parte scoperti anche i
creditori privilegiati, garantiti da pegni immobiliari.
Va
poi anche detto che gli attivi sono valutati per certo troppo generosamente, se
solo si tien conto che le considerazioni sul mercato immobiliare ticinese formulate
per dimostrare che il fondo n. __________ di __________ non vale Fr.
4’000’000.-- ma solo Fr. 1’869’000.-- vanno estese per coerenza anche ai restanti
13 fondi, con conseguente massiccio aumento dello sbilancio passivo netto.
-
assevera che le maggioranze richieste per l’omologazione del concordato sono
facilmente realizzabili e porta il caso __________, che nella sua dichiarazione
22 dicembre 1994 sembra lieta di sapere che il suo credito sul fondo n.
__________ di __________ rimarrà abbondantemente scoperto: in tal caso avrà più
diritti in sede di omologazione del concordato, al quale già ha dato preventivo
quanto fiducioso assenso.
Per
quale motivo possano esservi creditori disposti a favorire un debitore in
termini che sconvolgono ogni ragionevolezza commerciale, è questione che sfugge
al giudice del diritto esecutivo: per gli eventuali approfondimenti di natura
penale va data doverosa notifica all’Autorità penale in ordine al reato ipotizzabile
di conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale ex art. 170 CP.
Altri
elementi concorrono a sostanziare il sospetto che vi siano scorrettezze di
possibile rilievo penale; senza pretesa di esaustività sia qui ricordato:
a) nella
sentenza 12 luglio 1994 in __________ (inc. VIG __________, __________ e
__________) questa Camera già aveva rilevato stranezze procedurali da parte del
commissario del primo concordato, sivvero che nei considerandi in diritto così
si era espressa (cfr. p.5, 6 e 8 passim):
-
“che
il commissario di un concordato è, come un funzionario, un organo pubblico
dello Stato, incaricato di occuparsi della procedura concordataria; la sua
posizione corrisponde a quella dell'ufficio dei fallimenti o di
un'amministrazione di fallimenti straordinaria scelta fuori dall'ufficio (DTF
103 Ia 79 cons.4 e 94 III 58 s. cons.2; Rep 1985 p.39);
-
che
per principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, un commissario deve
operare nell'interesse pubblico ad un'attuazione imparziale della procedura
concordataria: in particolare deve vigilare sugli atti del debitore ed esercitare
le attribuzioni indicate agli art. 298 ss. LEF;
-
che
il commissario del concordato non ha per compito nè di far omologare il
concordato nè di promuoverlo: deve solo adoperarsi affinchè la procedura si
svolga nelle migliori condizioni possibili e nell'interesse di tutte le parti
entranti in linea di conto (cfr. Gilliéron, op. cit., p.422; Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §54 m.6);
-
che
eventuali danni patrimoniali riconducibili a colpa del commissario non
resteranno comunque impuniti, se così vorranno i danneggiati: in tal caso e ove
ne ricorrano i presupposti, ex art. 5 LEF il commissario potrà essere convenuto
giudizialmente davanti al giudice civile;
-
che
sedes materiae per dibattere sulle responsabilità dell'organo del concordato e
sul conseguente risarcimento danni non può però essere la procedura amministrativa
di reclamo in materia di esecuzione e fallimenti;
-
che
la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
-
eventuale - azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF contro il
Commissario del concordato __________ (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi);
-
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn,
op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op.
cit., vol. I, §7 m.12);
-
che
in via abbondanziale è difficile credere che, come emerge dal rapporto 7 giugno
1994 del Commissario, a fronte di attivi per Fr. 30’757’203.--, di cui Fr.
29’931’038.-- sono beni immobiliari, e di passivi per Fr. 45’768’847, sia
consigliabile - come raccomanda il Commissario __________ - accettare un
concordato con abbandono dell’attivo, “tenuto conto che la realizzazione degli
attivi del debitore a trattative private permetterà probabilmente di ricavarne
importi superiori a quanto possibile in sede di fallimento”;
-
che
la questione sarà comunque attentamente vagliata dal Pretore sulla base delle
opposizioni che i reclamanti saranno per formulare in sede di udienza per
l’omologazione del concordato;
-
che
è però opportuno ricordare di evitare un luogo comune, ormai divenuto uno
stereotipo senza senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior
ragione, quello con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori più
redditizio del fallimento: è vero invece che il solo beneficiario è sempre il
debitore e talvolta anche il commissario, quando non si applica la TarLEF ma -
contrariamente al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 della tariffa -
la rimunerazione avviene contra legem secondo altri parametri (cfr. Flavio Cometta,
Compiti del commissario della moratoria (nota a sentenza), in Rep. 1992 p.306);
-
che
l’autorità dei concordati dovrà determinarsi anche sulla congruità della notula
del Commissario già prospettata attorno a Fr. 35’000.--;
-
che
anche la designazione del liquidatore e dei membri della delegazione dei
creditori dovrà procedere secondo considerazioni di imparzialità e di affidabilità;
-
che
la loro retribuzione non potrà comunque avvenire secondo i criteri erroneamente
prospettati dal Commissario, l’applicazione della TarLEF escludendo in tutta
evidenza le tariffe professionali di fiduciari e avvocati”.
b) Nella
sentenza 22 novembre 1994 in __________ (inc. CEF 118/94) questa Camera aveva
evidenziato nei considerandi in fatto, tra l’altro:
“A. __________
è stato messo al beneficio di una moratoria concordataria per concordato
ordinario con decreto 3 gennaio 1994 del Pretore di Locarno-Campagna, poi
prorogato di due mesi con decreto 11 aprile 1994 dello stesso Pretore.
Nell’istanza di moratoria del 27 dicembre 1993 era stato prospettato un dividendo
concordatario del 20-25%.
B. L’11
aprile 1994 il Commissario ha convocato l’adunanza dei creditori per il 17
giugno 1994.
C. Prima
dell’adunanza dei creditori il Commissario ha raccolto l’adesione di 19
creditori su 32 aventi diritto di voto.
D. Il
17 giugno 1994 ha avuto luogo l’adunanza dei creditori ex art. 302 LEF,
convocata nei termini dell’art. 300 LEF, senza pregressa menzione che sarebbe
stato proposto un concordato con abbandono dell’attivo in luogo del concordato
ordinario prospettato nell’istanza del 27 dicembre 1993. A tale adunanza
__________ (in seguito: __________) e __________ (in seguito: __________) hanno
appreso per la prima volta che vi era stato mutamento del tipo di concordato:
in questa circostanza il Commissario del concordato __________ distribuì ai
creditori il suo rapporto datato 17 giugno 1994.
E. Dal
verbale 23 giugno 1994 dell’adunanza dei creditori del 17 giugno 1994 si evince
che le 19 adesioni già raccolte dal Commissario hanno condizionato l’assemblea,
sivvero che i creditori privi delle informazioni insider ad altri note si sono
trovati in situazione ormai compromessa: si può infatti leggere che il
Commissario “informa l’assemblea di essere in possesso delle procure da parte
di 19 creditori affinchè siano nominati quali liquidatori l’attuale commissario
del concordato nonchè l’avv. __________ e quali membri della delegazione dei
creditori l’avv. __________ ed il sig. __________ ” e che alla domanda della
rappresentante della creditrice __________ che chiede se è possibile nominare
quale membro della delegazione dei creditori tale __________, “il commissario
del concordato rileva che i membri della delegazione proposti sono due ed essendo
già stata accettata la loro nomina dalla maggioranza dei creditori non è
possibile aderire a questa richiesta”.
-
Le
considerazioni del primo giudice sulla maggiore difficoltà di omologazione del
secondo concordato per il diritto di voto della __________, che nella
precedente procedura aveva insinuato tardivamente il suo credito milionario,
pur potendo essere in sè di rilievo, restano senza conseguenze pratiche nel
caso di specie, avuto riguardo all’assoluta carenza di qualsivoglia parvenza di
buon diritto della domanda di moratoria. E’ infatti di tutta evidenza che mai
sarà concessa una moratoria quando già vi è certezza che non solo i creditori
chirografari saranno totalmente perdenti ma anche quelli privilegiati subiranno
perdite, ritenuto altresì che la liquidazione fallimentare è notoriamente meno
onerosa di quella concordataria quando gli attivi sono quasi esclusivamente
beni immobiliari.
-
Visto
l’esito, la domanda di effetto sospensivo diviene caduca.
-
L’appello,
ai limiti del temerario, va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia è a carico di __________ (art. 59 e 67 OTLEF).
Per
questi motivi, richiamati gli art. 293 ss., 295 cpv.1, 307 e 316t
LEF;
pronuncia: 1. L’appellazione 27 marzo 1995 di __________, è
respinta.
1.1 Di
conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha respinto la domanda
di moratoria per concordato con abbandono dell’attivo proposta da __________.
-
E’
ordinata la notifica di questa sentenza al Ministero pubblico, Lugano, per gli
incombenti di cui al considerando 3.
-
E'
ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, è a carico di
__________.
-
Intimazione:
Comunicazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
Autorità superiore dei concordati
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster