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Numero d'incarto:
14.1995.181
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00181
Lugano
22
agosto 1996B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 luglio
1995 da
patr. da: avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
4/10 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. È
rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo
no. 253’916 dell’UEF di Bellinzona.
- La tassa di giustizia
globale di Fr. 120.-- da anticiparsi dalla parte istante è a carico della parte
convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 500.-- a titolo di
ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 ottobre 1995 ha
postulato la reiezione dell’istanza;
con
osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata ha postulato in via
principale che l’appello venga dichiarato nullo e subordinatamente che venga
respinto, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona la __________ (in
seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 239’568.15 oltre
interessi alll’8 ½ % dal 1. gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Fälliger
Zins auf Darlehen nr. ________ bei unserer Geschäftsstelle in __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la creditrice ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di credito 28
novembre 1988 e contestuale riconoscimento di debito 2 dicembre 1988 per
l’importo di Fr. 1’728’000.-- sottoscritto dall’escussa (doc. B). Il versamento
dell’importo mutuato è stato effettuato il 30 novembre 1988 (doc. P). La
creditrice pretende gli interessi calcolati dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno
1993 di Fr. 288’568.15, dedotto l’importo versato di Fr. 49’000.--, ossia Fr.
239’568.15. Con lettera 14 maggio 1993 (doc. I) la debitrice ha chiesto una
dilazione di un anno per il pagamento sia della somma mutuata che degli
interessi. Secondo la __________, con questo scritto, avrebbe implicitamente
riconosciuto il tasso d’interesse di mora dell’8.5%, valendo la volontà
contrattuale delle parti e non l’eventuale tasso indicato sui titoli ipotecari.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha dichiarato che sono state intraprese trattative
con la banca creditrice e con altri istituti bancari allo scopo di trovare una
soluzione.
D. Con
sentenza 4/10 ottobre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona
ha ritenuto che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che
la vendita dell’immobile, senza l’esecuzione dei lavori di rinnovo, si è
rivelata impossibile. Se questi lavori fossero stati eseguiti tempestivamente,
il canone locatizio avrebbe potuto essere aumentato ed il valore dell’immobile
conservato. L’appellante ha pertanto dichiarato di non sentirsi responsabile
per gli interessi calcolati sul prestito, il cui tasso è sempre stato
aumentato, nè del mutuo; anzi essa intende chiedere un indennizzo danni per
mancato guadagno e abuso di fiducia.
F. Con
osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto
- Per
i combinati cpv. 2 lett. f e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di
appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda.
Il
rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di
nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti citati, dal
contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili
quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle
irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di
nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura
di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re
A.SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep
1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, p. 135).
Nella
concreta fattispecie si può affermare che dall’atto d’appello emerge in termini
univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile, l’escussa
avendo indicato la procedura esecutiva in oggetto, le parti in causa ed
esposto la fattispecie, sostenendo che sarebbe stata indotta in errore.
Dalla
pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata
che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.
Ne
consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della
somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
vi é contratto di mutuo scritto;
vi é la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito;
la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re
J./W.SA).
c) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
e) La
lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 con il contestuale
riconoscimento di debito(doc. B) costituisce, insieme con l’ordine di pagamento
30 novembre 1988 (doc. P), gli estratti conto (doc. A), attestanti la scadenza
degli interessi dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993, così come la lettera 14
maggio 1993 della debitrice (doc. I), con la quale ha riconosciuto l’esattezza
degli interessi scaduti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per
l’importo di Fr. 239’568.15 posto in esecuzione.
Le
allegazioni sollevate dalla debitrice la prima volta in questa sede vanno
respinte, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Contrariamente
a quanto ritenuto in sede pretorile gli interessi di mora possono essere
riconosciuti ex art. 104 cpv. 1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc. I
della debitrice non contenendo alcuna dichiarazione di volontà esplicita ex art.
82 LEF in merito al tasso d’interesse e non potendosi calcolare in sede di
procedura sommaria su quali importi sono applicabili i tassi del 5% risp. del 5
1/4% fissati nel contratto di concessione di mutuo doc. B. Ex art. 105 cpv. 1 CO
gli interessi moratori per ritardo nel pagamento di interessi contrattuali sono
dovuti solo dal giorno in cui si è proceduto contro la debitrice in via
esecutiva, ossia dal 14 luglio 1993.
L’opposizione
va pertanto rigettatata in via provvisoria per Fr. 239’568.15 oltre interessi
al 5% dal 14 luglio 1993.
- L’appello
23 ottobre 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per i
quali motivi
richiamati
gli art. 82 LEF, 104 e 105 CO
pronuncia
I. L’appello
23 ottobre 1995 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4/10 ottobre 1995 del Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza
10 luglio 1995 __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del
14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria
limitatamente a Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993.
- La tassa
di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è posta per 1/10 a
carico della __________ e per 9/10 a carico di __________, la quale rifonderà
alla __________ Fr. 400.-- per parte d’indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata
dall’appellante, è per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di
__________ la quale rifonderà alla __________ Fr. 600.-- per parte d’indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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