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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.71
Data decisione, Autorità:
14.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00071
Lugano
14 agosto 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1994
da
contro
patr. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF
di Bellinzona;
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con
sentenza 24 maggio 1994 ha così deciso:
"1. L'istanza è
parzialmente accolta.
-
E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma
di Fr. 530'416.65 oltre interessi al 5% su fr. 500'000.-- dal 1. settembre 1992
e su Fr. 29'166.65 dal 16 febbraio 1993.
-
La
tassa di giustizia globale di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a
carico della convenuta, che rifonderà all'istante Fr. 500.-- di
indennità."
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall'escussa che con atto 31 maggio 1994 ha postulato in ordine l'irricevibilità
e in via subordinata la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona la
__________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ per l'incasso di
Fr. 542'514,70 oltre interessi al 7% dal 31 agosto 1992 e Fr. 200.--, indicando
quale titolo di credito: "Debito in conto mutuo ipotecario no. __________disdetto
per il 31.08.92 garantito dalle seguenti cartelle ipotecarie: fr. 60'000--,
doc. __________0 - 22.10.73, I. rango fogli PPP __________ - __________, Fr.
60'000.--, doc. __________-23.02.81, II. rango fogli PPP __________ -
__________Fr. 30'000.--, doc. __________ -27.12.88, III. rango fogli PPP
__________ - __________ Fr. 60'000.--, doc. ____________________- 22.10.73, I.
rango fogli PPP - __________, Fr. 110'000.-- doc. __________ - 26.02.88, II.
rango fogli PPP __________ - __________ fr. 60'000.--, doc. __________-
22.10.73. I. rango fogli PPP __________ - __________- __________ Fr.
120'000.--, doc. __________ - 26.02.88, II. rango fogli PPP - __________ +
spese di banca."
Interposta
tempestiva opposizione sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di mutuo 28
dicembre 1988 (doc. A) così come su un contratto di mutuo 9 febbraio 1989 (doc.
O) per l'importo di Fr. 500'000.--, sottoscritti sia dall'ing. __________ che
dalla terza proprietaria del pegno __________ ad un interesse annuo del 5%. Il
contratto di mutuo è garantito dalla costituzione a pegno da parte della
__________ di sette cartelle ipotecarie al portatore per pari importo (doc. da
C a I). Con scritto 17 agosto 1992 la creditrice ha disdetto il mutuo per il 30
agosto 1992 (doc. N).
C. All'udienza
di contraddittorio la __________ ha dapprima rilevato la caducità
dell'esecuzione in oggetto. Infatti la copia del PE n. __________indirizzatale
quale terza proprietaria del pegno, le sarebbe stata notificata già in data 9
febbraio 1993. Al citato PE avrebbe interposto opposizione motivata. Essendo
poi trascorso un anno dalla notifica, senza che sia stata inoltrata alcuna
azione giudiziaria, l'esecuzione sarebbe decaduta ex art. 154 LEF e la presente
procedura divenuta priva d'oggetto.
D. Con
sentenza 24 maggio 1994 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto
parzialmente l'istanza, argomentando, per quanto è qui di rilievo, che il PE n.
__________dell'UEF di Bellinzona, emesso in data 8 febbraio 1994 e intimato
all'escussa il 2 marzo 1994, annulla e sostituisce quello precedente datato 2
febbraio 1993 ed intimato il 9 febbraio 1993 (doc. Q). In prima sede
l'esecuzione in esame è stata di conseguenza considerata valida.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa ribadendo la
nullità dell'esecuzione in oggetto per decadenza ritenuto che comunque non vi sarebbe
titolo di rigetto.
Considerato
in
diritto:
a) Secondo
l'art. 154 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un pegno
manuale prima di un mese né più tardi di un anno e, se si tratti di un'ipoteca,
non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del
precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso
dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua giudiziale
definizione. L'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 154 LEF comporta la
nullità radicale dell'esecuzione. Di questa nullità deve essere tenuto conto
d'ufficio (cfr. DTF 69 III 46). Le due esecuzioni, quella contro il debitore e
quella contro il terzo proprietario del pegno, sono indipendenti. In ciascuna
di esse devono essere rispettati i termini massimi previsti dall'art. 154 LEF
(cfr. Claus Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung
auf Pfandverwertung, Diss. Zurigo 1968, p. 131/132). Infatti dall'art. 98 cpv.
2 RFF si deduce che la sospensione dell'esecuzione nei confronti del terzo
proprietario del pegno interviene solo nell'ambito di una procedura di rigetto
dell'opposizione inoltrata contro quest'ultimo. In caso contrario l'esecuzione
diviene caduca.
b) In
casu alla terza proprietaria del pegno __________ è stata notificata
nell'esecuzione n. ____________________una copia del PE in data 9 febbraio
1993, mentre l'opposizione è stata interposta l'11 febbraio 1993 (doc. 1).
Ritenuto che la __________ non ha sospeso con un'azione giudiziaria il termine
di un anno previsto dall'art. 154 LEF, l'esecuzione nei confronti
dell'appellante è decaduta trascorso il citato termine, ossia il 9 febbraio
1994, per cui l'istanza 14 arzo 1994 è tardiva. Infatti l'emissione di un
secondo PE in data 8 febbraio 1994 (doc. Q), sempre nell'esecuzione n.
__________da parte dell'UEF di Bellinzona, con la menzione "la presente
copia per il terzo prop. del pegno annulla e sostituisce quella emessa in data
2.02.1993" non poteva prorogare il termine di decadenza di un anno
previsto dall'art. 154 LEF, già per il fatto che questa emissione non trova
legittimazione nel diritto esecutivo che non consente di ripristinare termini
ormai decaduti emettendo indebitamente un nuovo precetto esecutivo con lo
stesso numero di quello ormai insanabilmente perento. La creditrice ha omesso
di procedere tempestivamente anche contro la terza proprietaria del pegno.
- L'appellante
ha postulato un'indennità di prima e seconda sede di Fr. 2.121.--.
Ex
art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o
l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare una equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3C) il Tribunale
federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle
modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in
DTF 119 III 69 nel senso che l'indennità, nella procedura di rigetto
dell'opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA),
applicabile in via sussidiaria e nei limiti posti dall'art. 68 cpv. 1 OTLEF,
per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50%
dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr.
20.000.--. In considerazione del valore di causa e della natura disputa, come
pure del tempo impiegato, l'indennità di prima sede va fissata in Fr. 1'500.--
e in Fr. 2'000.-- in sede di appello (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).
- L'appello 31 maggio 1994 della __________ va quindi
accolto nel senso che l'istanza di rigetto è dichiarata irricevibile per
carenza del presupposto processuale della valida esecuzione.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,54,67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 154 LEF e 98 cpv. 2 RFF, nonché i disposti citati.
pronuncia
I. L'appello 31 maggio 1994 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24/25 maggio 1994 del Pretore del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza
14 marzo 1994 __________ __________ è irricevibile.
- La tassa di giustizia di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è
a carico della __________, che rifonderà all'ing.
__________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 480.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico della __________ __________ che rifonderà
__________ Fr. 2'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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