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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.00076
Data decisione, Autorità:
21.06.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00076/90/91
Lugano
21 giugno 1995C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nelle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 5 aprile 1994
e 1. giugno 1994 dalla
contro i terzi proprietari
del pegno
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte da:
-
__________ ai PE n. __________ e __________ del
25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale terzo proprietario dell’immobile;
-
__________ ai PE n. __________ e __________ del
25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario
dell’immobile;
-
__________ ai PE n. __________ e __________ del
25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio quale __________ proprietario
dell’immobile;
sulle quali istanze il Segretario assessore della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con sentenze 26 agosto/1.
settembre 1994 ha così pronunciato:
14.95.76
(__________)
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese e tassa di giustizia in Fr.
1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________,
l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità.”
14.95.90
(__________)
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese e tassa di giustizia in Fr.
1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a __________,
l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità.”
14.95.91
(__________)
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese e tassa di giustizia in Fr.
1’200.-- sono poste a carico della __________, la quale rifonderà a
______l’importo di Fr. 800.-- a titolo di indennità”.
Decisioni tempestivamente dedotte in appello dagli
escussi che con un unico atto d’appello 12 settembre 1994 hanno postulato, con
protesta di spese e ripetibili, la riforma del dispositivo n. 2 delle tre
citate sentenze chiedendo la corresponsione di Fr. 3’000.-- di indennità;
mentre con osservazioni 18 ottobre 1994 l’appellata ha
resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 12 settembre 1994 di __________ e __________?
-
Tassa
di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 25 febbraio 1994 dell’UEF di Mendrisio
la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, come terzi
proprietari dell’immobile per l’incasso di “1) Fr. 5’200’000.-- più interessi
al 7 % dal 1.11.90. 2) Fr. 78’000.--. 3) Fr. 197’166.65”. La creditrice ha
indicato quale titolo di credito:
“1) Credito
in conto corrente n. __________, garantito da:
-
Fr. 2’000’000.-- cart.
ip. al portatore di I grado del 16.3.1976, dg
834
-
Fr.
2’000’000.-- cart. ip. al portatore di II grado del 29.10.1987,
dg 7550
Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di III grado del 18.12.1987,
dg 8768
Fr. 600’000.-- cart. ip. al portatore di IV grado del 28.11.1988,
dg 9692 gravanti la part. __________ di __________
-
Interessi calcolati al 6 % dal 1.1.1990 al 31.3.1990 su Fr. 5’200’000.--.
-
Interessi calcolati al 6.5 % dal 1.4.1990 al 31.10.1990 su Fr. 5’200’000.--”.
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su quattro cartelle
ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 5’200’000.-- gravanti dal I al IV
grado la part. n. __________ di __________, di proprietà degli escussi.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno
asseverato che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie non sono
esigibili.
D. Con sentenze 26 agosto/1. settembre 1994 il Segretario
assessore di Mendrisio-Sud ha respinto le istanze, riconoscendo a __________,
__________ e __________ Fr. 800.-- cadauno di indennità.
E. Contro i tre giudizi pretorili si sono tempestivamente
aggravati gli escussi chiedendo che venga loro assegnata un’indennità di Fr. 3’000.--
in luogo di Fr. 800.--.
Per
gli appellanti “prendendo quale linea direttiva il riferimento agli onorari
previsti dalla TOA, si ottiene un onorario minimo di Fr. 16’425.-- per un
valore di causa come quello in discussione”. L’importo di Fr. 800.-- (Fr.
2’400.-- per le tre procedure), pur considerando sia le peculiarità del caso
concreto che il fatto che le tre cause sono del tutto identiche, “non è
minimamente in proporzione adeguata con il valore minimo previsto dalla vigente
TOA”. L’indennità assegnata dal primo giudice terrebbe “conto unicamente dei
criteri fissati all’art. 10 della TOA (dispendio orario), facendo completa
astrazione da quelli che fanno per contro riferimento ai valori in
contestazione”.
F. Con osservazioni 18 ottobre 1994 la parte appellata ha
chiesto la reiezione del gravame, argomentando che il pretore può e deve
adeguare gli onorari previsti dalla TOA ad ogni singolo caso concreto. La TOA
non vincolerebbe il giudice che usufruisce di un notevole potere di
apprezzamento nello stabilire l’ammontare delle ripetibili.
Considerato
in
diritto:
- Le tre appellazioni sono dirette contro tre sentenze
pretorili aventi la stessa parte appellata, sostanzialmente riferite a fatti
simili: le cause inc. 14.95.76, 14.95.90 e 14.95.91 possono quindi essere
congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.
Il
provvedimento di congiunzione, preso nell’ossequio del principio di economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio anche in
grado di appello senza che si dia preclusione per il fatto che il primo giudice
non si è formalmente determinato in tal senso (cfr. CEF 25 ottobre 1988
in re P.M. c. D.M. - S.M. consid. 1).
Le
cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
- Quand’anche si disputi su ripetibili per complessivi
Fr. 2’400.-- (Fr. 800.-- per ogni procedura di rigetto dell’opposizione) ex art.
15 CPC è data l’appellabilità quando la domanda avanti il primo giudice
raggiunge il valore appellabile (CEF 22 marzo 1988 in re T.B. SA c. F.A.
consid. 2; Rep 1978 p. 374; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei
mezzi d’impugnazione del codice di procedura ticinese, 1981, p. 114).
Nel
caso concreto ogni istanza di rigetto provvisorio è riferita a pretesa
creditoria di Fr. 5’200’000.--: siffatta domanda, confermata in sede di
contraddittorio avanti il primo giudice, determina l’appellabilità delle
decisioni pretorili sulle indennità.
- Gli appellanti hanno contestato le indennità assegnate
in prima sede, osservando che considerato il valore della lite e le peculiarità
del caso di specie l’indennità doveva essere determinata in Fr. 3’000.-- per
ogni procedura.
Ex
art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il
Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la
perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella
decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è
ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella
procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal
patrocinio di un avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell’Ordine degli
avvocati, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l’onorario va dal 10 % al
50 % dell’onorario normale calcolato giusta i combinati art. 9, 10 e 11 TOA,
ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In casu trattasi (come ammesso pure
dall’appellante: cfr. appello pto 3 p. 5) di tre cause identiche inoltrate
contro i terzi proprietari dell’immobile, per le quali al contraddittorio si è
presentato unicamente l’avv. __________ in rappresentanza di tutti e tre gli
escussi. Avuto comunque riguardo al valore di causa, alla natura della disputa,
come pure al tempo impiegato in termini di razionalità, le indennità ex art. 68
cpv. 1 OTLEF di Fr. 800.-- per causa assegnate in prima sede non appaiono
giustificate dal profilo procedurale e vanno aumentate a Fr. 2’000.--.
- L’appello 12 settembre 1994 di __________, __________
e __________ è parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 15, 320 CPC; 68 OTLEF; 9, 10, 11 e 18 cpv. 1 TOA
PRONUNCIA:
I. Le cause Inc. n. 14.95.76, 14.95.90 e 14.95.91 sono
dichiarate congiunte.
II. L’appello 12 settembre 1994 di __________ (Inc.
14.95.76) è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese
e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la
quale rifonderà a __________, l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
II. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per
1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
III. L’appello 12 settembre 1994 di __________, (Inc.
14.95.90) è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese
e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la
quale rifonderà a __________ l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
III. 1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e
per 1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
IV. L’appello 12 settembre 1994 __________, (Inc.
14.95.91) è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 agosto/1. settembre 1994 del Segretario assessore
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
è respinta.
- Spese
e tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- sono poste a carico della __________, la
quale rifonderà a __________ l’importo di Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
IV. 1.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico per 1/2 di __________ e per
1/2 della __________. Le indennità sono compensate.
V. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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