AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.179
Data decisione, Autorità:
18.04.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00179
14.95.00180
Lugano
18
aprile 1996 /B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 20 giugno
1995 risp. 26 luglio 1995 da
(patrocinata
dall’avv. __________
Contro
(patrocinata
dall’avv. __________
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n__________del
12/14 giugno 1995 risp. n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenze 16 ottobre 1995 ha così deciso:
inc. n. __________ (PE n. __________
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla
parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte
Fr. 300.-- a titolo di indennità.”
inc. n. __________ (PE n. __________
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla
procedente che con atti 24 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento delle
istanze, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 15 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 12/14 giugno 1995 risp.
n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la
__________, per l’incasso di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile
1995 risp. di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995,
indicando sui PE quale titolo di credito: “Indennità consulenza - contratto del
1.7.1990” risp. “Indennità consulenza secondo trimestre 1995 - contratto del
1.7.1990”.
Interposte
tempestive opposizioni dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il 1.
luglio 1990 la __________. e la __________ hanno sottoscritto un contratto di cooperazione
e di consulenza concernente l’attività dell’escussa in __________ Con accordo 7
dicembre 1992 (doc. B) le parti hanno stipulato alcune clausole aggiuntive,
fissando la scadenza del contratto al 30 giugno 1996 ed il compenso annuo per
consulenza (punto 6.01 del contratto doc. A) dal 1. luglio 1993 a Fr.
430’000.--, pagabili trimestralmente. La procedente ha poi prodotto una lettera
28 maggio 1993 (doc. C) del seguente tenore:
“A seguito
dei colloqui odierni, si precisa che, fermo restando il Vostro impegno ad
effettuare la consulenza avvalendoVi delle prestazioni della Sig.ra __________
a, il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. Sv.
430’000.--, Vi sarà comunque da noi pagato alle scadenze previste, anche in deroga
a quanto previsto al punto 2 di detta lettera.”
La
creditrice ha rilevato che l’indennità trimestrale le è stata versata fino a
fine 1994. Con le esecuzioni in oggetto essa pretende il pagamento della prima
e seconda rata per il 1995 di Fr. 107’500.-- ciascuna.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di carenza d’identità non
essendo il doc. C identico con i titoli di credito indicati nei PE. Inoltre ha
eccepito inadempimento contrattuale da parte della procedente, non avendo mai
ricevuto una conferma documentale circa l’identità della persona di cui la
__________ intendeva avvalersi per l’adempimento delle sue obbligazioni. La
debitrice ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione. La precettante
avrebbe infatti già incassato la commissione base prevista nell’accordo 1.
luglio 1990 per l’in-tera sua attività su tutto il valore del contratto
stipulato tra __________ e __________ una __________, incluse quelle relative
alla parte non ancora eseguita del contratto. Secondo la escussa la parte
versata in eccesso ammonta a circa 2.5/3 milioni di ECU. __________ avrebbe
inoltre già ricevuto un anticipo relativo alla messa in marcia dell’impianto
per Fr. 1’855’000.-- previsto al punto 4 del doc. B. La __________ ha poi
eccepito carente assistenza da parte della procedente nell’ottenimento di
crediti e finanziamenti relativi al completamento delle forniture, come
previsto al punto 4 del doc. B. Inoltre non le sarebbero state inviate regolari
fatture indicanti la causale e l’esecuzione delle prestazioni, così come
previsto dal contratto di base doc. A punto 6.02. L’escussa ha poi osservato
che il doc. C è connesso con gli altri accordi contrattuali. Infatti è stato
sottoscritto lo stesso giorno degli accordi aggiuntivi del 28 maggio 1993 (doc.
- con espresso riferimento ai colloqui intercorsi quello stesso giorno.
Inoltre il doc. C venne concordato tenendo conto del volume di prestazioni richieste
relativamente all’attività dell’escussa per la costruzione dello stabilimento
di Sovbutital. Infine è stato rilevato che la dichiarazione di saldo nella
successiva lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) supera la dichiarazione contenuta nel
doc. C.
D. Con
sentenze 16 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto
l’eccezione di carenza d’identità tra i titoli di credito menzionati sui PE con
quelli prodotti con le istanze, argomentando che è chiaramente deducibile che i
doc. B e C si riferiscono ai crediti posti in esecuzione. La procedente fonda
le sue pretese sulla convenzione 1. giugno 1990, sull’aggiorna-mento
integrativo 7 dicembre 1992 e sulla lettera 28 maggio 1993. In prima sede è poi
stato rilevato che il fatto che la __________ abbia sempre provveduto al
pagamento delle commissioni di consulenza fino al dicembre 1994, dimostra che
il contratto è stato adempiuto. Dagli atti non risulta inoltre che l’escussa
abbia mai contestato la qualità delle prestazioni fornite dalla __________ In
sede pretorile è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di compensazione
con commissioni pagate in eccesso sulla base del doc. 1, che attesta
l’esistenza di rapporti contrattuali complessi da cui derivano pretese e contropretese,
indeterminabili in sede di procedura di rigetto. Secondo la prima giudice la
lettera 2 maggio 1994, contenente una dichiarazione a saldo, appare in netto
contrasto con le pretese poste in esecuzione. In prima sede le istanze di
rigetto provvisorio dell’opposi-zione sono state pertanto respinte.
E. Contro
le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni
di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con
osservazioni 15 novembre 1995 la __________ si è opposta ai gravami, riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze
pretorili aventi sia la stessa appellante che la stessa parte appellata, sostanzialmente
riferite a fatti simili: le cause possono quindi essere congiunte ex art. 320
CPC ed evase con una sola sentenza.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dall’esame
della documentazione agli atti si evince che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’escussa, i titoli di credito indicati sui PE, ossia il contratto di consulenza
stipulato tra le parti il 1. luglio 1990 risp. l’indennità per consulenza si
identificano con i documenti prodotti a fondamento delle istanze di rigetto
dell’opposizione. Infatti la convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B)
così come lo scritto 28 maggio 1993 (doc. C) concernente la consulenza prestata
da __________ alla __________ sono connessi con il contratto di consulenza 1. luglio
1990 (doc. A).
d) Dall’esame
della convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B ) emerge che l’escussa si
è impegnata a versare alla procedente dal 1. luglio 1993 un compenso annuo di
Fr. 430’000.--, pagabile trimestralmente. Con lo scritto 28 maggio 1993 (doc.
C) la __________ ha comunicato alla procedente che il compenso già convenuto
il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. 430’000, sarebbe comunque stato pagato
alle scadenze previste, anche in deroga a quanto concordato al punto 2 della
lettera 7 dicembre 1992.
Questi
documenti costituiscono in principio valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF.
3.a) Per l’art.
82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a
meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali
da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto
dell’opposizione la prassi di __________, secondo la quale il rigetto deve
essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’ecce-zione di
inadempimento (cfr. Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 348 con
riferimenti)
c) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione
ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 36 n. 2 p. 81).
d) In casu
l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte della
__________ Le sue allegazioni in merito alla mancata designazione di una
persona che espletasse l’attività promessa con il contratto doc. A sono
tuttavia inconferenti. Infatti non solo dalla documentazione agli atti non
risulta alcuna contestazione da parte dell’escussa in merito a tale carenza, ma
con la lettera 28 maggio 1993 (doc. C) la __________ medesima ha affermato che
la consulenza avveniva tramite la signora __________ il che dimostra che era
perfettamente a conoscenza dell’identità della consulente. Anche in merito alla
pretesa mancanza d’assistenza della __________ nell’ottenimento di crediti e
finanziamenti al fine di ricevere il pagamento dell’85% dell’ammontare dei
contratti, __________ non ha fornito alcun documento relativo a sue
contestazioni in merito. Contrariamente a quanto ritenuto dall’escussa, l’onere
di rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta tuttavia alla parte
escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni,
e non con contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e prive di riscontri
tali da rendere verosimile quanto affermato.
L’appellante
ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione con diversi importi che la
procedente avrebbe già incassato. Dall’avviso di addebito 3 maggio 1994 (doc.
2) a favore della __________. non risulta tuttavia nemmeno il motivo del pagamento
di Fr. 14’759’646.--. Anche in merito alle commissioni, secondo l’escussa già
versate in eccesso per 2.5/3 mlioni di ECU, così come all’anticipo di Fr.
1’855’000.-- non risultano dagli atti giustificativi idonei a stabilirne,
nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, sia la causa che
l’ammontare. La parte appellata ha poi rilevato che con la lettera 2 maggio
1994 (doc. 3) la procedente le ha comunicato che in relazione al contratto
_________-91/92 tra __________ e __________l nulla più le era dovuto. Che
questa dichiarazione non ha connessione alcuna con il mandato di consulenza in
oggetto emerge sia dal fatto che lo scritto doc. 3 si riferisce al contratto
__________ 91/92, senza accenno alcuno al rapporto di consulenza, sia dai pagamenti
delle indennità trimestrali effettuati dall’escussa, successivamente alla
lettera 2 maggio 1994, fino al 31 dicembre 1994 e ciò, nonostante la pretesa
mancanza di fatture.
Non avendo
pertanto la parte appellata reso verosimile sulla base di riscontri oggettivi nè
la causa, nè l’importo delle sue contropretese, anche l’eccezione di compensazione
va respinta.
Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, i doc. B e C costituiscono pertanto valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, per cui le opposizioni interposte ai
PE in esame vanno rigettate in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre al 5%
dal 1. aprile 1995 risp. per Fr. 107’500.-- oltre al 5% dal 1. luglio 1995.
- Gli
appelli 24 ottobre 1995 della __________. vanno quindi accolti.
Tasse di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 320 CPC e 82 LEF, nonchè i
disposti citati
pronuncia: I. Le cause inc. 14.95.179 e 14.95. 180 sono dichiarate
congiunte.
II.1. L’appello
24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.179), è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
“1. L’istanza 20 giugno 1995 di __________ è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE. __________
del 12/14 giugno 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr.
107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995.
- La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla
parte istante, è a carico di __________che rifonderà a __________. Fr. 300.-- a
titolo di indennità.”
II.2. La
tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________ Fr.
1’000.-- a titolo di indennità.
III.1. L’appello
24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.180), è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
“1. L’istanza
26 luglio 1995 di __________, è accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 4/6 luglio 1995 dell’UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al
5% dal 1. luglio 1995.
- La
tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla parte istante, è a
carico di __________ che rifonderà a __________. Fr. 300.-- a titolo di indennità.”
III.2. La
tassa di giustizia di fr. 150.--del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________. Fr.
1’000.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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