Exclusive brokerage clause void; expenses reimbursement unproven

12.2006.159Übriges Gericht08.06.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A real-estate broker sued the heirs of a deceased client for CHF 10,760 based on an exclusive brokerage agreement containing a lump-sum clause for withdrawal and expenses. The first instance rejected the claim. On appeal, the court held that the clause was void because it effectively restricted the client’s mandatory right to revoke the mandate at any time. It further held that, although expense reimbursement can be agreed in brokerage contracts, the broker failed to prove the alleged expenses with reliable evidence. The appeal was therefore dismissed and the appellant was ordered to pay appeal costs and party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 404 CO, 412 cpv. 2 CO, 413 cpv. 3 CO; brokerage mandate and revocation right; a contractual lump-sum clause that applies to any withdrawal, including ordinary termination, is void if its essential purpose is to deter or restrict the client’s mandatory right to revoke the mandate at any time. A brokerage contract may validly provide for reimbursement of expenses or a guaranteed fee only insofar as the clause does not circumvent Art. 404 CO; otherwise it is null under Art. 20 cpv. 2 CO. The broker bears the burden of proving the actual expenses claimed under Art. 8 CC; a party-drafted expense schedule, contested by the other side and unsupported by objective evidence, is insufficient.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.159

Data decisione, Autorità: 08.06.2007, IICCA

Titolo: Contratto di mediazione esclusiva, partecipazione forfetaria alle spese prevista nel contratto anche in caso di mancata conclusione, nullità della clausola penale

Incarto n. 12.2006.159

Lugano 8 giugno 2007/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.597 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 22 settembre 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2

contro

CC 1 composta di: AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 1 AO 3 rappr. dall’ RA 3

in materia di contratto di mediazione, con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 10'760.- oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2001, domanda alla quale si sono opposti i convenuti e che il Pretore ha respinto con sentenza 2 agosto 2006, condannando l’attrice al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese e alla rifusione di un’indennità per ripetibili di fr. 1'100.- ai convenuti AO 1 e al convenuto AO 3;

appellante l’attrice con atto del 4 settembre 2006, con il quale chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione;

mentre i convenuti AO 2 e AO 1 propongono la reiezione dell’appello con le loro osservazioni del 10 ottobre 2006 e il convenuto AO 3 ha rinunciato a presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:

A. J__________ ha conferito il 22 marzo 2000 un mandato di mediazione a AP 1 per la vendita della sua casa di abitazione situata sul fondo n. __________ RFD . I contraenti hanno previsto un prezzo minimo di vendita dell’immobile di fr. 1'000'000.-, una provvigione pari al 5% del prezzo di vendita e il pagamento di un importo forfetario di fr. 10'000.- come partecipazione del mandante alle spese del mandatario in caso di ritiro del mandato (doc. A). Il mandato di vendita è stato assegnato in esclusiva e prevedeva una durata iniziale di un anno fino al 31 marzo 2001, con rinnovo tacito di tre mesi in mancanza di disdetta con un preavviso di tre mesi. J ha disdetto il contratto per il 30 giugno 2001 con lettera inviata a AP 1 il 22 marzo 2001 (doc. B). AP 1 ha inviato il 5 luglio 2001 a J__________ una fattura di fr. 10'000.- più IVA a titolo di partecipazione alle spese, per un totale di fr. 10'760.-, che il destinatario ha contestato, proponendo un versamento di fr. 500.-.

B. AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la condanna degli eredi di J__________, AO 1, AO 2 e AO 3, al pagamento di fr. 10'760.-. I convenuti si sono opposti alla domanda. Esperita l’istruttoria, le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio nei propri memoriali conclusivi, rinunciando al dibattimento finale.

C. Il Pretore, statuendo il 2 agosto 2006, ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere un’indennità per ripetibili di fr. 1'100.- ad AO 1 e AO 2 e di fr. 1'100.- a AO 3.

D. AP 1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 4 settembre 2006, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia accolta, con protesta di tasse, spese e ripetibili. AO 1 e AO 2 postulano la reiezione dell’appello con le osservazioni del 10 ottobre 2006, mentre AO 3 ha rinunciato a presentare osservazioni.

e

considerato

in diritto:

  1. Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che la clausola §5 del contratto, in base alla quale l’attrice procede in causa per ottenere il versamento di una partecipazione alle sue spese, è nulla poiché aveva come scopo essenziale quello di dissuadere il mandante dal revocare il contratto. Ha poi esaminato se l’attrice poteva rivendicare il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato ed è giunto alla conclusione che la distinta delle spese agli atti era un documento di parte, non supportato da altre prove, e come tale sprovvisto di forza probatoria, sicché ha respinto la petizione.

  2. L’appellante rimprovera al Pretore di aver violato il principio della libertà contrattuale sancito dagli art. 27 CC e 19 CO e di aver erroneamente applicato l’art. 413 CO, in quanto è fatto notorio che nel contratto di mediazione il pagamento dell’onorario e il rimborso delle spese è dovuto anche se non esplicitamente pattuito in quanto suggerito dall’uso comune. L’attrice afferma inoltre di aver svolto un impegno promozionale per la vendita dell’immobile, consistente in sopralluoghi, pubblicazioni di inserzioni pubblicitarie, servizio fotografico e altro ancora, dimostrati dalla distinta spese agli atti quale doc. O, non contestata dalle controparti, e dalla deposizione testimoniale assunta.

  3. A norma dell’art. 412 cpv. 2 CO, le disposizioni sul mandato sono applicabili al contratto di mediazione, a patto che non siano incompatibili con la natura di questo negozio (DTF 110 II 277 e 106 II 224). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la revoca della mediazione è governata dai principi che discendono imperativamente dall’art. 404 CO (DTF 103 II 130) e che, di conseguenza, il contratto può di principio essere sciolto in ogni momento dalle parti senza indicazione dei motivi (Ammann in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all’art. 412; Rayroux, in Commentaire romand CO I, N. 19 all’art. 412), anche per quelli che hanno una durata determinata (Hofstetter, Le contrat de courtage in Traité de droit privé suisse, Vol. VII, T II, 1, pag. 159). Le clausole di un contratto che prevedono un termine per la disdetta (come nel caso concreto) si pongono in contrasto con la disposizione dell’art. 404 cpv. 1 CO e sono pertanto nulle.

  4. Una parte della dottrina ritiene che il mediatore ha diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, mentre le clausole penali introdotte in un contratto di mediazione sono nulle poiché l’art. 404 CO è una norma di diritto imperativo (Gautschi, Berner Kommentar, N. 7c all’art. 413). Altri autori più recenti ammettono per contro la possibilità di fissare forfetariamente il compenso del mediatore senza riguardo alle spese generate dal contratto. Tuttavia, nella misura in cui queste clausole penali contrattuali che servono a fissare il danno patito dal mediatore, tendono a dissuadere o a impedire l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 404 CO, esse sono nulle. Se però le stesse sono volte a proteggere il mediatore in maniera esclusiva o preponderante da altre violazioni del contratto che non sono riconducibili all’art. 404 CO, esse non sono nulle, ma possono essere ridotte nel caso in cui vi sia una sproporzione fra il danno effettivo o verosimile e quello previsto dalle parti (Rayroux, op. cit., N. 22 all’art. 412; Ammann, op. cit., N. 6 all’art. 412 e 15 all’art. 413). In definitiva se le parti fissano anticipatamente l’ammontare dei costi ed essi sono superiori a quelli cui si è fatto carico il mediatore, gli stessi devono essere ridotti d’ufficio dal giudice, la relativa clausola contrattuale costituendo una violazione al diritto di revoca del mandante (art. 20 cpv. 2 CO; II CCA, sentenza del 29 luglio 2005 12.2004.127 pubblicata in NRCP 2006 pag. 448).

  5. Nel caso in esame la validità della disdetta non è contestata, mentre lo sono le sue conseguenze. Occorre dunque esaminare se la pretesa di risarcimento fatta valere in causa dall’attrice per la rifusione dell’importo di fr. 10'760.- a titolo di partecipazione forfetaria “alle spese e agli sforzi profusi dal mandatario nell’adempimento del suo incarico” (clausola §5 doc. A) sia fondata. L’appellante sostiene che nella mediazione immobiliare la mercede è dovuta per uso comune anche nel caso in cui non si giunge alla vendita. L’art. 413 cpv. 1 CO, secondo il quale la mercede è dovuta solo nel caso di conclusione del contratto di compravendita, è invero di diritto dispositivo e le parti possono convenire una garanzia di provvigione che assicura l’onorario del mediatore anche se l’affare non si conclude (sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2005 4C.367/2004 consid. 5.1.2). Il contratto tra le parti non prevedeva una simile eventualità, ma una clausola penale, la cui validità soggiace ai principi sopra esposti e può remunerare i servizi resi fino alla revoca del mandato (Hofstetter, op. cit., pag. 168). La clausola §5 del contratto doc. A prevede un importo forfetario di fr. 10'000.- nel caso in cui il mandato venisse ritirato, vale a dire il 20% della provvigione pattuita in caso di vendita dell’immobile. La clausola era prevista non solo in caso di revoca intempestiva del contratto, ma per ogni caso di ritiro del contratto, compresa la disdetta per la scadenza contrattuale, come avvenuto in concreto. Lo scopo della clausola litigiosa non è quindi quello di proteggere il mediatore da violazioni contrattuali, ma quello di dissuadere il mandatario dall’affidare ad altri l’incarico e di limitare il diritto di revoca in ogni tempo previsto dall’art. 404 cpv. 2 CO. La clausola è quindi nulla siccome lesiva del diritto di revoca, che è di diritto imperativo e prevale quindi sulla libertà contrattuale invocata – a torto – dall’appellante. Ne vi è, contrariamente a quanto afferma l’appellante, un uso comune che sancisca il pagamento della mercede al mediatore anche in caso di mancata conclusione del contratto, già per il fatto che di principio la provvigione del mediatore ha natura aleatoria e dipende dal successo del suo intervento (Rayroux, op. cit., n. 9 ad art. 412).

  6. Esclusa la pretesa dell’attrice di vedersi pagare la pena convenzionale di fr. 10'000.- prevista dalla clausola §5, si tratta ancora di verificare se l’appellante possa pretendere tale importo a rifusione delle spese da lei sopportate nello svolgimento dell’incarico. Ai sensi dell’art. 413 cpv. 3 CO il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conclude, se ciò era stato pattuito. Spetta in ogni caso al mediatore, giusta l’art. 8 CC, provare le spese effettivamente sopportate. Il contratto tra le parti prevedeva invero una partecipazione alle spese sostenute dal mandatario (§5, doc. A). Ricevuta la fattura del 5 luglio 2001, il mandante aveva proposto di versare fr. 500.- (doc. D), offerta rifiutata in modo esplicito dall’appellante il 1° ottobre 2001 (doc. F). L’istruttoria sull’impegno e le spese profuse dall’appellante consiste essenzialmente nella distinta delle spese doc. O prodotta con la replica e nella deposizione testimoniale di S__________, impiegata dell’attrice e moglie del suo amministratore unico, resa il’11 gennaio 2006. La testimone ha riferito che inserzioni per la vendita della casa di M__________ erano apparse sulla rivista “Erba Voglio”, sulle vetrine dell’attrice e sul sito Internet alla quale quest’ultima è affiliata e ha ricordato di aver organizzato almeno due sopralluoghi, di cui uno di quattro ore. Ha inoltre precisato che il marito aveva eseguito riprese fotografiche di tutta la casa. Se non che, la testimone non ha saputo fornire indicazioni sul costo delle inserzioni nella rivista “Erba Voglio” né sulla tariffa oraria applicata ai clienti dall’attrice e tantomeno sui costi della documentazione fotografica. Il doc. O, d’altra parte, consiste in una distinta delle spese affrontate dall’attrice per i sopralluoghi, le fotografie, le trasferte e le inserzioni pubblicitarie relative all’immobile dei convenuti. Si tratta di un’affermazione di parte che è stata esplicitamente contestata dai convenuti, sia per quel che concerne l’entità delle prestazioni asseritamente svolte dall’attrice, sia per la remunerazione (cfr. duplica 8 aprile 2005, pag. 2-3, duplica 22 aprile 2005 pag. 2). Il contratto tra le parti, d’altra parte, nulla prevedeva sulla remunerazione oraria dei vari interventi dell’immobiliare e sui costi da questa affrontati. In siffatte circostanze le spese di cui l’attrice chiede il rimborso non sono state minimamente provate, né la Camera dispone di elementi attendibili e oggettivi per determinarle. Ne consegue la reiezione dell’appello.

  7. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono dunque a carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere ai convenuti che hanno presentato osservazioni un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 4 settembre 2006 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

fr. 450.-

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti AO 1 e AO 2 fr. 800.- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che in concreto il valore litigioso è di fr. 10'760.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il ricorso va presentato direttamente al Tribunale federale.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

brokerage contractrevocation rightpenalty clauseexpense reimbursementburden of proofexclusive mandatecontract nullitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the contractual lump-sum cost/penalty clause is valid despite the client’s right to revoke the brokerage mandate at any time.

Extrahierter Entscheid

The clause is void because it primarily deterred revocation and restricted the imperatively protected right to terminate the mandate at any time.

Extrahierte Begründung

Under Art. 412(2) CO the mandate rules apply to brokerage; Art. 404 CO is mandatory. A clause fixing a fee for any withdrawal, including ordinary termination at expiry, undermines the revocation right and is therefore null under Art. 20(2) CO.

Kernrechtsfrage

Whether the broker proved entitlement to reimbursement of expenses despite failure of the sale.

Extrahierter Entscheid

No. The broker did not sufficiently prove the actual expenses incurred, so reimbursement could not be awarded.

Extrahierte Begründung

Although Art. 413(3) CO allows reimbursement if agreed, the broker bears the burden under Art. 8 CC to prove the expenses. The offered evidence consisted mainly of a party-prepared expense sheet and uncertain testimony, insufficient for a reliable determination.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be admitted and the first-instance dismissal reversed.

Extrahierter Entscheid

The appeal was not well founded and the first-instance judgment was upheld.

Extrahierte Begründung

Because both the penalty clause was void and the claimed expenses were not proven, there was no basis for the monetary claim.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.