AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1995.00016
Data decisione, Autorità:
02.11.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00016
Lugano
2 novembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 agosto
1994 da
patr.
dall’avv. __________
Contro
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE
n. __________ del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 dicembre 1994 ha
così pronunciato:
“1. L’istanza
è respinta.
- Le
spese e la tassa di giustizia di Fr. 350.-- restano a carico dell’istante, il
quale rifonderà all’escusso Fr. 2’000.-- per ripetibili”.
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 11 gennaio 1995
ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale
l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio dell’incarto al
giudice di prime cure;
mentre
la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 12 luglio/3
agosto 1994 __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 100’000.--
più interessi all’8 % dal 17 giugno 1993, indicando quale titolo di credito: “Contratto
del 17.6.1993”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura
privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti
hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato
estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui Fr. 30’000.--
entro cinque giorni dal ritiro da parte dell’istante di una precedente
procedura esecutiva e Fr. 100’000.-- oltre interessi all’8% entro il 31 ottobre
1993.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito
la carenza di legittimazione attiva del procedente, atteso che egli “fa valere
un credito che è stato pignorato dall’UEF di Bellinzona, e che pertanto dovrà
essere realizzato all’asta o ceduto ai creditori”.
L’escusso
contesta il credito dell’istante e pone, in via subordinata, in compensazione a
questo credito il credito derivante dalla cessione 8 novembre 1994, con la
quale certo __________ gli ha ceduto un preteso credito di Fr. 140’000.--
vantato contro il procedente.
D. Con sentenza 23 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna
ha respinto l’istanza argomentando che “il debitore, pur restando proprietario
dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente
limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF,
egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e
non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A
mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito
pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene
pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF,
che qui non risulta essergli stata concessa”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato __________ asseverando che il Pretore, in accoglimento dell’eccezione
di carenza di legittimazione attiva, ha respinto l’istanza “senza esaminare le
altre eccezioni del debitore e senza pronunciarsi sulla bontà del suo credito
quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione”.
Per
l’appellante l’incasso di un credito in via esecutiva non rappresenta una
“disposizione sull’oggetto pignorato per la quale sarebbe necessaria
l’autorizzazione dell’UEF in applicazione dell’art. 96 LEF”.
A
mente di __________, visto che il pignoramento del credito in oggetto è stato
eseguito il 21 ottobre 1993, il pignoramento medesimo sarebbe decaduto perché
il creditore non ha inoltrato la domanda di vendita entro il termine perentorio
di un anno (art. 116 e 121 LEF). Il Pretore doveva quindi respingere anche per
questo motivo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall’escusso.
Considerato
in
diritto:
- Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti
possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il
giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo
giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è
quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede
d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale
secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti
la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della
decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti
affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze
processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C.
SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c.
D.M./S.M.).
Ne
consegue che si prescinderà dall’esaminare il doc. G, prodotto dal procedente
per la prima volta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente
irrito.
- Il giudice di prime cure ha argomentato, accogliendo
la censura dell’escusso a tal riguardo, che “il debitore, pur restando
proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente
limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF,
egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e
non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A
mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito
pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene
pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF,
che qui non risulta essergli stata concessa”.
Dalla
documentazione agli atti si evince che il 20 ottobre 1993 l’UEF di Bellinzona
ha pignorato presso __________ un credito di Fr. 130’000.-- da questi vantato
contro __________.
Per
l’art. 96 cpv. 1 LEF il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da
ogni disposizione degli oggetti pignorati che non sia autorizzata
dall’ufficiale. In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti
da titoli al portatore o all’ordine, l’ufficio avverte il terzo debitore che
d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se nelle sue mani (art. 99
LEF).
Il
pignoramento del credito vantato da __________ contro __________ non preclude
al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva per la sua
riscossione, atteso che “il pignoramento di un credito non impedisce
all’escusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore” (DTF 67
III 22).
La
censura sollevata da __________ e accolta dal primo giudice va pertanto
respinta in sede di appello.
-
Sebbene il giudice di prime cure, come rettamente
evidenziato dall’appellante, non ha verificato se il doc. C rappresenta un
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e se l’eccezione di
compensazione sollevata dall’escusso sia fondata, in concreto non si giustifica
il rinvio dell’incarto al Pretore per esame e decisione motivata sull’esistenza
del riconoscimento di debito e sulla fondatezza dell’eccezione di compensazione
(art. 326 lett. a, 142 cpv. 1 lett. c, 146 e 285 cpv. 2 lett. e CPC), atteso
che le parti si sono espresse estesamente su tali problematiche e agli atti vi
sono tutti gli elementi necessari per il giudizio.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio
riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di
specie.
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
-
Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura
privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti
hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato
estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui, per quanto di
rilevanza nella fattispecie, Fr. 100’000.-- oltre gli interessi dell’8%
dovevano essere versati entro il 31 ottobre 1993. In siffatto scritto l’escusso
si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non
equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo
dedotto in esecuzione. La scrittura privata doc. C costituisce pertanto, in
principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per
la somma di Fr. 100’000.-- oltre agli interessi all’8 % dalla data richiesta.
a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter
dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe all’escusso di rendere verosimile non solo il
suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un
credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione
deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione
sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80),
ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle
del cpv. 1.
c) L'escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione
per l’importo di Fr. 140’000.-- corrispondente al credito vantato da certo
__________ contro il procedente e ceduto all’escusso con atto 8 novembre 1994.
d) L’eccezione compensativa sollevata da __________
relativa alla cessione di un presunto credito di Fr. 140’000.-- di __________
contro __________ è rimasta allo stato di puro parlato senza supporto
probatorio alcuno. Infatti i doc. 8, 9, 10 attestano l’esecuzione di versamenti
di USA $ 20’000.-- risp. USA $ 65’000.-- avvenuti a favore di terzi e non del
procedente. Questi documenti non sono atti ad inficiare il riconoscimento di
debito sulla base del quale il procedente ha chiesto il rigetto
dell’opposizione, atteso che, come visto in precedenza, nel doc. C l’escusso ha
riconosciuto incondizionatamente l’obbligo di dover versare al procedente l’importo
qui posto in esecuzione.
non ha dunque apportato sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere
verosimile, nei limiti dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il diritto di far valere la
compensazione e l’importo del suo preteso credito. L’eccezione di compensazione
va quindi respinta.
Ne
consegue che l’opposizione al PE n. __________dell’UEF di Locarno deve essere
rigettata per Fr. 100’000.-- oltre agli interessi così come richiesti dal
procedente.
- L'appello 11 gennaio 1995 di __________ è dunque
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi (art. 51, 54,
67 e 68 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2, 96 cpv. 1 e 99 LEF; 142 cpv. 1 lett. c, 146, 285 cpv. 2
lett. e, 321 cpv. 1 lit. b, 326 lett. a e 387 cpv. 2 e 4 CPC
PRONUNCIA:
I. L’appello 11 gennaio 1995 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 dicembre 1994 del Pretore di Locarno-Campagna è così
riformata:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione del 18 agosto 1994 __________, è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da
____________________ al PE n. __________4 del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF
di Locarno.
- La
tassa di giustizia di Fr. 350.--, già anticipata dalla parte istante, è a
carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà
a __________ Fr. 2000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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