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Numero d'incarto:
14.1995.199
Data decisione, Autorità:
11.04.1997, CEF
Incarto n.
14.95.00199
Lugano
11 aprile 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 agosto 1995
da
patr. dallo studio legale
contro
rappr. dal presidente del
Consiglio di amministrazione dott. __________, patr. dall'avv. __________
per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 6/18 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano ha così deciso il 9/17 novembre 1995:
-
L'istanza è accolta e, di
conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 2'800'000.-- e interessi al 7%
dal 13 giugno 1988 su Fr. 800'000.-- e dal 22 maggio 1989 su fr. 2'000'000.--.
-
TG in Fr. 1'000.--, da anticipare
dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte
Fr. 3'000.-- di indennità;
decisione tempestivamente dedotta in appello il 30
novembre 1995 dalla parte escussa che ha chiesto la reiezione dell'istanza,
protestate spese e ripetibili;
mentre la precettante con osservazioni 11 gennaio 1996
l'appellato ha chiesto la reiezione dell'appello, protestate spese e indennità;
ritenuto
in fatto:
A. __________
ha concesso un mutuo di Fr. 4'317'500.--, valuta 31 dicembre 1988, a __________
e __________ quali debitori solidali che si sono riconosciuti come tali per
l'importo indicato al doc. D.
A
garanzia del mutuo, i debitori __________ e __________ hanno costituito il 10
luglio 1989, in pegno manuale a favore di __________, 5 cartelle ipotecarie al
portatore per complessivi Fr. 5'000'000.-- gravanti il fondo part. n.
__________ RFD di __________ di proprietà di __________ (doc. E).
B. Il
9 novembre 1990 __________ ha avviato due esecuzioni in via di realizzazione
del pegno manuale contro i debitori solidali __________ e : le
opposizioni interposte dai debitori sono state rigettate in via provvisoria con
sentenze 25 marzo 1992 dell' (doc. F1 e F2), confermate dai
pronunciati 22 settembre 1992 dell'Obergericht del Cantone __________ (doc. G1
e G2).
Il
pubblico incanto delle cartelle ipotecarie date in pegno da __________ e
__________ a __________ non ha ancora avuto luogo perché "è tuttora
pendente un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza che ha negato
l'assistenza giudiziaria per la causa di inesistenza del debito promossa da
__________ " (doc. H1 e H2; istanza p.4, n.2).
C. __________
ritiene di poter procedere direttamente contro __________ quale terzo
proprietario del pegno in virtù dei patti 3 e 5 del contratto di costituzione
di pegno passato tra __________ e i debitori solidali __________ e __________,
la cui formulazione è - per quanto qui di rilievo - la seguente:
-
Der
Pfandgeber [i debitori solidali __________ e __________] ermächtigt die Pfandnehmerin
__________] in seinem Namen Kündigungen auf den verpfändeten Forderungen vorzunehmen.
-
Für
Wahrung der Rechte am Pfandgegenstand - Eingaben in Rechnungsrufen, Liquidationen,
Sanierungen, Konkurse, Nachlassverträgen usw., Kündigungen, Überwachung von Fälligkeiten,
Auslosungen, Konversionen usw. - hat der Pfandgeber zu sorgen. Die Pfandnehmerin
ist dazu nicht verpflichtet, wohl aber berechtigt. Ferner ist sie berechtigt,
bei hinterlegten Grundpfandtiteln und Forderungen die Mietzinsansprüche nach Art.
806 ZGB geltend zu machen, wie wenn sie Eigentümerin der Titel wäre".
D. Con
lettera 21 giugno 1991 a __________ (doc. I), __________ - richiamati i patti
n.3 e 5 del contratto di costituzione di pegno passato tra __________ e i
debitori solidali __________ e __________ - ha disdetto per il 31 dicembre 1991
nei confronti di __________, die in den oben erwähnten Titeln verbrieften Kapitalbeträge
sowie Zinsen".
E. Con
precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un
pegno immobiliare del 6/18 luglio 1995 __________ procede contro __________ per
Fr. 2'800'000.-- oltre accessori. Quale titolo di credito sono indicate tre
delle cinque cartelle ipotecarie date in pegno a __________ dai debitori
solidali __________ e __________ per gli importi di Fr. 800'000.-- in 4. rango,
Fr. 800'000.-- in 5. rango e Fr. 1'200'000.-- in 6. rango, complessivamente Fr.
2'800'000.-- (doc. L, M e N).
F. Interposta
opposizione al PE, la precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio con
istanza 4 agosto 1995, evidenziando che le tre cartelle ipotecarie
costituiscono titolo di rigetto provvisorio per Fr. 2'800'000.-- oltre
accessori, "la volontà della convenuta di obbligarsi risultando dalla tre
cartelle ipotecarie dove essa si dichiara debitrice verso il portatore delle
cartelle per gli importi indicati".
G. All'udienza
per il contraddittorio la parte escussa ha eccepito che i titoli dedotti in
esecuzione sono detenuti dalla precettante solo a titolo di pegno manuale e che
__________ non ha un credito diretto nei confronti di __________.
H. Con
sentenza 9/17 novembre 1995, notificata alla parte escussa il 20, la Segretaria
assessore della Pretura di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
sulla base del riconoscimento di debito 16 gennaio 1989 dei debitori solidali
___________, della dazione in pegno di data 10 luglio 1989 delle tre cartelle
ipotecarie da parte dei due debitori solidali alla precettante e delle tre
cartelle ipotecarie gravanti la proprietà immobiliare della qui escussa.
I. Con
tempestivo atto d'appello 30 novembre 1995 __________ ribadisce in sostanza che
__________ detiene le tre cartelle ipotecarie solo in pegno manuale a garanzia
di un credito vantato contro i due debitori solidali __________ e __________ e
pertanto la parte escussa non è debitrice della precettante.
L. _______
ripropone con le osservazioni le argomentazioni fatte proprie dal primo
giudice.
Considerato
in diritto:
- Se
il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito (cfr. DTF 122 III 126
cons.2) constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv.1 LEF).
a) La
volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme
stabilite dal diritto federale e cantonale. I registri pubblici e i pubblici
documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, riservata la prova (non
soggetta ad alcuna forma speciale) dell'inesattezza del loro contenuto. In
linea di conto entrano in particolare il contatto di compravendita o donazione
immobiliare, il contratto di pegno immobiliare e la cartella ipotecaria (Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, p. 337).
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, non
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., p.338).
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il
debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Cometta, op. cit.,
p.331).
-
Il
doc. D (dichiarazione 16 gennaio 1989 dei debitori solidali __________ e
__________) è potenzialmente in grado di costituire riconoscimento di debito
per Fr. 4'317'500.--, constatato mediante scrittura privata nel senso inteso al
cons.1b, nel rapporto __________ da una parte e __________ e __________
dall'altra, senza però alcuna incidenza nel rapporto tra __________ e
__________ quale terzo proprietario del fondo sotteso alle cartelle ipotecarie
date a pegno a __________ dai debitori solidali __________ e __________.
-
SHBL
si richiama espressamente alle cartelle ipotecarie quali riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico nel senso inteso al cons.1a.
a) È
incontestato che vi è stata dazione in pegno alla __________ delle tre cartelle
ipotecarie per Fr. 2'800'000.-- da parte dei debitori solidali __________ e
__________ senza che vi sia stato qualsivoglia intervento contrattuale ad opera
dell'__________.
b) È
possibile che non vi sia coincidenza personale tra debitore e proprietario del
bene sotteso alla garanzia che il debitore ha dato a pegno al creditore (Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.349, n.3123c; Oftinger/Bär,
Zürcher Kommentar, 1981, n.387 ad art. 884 CC).
c) SHBL,
quale beneficiaria solo di un diritto di pegno manuale sulle tre cartelle
ipotecarie, non diviene titolare dei crediti incorporati nelle cartevalori per
l'ovvio fatto che non ne può disporre a pieno diritto come proprietaria ma solo
quale beneficiaria di un diritto reale limitato (DTF 115 II 151 cons.2).
d) ,
quale terzo proprietario del bene gravato, non diviene debitore di __________
per il solo fatto che vi è stata dazione in pegno da parte dei debitori
solidali __________ e __________ delle cartelle ipotecarie gravanti il fondo
part. n. di proprietà di __________, atteso che __________ e
__________ restano debitori e che gli effetti della dazione in pegno
determinano per la parte qui escussa le conseguenze previste dagli art. 891 a
894 CC, riservata l'ipotesi della surrogazione ex art. 110 n.1 CO (Steinauer,
op. cit., p.349, n.3123d; Oftinger/Bär, op. cit., n.389 e 397 ad art. 884 CC).
Detto altrimenti, la parte precettata finirà col perdere la proprietà del fondo
oggetto delle cartelle ipotecarie ove i debitori solidali __________ e
__________ non pagassero e non si desse surrogazione ad opera di __________.
- In
assenza di riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.1 LEF nei confronti di
__________, l'appello deve quindi essere accolto. Tassa di giustizia e
indennità nei due ordini di giudizio seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61
cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF).
Richiamati
gli art. 82 LEF e 884 ss. CC
pronuncia
I. L’appellazione
30 novembre 1995 di __________ è accolta.
Di
conseguenza la sentenza 9/17 novembre 1995 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano è così riformata:
"1. L'istanza
4 agosto 1995 di __________ è respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 1'000.--, da anticipare
dall'istante, resta a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr.
3'000.-- di indennità".
II. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 1'500.--, da anticipare dall'appellante, è
a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 3'000.-- di indennità.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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