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Numero d'incarto:
14.1995.183
Data decisione, Autorità:
23.09.1997, CEF
Incarto n.
14.95.00183
Lugano
23 settembre 1997
B/fc/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 luglio 1995
da
__________ patr. da: avv. __________
contro
patr.
da: avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 17 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
é respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da
anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 30 ottobre
1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza per l’importo di Fr. 1’250’000.--
oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________7 del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 24’343’750.-- oltre interessi al 5% dal
3 marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento dei danni,
rivendicazione di pagamento o restituzione dei titoli non pagati, torto morale
o commerciale, punitive e exemplary damages, nonché spese occasionate a seguito
dell’apertura dei conti N. __________ E e __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su tre domande di aperture di conti (doc. A, B
e C) sottoscritte dall’escusso il 13 risp. il 24 ottobre 1994 ed il 21 dicembre
1994 sui quali ha fatto confluire titoli di società americane per importi
rilevanti nel corso di 8 transazioni, con l’assicurazione che i titoli
sarebbero interamente pagati dall’escusso ai rispettivi venditori. La
creditrice ha poi prodotto una dichiarazione di garanzia (doc. D), sottoscritta
dal debitore il 3 marzo 1995, sostenendo che la dichiarazione contenuta nel
punto I. costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, le
affermazioni e le convenzioni formulate dall’escusso in merito alle suddette
quote societarie essendosi rivelate inveritiere. La procedente pretende poi il
risarcimento dei danni causatigli dall’escusso, ammontante per il momento a USD
19’475’000.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato l’esistenza di un
riconoscimento di debito e di qualsivoglia prova atta a suffragare la pretesa
di risarcimento dei danni fatta valere dalla creditrice.
D. Con sentenza 17 ottobre 1995 la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che
dalla copiosa documentazione prodotta dalla procedente non emerge un
riconoscimento di debito atto a dimostrare, nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione la pretesa di risarcimento dei danni posta in
esecuzione. In merito alla somma di Fr. 1’250’000.-- fatta valere a titolo di
pena convenzionale la prima giudice ha ritenuto che il doc. D non costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi di dichiarazione
condizionata, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non
permettendo di verificare l’avverarsi delle condizioni a cui soggiace.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la procedente postulando l’accoglimento dell’istanza di rigetto
limitatamente all’importo di Fr. 1’000’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo
1995. L’appellante ha ribadito che la dichiarazione contenuta nel doc. D al
punto I costituisce valido riconoscimento di debito, l’escusso essendosi
irrevocabilmente obbligato a pagare la somma di US$ 1’000’000.-- qualora, come
si è avverato, le sue assicurazioni si fossero rivelate inveritiere o inesatte.
F. Con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in
diritto
- a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il
riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni,
legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il
creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce
sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
338).
c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi
in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i
documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:
La
normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben
radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno
1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in
lingua Italiana”.
Si
tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di
appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonchè sentenza
inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di
ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per
cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata
all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha
dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e
delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per
cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso
esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti
processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore
conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime
(qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LAFEF disciplina
in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di
esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che
documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili
mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.
e) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, in Rep 1989 p. 331).
f) Dal tenore del doc. D punto I, di cui la procedente ha
prodotto in prima sede la seguente traduzione in lingua italiana:
“Se le
mie dichiarazioni e convenzioni dovessero risultare false od incorrette,
pagherò alla banca, rinunciando qui ed ora ad ogni possibile obiezione, la
somma di USD 1’000’000.-- a titolo di pena convenzionale”
emerge
che si tratta di un riconoscimento di debito condizionato.
A
dimostrazione dell’avverarsi delle condizioni a cui soggiace la predetta
dichiarazione, la procedente ha prodotto i doc. E, F, G, H, I, O e Q, redatti
in lingua inglese. Ora, ritenuto che la questione a sapere se la documentazione
prodotta costituisce valido riconoscimento di debito va accertata d’ufficio, in
mancanza della traduzione dall’inglese in lingua italiana dei suddetti
documenti in inglese, in sede di procedura di rigetto dell’opposizione non può
essere verificato se le dichiarazioni dell’escusso in merito ai titoli
societari depositati presso la procedente si siano effettivamente rivelate
incorrette o false. Pertanto, non potendosi accertare se le condizioni previste
al punto I del doc. D si siano realizzate, il doc. D non può costituire valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Abbondanzialmente va rilevato che le
argomentazioni dell’appellante (cfr. in particolare il punto 5) dimostrano che
il verificarsi delle condizioni presuppone un esame di merito che sfugge in
tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. La
precettante va pertanto rinviata alla procedura di merito davanti al giudice
del rito ordinario: in tale sede la creditrice potrà far capo alla gamma
completa dei mezzi di prova che il processo ordinario, a differenza di quello
sommario, consente.
- L’appello 30 ottobre 1995 della __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello 30 ottobre 1995 della __________ é
respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già
anticipata dall’appellante, é a carico della __________ A, che rifonderà a
__________ Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione :
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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