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Numero d'incarto:
14.1995.14
Data decisione, Autorità:
05.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00014
Lugano
05 gennaio 1996
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 ottobre
1994 da
__________,
(rappr. da:
____________________)
Contro
__________,
(patr. da: avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 agosto/3 ottobre 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/16 dicembre 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
- La tassa di Fr.
150.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, in via principale per carenza di legittimazione attiva della
procedente, con protesta di spese e ripetibili;.
con osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata
si è opposta all’appello, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 16 agosto/3 ottobre 1994
dell’UE di Lugano __________ (in seguito ) ha escusso __________ per
l’incasso di Fr. 21’843.80 oltre interessi, indicando quale titolo di credito:
“vaglia cambiario di Fr. 22’000.-- a favore del __________ ed a
carico della sig.ra __________ o, avallato dal sig. __________, emesso in data
20.4.93, scaduto in data 22.7.94, rimasto impagato. Disdetta del 15.6.94,
conferma di credito del 20.4.93 (7% interessi di mora + 1/4% commissione
credito per trim. o fraz.).”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente
fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario per l’importo di Fr. 22’000.--
emesso il 20 aprile 1993 a suo ordine da __________, avallato da __________ o,
con scadenza al 22 luglio 1994 (doc. A).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha rilevato che il mancato pagamento da parte di
__________ non è stato seguito da protesto. Inoltre __________ non ha dato
alcun avviso in merito al mancato pagamento, in contrasto con l’art. 1042 cpv.
2 CO. Secondo il debitore la creditrice non può di conseguenza procedere contro
l’avallante. __________ non gli avrebbe inoltre fatto pervenire alcuna comunicazione
in merito.
D. Con
sentenza 15/16 dicembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che le eccezioni sollevate dall’escusso non inficiano
la validità del riconoscimento di debito contenuto nel vaglia cambiario. Ex art.
1022 cpv. 1 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
è stato sottoscritto l’avallo, per cui in virtù di tale solidarietà __________
è legittimata a procedere nei confronti dell’escusso, senza dovere procedere
contro l’emittente del titolo cambiario.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando la
legittimazione attiva della procedente, non essendovi identità tra la
procedente, __________ di __________ e la beneficiaria del vaglia cambiario in
oggetto, __________ di __________ Il debitore ha poi dichiarato di non essere a
conoscenza dei rapporti esistenti tra l’emittente del vaglia cambiario e
__________ di __________, per cui sono da ritenere infondati. Egli ha inoltre
ribadito la mancanza di protesto, che determinerebbe la decadenza degli
obblighi dell’avallante. Il dispositivo n. 1 sarebbe d’altro canto incompleto
ed insufficiente, non risultandone il rigetto provvisorio dell’opposizione e
nemmeno l’indicazione del PE. Gli interessi sarebbero giustificati solo al
tasso del 5% a decorrere dal 3 ottobre 1994, data in cui per la prima volta gli
è stato chiesto il pagamento dell’importo garantito dal suo avallo.
F. Con
osservazioni 10 febbraio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto: 1.a) Un dispositivo generico comporta la nullità della
sentenza solo se tale vizio non possa essere sanato con la lettura degli atti.
Ciò è il caso, e la sentenza non è nulla, se il dispositivo riporta unicamente
la frase generica “l’istanza è accolta” senza meglio specificare e riprendere
le domande proposte con l’istanza, ma la sentenza rechi sulla prima pagina
l’indicazione chiara e precisa delle richieste poste a giudizio e negli atti si
trovino sufficienti indizi circa l’importo oggetto del litigio così da essere
sufficientemente chiaro ed individuabile su cosa il giudice abbia deciso (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 285
CPC).
b) L’escusso
ha invocato la nullità del giudizio pretorile per grave carenza formale del
dispositivo non indicante il rigetto dell’opposizione e gli estremi del
precetto esecutivo.
Esaminando
la sentenza impugnata emerge che sulla prima pagina sono indicati con chiarezza
e precisione sia il numero del precetto esecutivo che l’Ufficio di esecuzione
che l’ha emesso, nonchè la relativa data di intimazione e la somma pretesa, per
cui risulta sufficientemente individuabile per quale esecuzione il rigetto
provvisorio dell’opposizione è pronunciato. L’eccezione di nullità sollevata
dall’appellante, al limite del temerario, va di conseguenza respinta.
2.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di
un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si
estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto
cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e
1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Legittimato
a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento
di debito, ha la facoltà di disporre del credito (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
In casu è
chiaro che indipendentemente dal fatto che il vaglia cambiario sia stato emesso
all’ordine del__________, succursale di __________, il debitore si è assunto
l’impegno nei confronti della creditrice __________, quale sede principale,
tenuto conto che la succursale costituisce un’unità giuridica con la sede
principale di __________Infatti la succursale __________ di __________ non
possiede personalità giuridica propria (cfr. Peter
Gauch, Der Zweigbetrieb im Schw. Zivilrecht, Zurigo 1974, p. 432 n. 1951
e 1952). La legittimazione attiva della precedente va pertanto confermata.
c) Secondo
l’art. 1022 CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1096 cpv. 3 CO,
l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è
stato dato.
L’emittente
di un vaglia cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore
principale e non potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che
l’emittente di un vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante
della cambiale (art. 1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro
l’emittente non occorre pertanto nè la presentazione tempestiva, nè il
protesto, per cui se l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa
debitore principale e garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto
(cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 1985, § 16 m. 8 p. 221 e § 14 m. 13 p. 211 e rif. ivi).
d) Ex art.
1022 cpv. 2 CO l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione
garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. L’avallo
non dipende infatti dalla validità materiale dell’obbligazione assunta dal
debitore principale. L’avallante si obbliga indipendentemente. Per questo può
far valere solo eccezioni ex art. 1007 CO (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 14 m. 11 p. 210
e rif. ivi).
L’escusso
non ha eccepito alcun vizio di forma dell’obbligazione avallata. D’altro canto
non sono ammissibili le allegazioni sollevate dall’avallante in merito alla
validità del contratto stipulato dalla debitrice principale __________ con
__________.
e) Ex art.
1045 cpv. 1 n. 2 CO gli interessi possono venire riconosciuti solo al tasso del
6% dalla scadenza, ossia dal 22 luglio 1994.
Il vaglia
cambiario doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art.
82 LEF per Fr. 21’843.80 oltre interessi al 6% dal 22 luglio 1994, a
prescindere dall’importo indicato sul vaglia cambiario, non potendosi andare
oltre il quantum richiesto con il PE.
- L’appello
11 gennaio 1995 __________ va di conseguenza parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art.
51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 1022 CO,
pronuncia: I. L’appello 11 gennaio 1995 __________, è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15/16 dicembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 25
ottobre 1994 del__________ __________, è parzialmente accolta. Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del16 agosto/3
ottobre 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per
Fr. 21’843.80 oltre interessi al 6% dal 22 luglio
1994.
- La tassa di
giustizia di Fr. 150.--, da anticipa- re dalla parte istante, è a
carico di __________ che rifonderà a__________ __________ Fr. 200.-- a titolo
di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 225.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di , che rifonderà a Fr. 400.--
a titolo di indennità.
III. Intimazione
a
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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