Late appeal in bankruptcy proceedings held inadmissible

14.1995.203Übriges Gericht05.01.1996Inadmissible

Zusammenfassung

The Lugano Court of Appeal, Bankruptcy and Debt Enforcement Chamber, held that the Cassa Compensazione’s appeal against the denial of a bankruptcy application was filed out of time. In summary proceedings the appeal deadline is ten days; because the first-instance judgment was received on 1995-11-24, the period started on 1995-11-25 and expired on 1995-12-04. The appeal dated 1995-12-07 and mailed on 1995-12-06 was therefore inadmissible. The court fee of CHF 120 was imposed on the appellant.

Regest

Art. 308 cpv. 1, 388 cpv. 3 e 131 cpv. 1 CPC; termine d’appello nella procedura sommaria e computo del termine. Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è di dieci giorni. Il giorno della ricezione della sentenza non si computa nel termine; esso inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica/recezione. L’atto di appello è irrimediabilmente tardivo se spedito o depositato dopo la scadenza del termine, con conseguente irricevibilità. Le spese seguono la soccombenza dell’appellante in caso di inammissibilità.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.203

Data decisione, Autorità: 05.01.1996, CEF

Incarto n. 14.95.00203

Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da


contro

__________,

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:

“1. L’istanza è respinta.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”

Decisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto e in diritto:

  • che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;

  • che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;

  • che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

  • che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,

che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);

  • che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante;

per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della Cassa compensazione __________.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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