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Numero d'incarto:
14.1995.73
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00073
Lugano
27 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 giugno
1994 da
rappr.
dal __________
contro
patr.
dall'avv.__________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8
agosto 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e,
di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta.
- La tassa di Fr. 400.--,
da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 19 agosto 1994 ha
postulato l'annullamento della sentenza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 3 ottobre 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di
Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 109’361.10 oltre
interessi al 7% dall’11 maggio 1994 e Fr. 149.35, indicando quale titolo di
credito: “Fr. 109’361.10 nom., vaglia cambiario emesso da __________,
all’ordine della __________ e girato __________ con scadenza al 10.5.94 e
rimasto impagato, conferma di credito del 23.1.90.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia
cambiario emesso da __________ all’ordine della __________ per un importo di
Fr. 109’361.10, recante quale data di emissione il 23 gennaio 1990 e di
scadenza il 10 maggio 1994. A tergo appare la girata, datata 31 dicembre 1992,
della __________ all’ordine __________ (doc. A). Quest'ultima ha inoltre
prodotto uno scritto, controfirmato in data 22 dicembre 1993, da __________,
concernente l’incasso di un credito di Fr. 107’823.40, valuta 31 dicembre 1993
dovuto dall’escusso (doc. D).
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha
contestato il potere di rappresentanza dei signori __________ e avv. __________
ad agire in nome e per conto della __________ .
D. Con sentenza 8 agosto 1994 la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che nel termine
assegnatole, la procedente ha prodotto una dichiarazione attestante che l’avv.
__________, mandatario commerciale della __________, è validamente autorizzato
a rappresentarla in ogni procedura giudiziaria civile e in tema di esecuzione e
fallimenti presso tutte le istanze e Tribunali del Canton Ticino.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo tra
l’altro che in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è possibile
sanare l’assenza di legittimazione dei rappresentanti della procedente
posteriormente all’udienza di contraddittorio.
F. Con osservazioni 3 ottobre 1994 la parte appellata si
è opposta al gravame argomentando che è perfettamente conciliabile con la
procedura sommaria sanare il difetto di un presupposto processuale entro un
breve termine assegnato dal giudice, in casu di cinque giorni.
in
diritto:
a) Per
l'art. 97 n.4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
b) Ex art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la
legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità
giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la
loro competenza.
Secondo
l'art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82
LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine.
Ex
art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le
eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati
prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il
principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale
cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle
parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito
dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
c) In
casu l’escusso ha sollevato in sede di contraddittorio un’eccezione d’ordine
contestando la legittimazione dei rappresentanti della __________ comparsi
all’udienza. Ottemperando al termine concessole dalla prima giudice, l’__________
in data 27 luglio 1994 ha inviato alla Pretura uno scritto attestante che
l’avv. __________, mandatario commerciale, è validamente autorizzato a
rappresentarla in ogni procedura giudiziaria, civile ed in tema di esecuzioni e
fallimenti presso tutte le istanze e Tribunali del Cantone Ticino. Ex art. 387
cpv. 2 CPC il documento suffragante la pretesa legittimazione dell’avv.
__________ avrebbe però dovuto essere prodotto in sede di contraddittorio, pena
la perenzione, atteso che il principio dell’oralità ex art. 387 cpv. 2 CPC è
cogente ex art. 101 CPC. Alla procedente non poteva di conseguenza venire
assegnato un termine per dimostrare la legittimazione dell’avv. __________ a
rappresentarla, per cui non risultando adempiuto il presupposto processuale
della legittimazione a rappresentare, l’istanza di rigetto dell’opposizione
presentata dalla __________ doveva venire dichiarata irricevibile.
Visto l'esito, può restare indecisa la questione
della legittimazione di un mandatario commerciale a rappresentare la
procedente.
- L’appello 19 agosto 1994 di __________ va quindi
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 101, 385 cpv. 1 e 387cpv. 2 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello
19 agosto 1995 di __________ a, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 16 giugno 1994 __________,
è irricevibile.
- La
tassa di giustizia di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
__________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico __________ e, che rifonderà a __________ Fr.
1’000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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