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Numero d'incarto:
14.1995.115
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00115
Lugano
4 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 14 marzo 1995 da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha decretato il 14/24 aprile 1995:
."1. E` pronunciato il fallimento
della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2/3/4 omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 25
aprile 1995 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 28 aprile/2 maggio
1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 14 marzo 1995 la __________ ha chiesto il
fallimento della __________ per Fr. 7’315.-- oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 aprile 1995
l'escussa non è comparsa.
C. L'appellante adduce di aver saldato in data 21 aprile
i premi oltre interessi e spese e produce ricevuta della creditrice in tal
senso (doc. B).
Considerato
in
diritto:
- L'appellante adduce per la prima volta in sede
d'appello, di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di
fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante
declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.
tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in
re E. c. I. p. 4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento,
qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire
come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con
i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T.
cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel
caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va
quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante,
siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 14 aprile1995 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, FA.__________ nei confronti della
__________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono a carico della __________ ".
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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