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Numero d'incarto:
14.1995.45
Data decisione, Autorità:
22.11.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00045
Lugano
22
novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 novembre 1994 da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 novembre 1994 del’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27/30 gennaio 1995 ha
così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di fr.
170.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 480.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
procedente che con atto 7 febbraio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 4/7 novembre 1994 dell’UE di
Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 48’287.95,
indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS,
per la fallita __________, come a decisione dell’08.06.1993.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 8
giugno 1993 (doc. G) di risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, con la quale
l’escussa è stata condannata a pagare Fr. 48’287.95 per contributi non saldati
per il periodo 1990/1991.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto
di non aver ricevuto la decisione 8 giugno 1993, per cui non ha potuto opporsi.
D. Con sentenza 27/30 gennaio 1995 la Segretaria
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza
argomentando che la crescita in giudicato della decisione doc. G ne presuppone
la corretta intimazione alla destinataria. Non avendo la procedente adempito al
suo onere probatorio, la documentazione agli atti non è stata ritenuta in
prima sede valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81
LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la creditrice che ha contestato la pretesa mancata notifica della
decisione doc. G alla debitrice e ha prodotto l’elenco delle raccomandate
spedite in data 8 giugno 1993, tra le quali risulta un invio a __________. Con
scritto 10 febbraio 1995 l’appellante ha poi inoltrato copia della ricerca
postale concernente il citato invio alla parte appellata.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
dell’opposizione.
Sono
parificate alle sentenze le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come
pure, entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità
amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc),
a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.
b) La decisione di un’autorità amministrativa diviene
esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo
diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 133 n. 7 , 8, 9, 10, 11 e14 p. 350/351).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
-
Come correttamente rilevato in sede pretorile la
procedente non ha dimostrato che la decisione doc. G è stata notificata alla
debitrice. D’altro canto la produzione, la prima volta in sede di appello,
della dichiarazione dell’Ufficio postale 2 febbraio 1995, attestante la
distribuzione dell’invio al marito dell’escussa in data 14 giugno 1993, è proceduralmente
irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e non può quale novum essere considerata.
La sentenza pretorile va pertanto confermata.
-
L’appello 7 febbraio 1995 __________ va di conseguenza
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 80/81 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
7 febbraio 1995 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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