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Numero d'incarto:
12.2005.125
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, IICCA
Titolo:
ricusa pretore - prevenzione
Incarto n.
12.2005.125
Lugano
13 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7 giugno
2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord,
__________, da
IS 1
nell’ambito della causa -inc. n. DI.2004.133 di quella
Pretura- promossa nei suoi confronti con istanza 29 settembre 2004 da
CO 1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere la condanna della controparte al
pagamento di fr. 9'193.75 oltre interessi a titolo di pretese salariali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l’istanza in rassegna, analoga ad altre due cause promosse nei suoi confronti
da __________ (inc. n. DI.2004.138) e da __________ (inc. n. OA.2004.105), IS 1
è stata convenuta in lite da CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord per il pagamento di vari importi a titolo di pretese salariali;
che nelle
more della causa, con l’istanza 7 giugno 2005 che qui ci occupa, la convenuta
ha chiesto la ricusa del Pretore della Pretura adita, __________, evidenziando
come quest’ultima, al termine di un’audizione testimoniale avvenuta il precedente
3 giugno, avrebbe avvicinato, da sola, il proprio amministratore unico nel
corridoio della Pretura, indicandogli che “la promozione, da parte della sua
società, di ricorsi per cassazione nell’ambito delle procedure promosse verso
questa da parte di CO 1 e __________ non gli avrebbe punto giovato”, ciò
che a suo dire permetteva di intravedere nel giudice una grave quanto
insanabile prevenzione condannatoria a suo scapito ed a favore delle istanti rispettivamente
attrici;
che la
controparte, con osservazioni 20 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della
Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 27 giugno 2005, ha dichiarato di
non riconoscere alcun motivo di ricusazione evidenziando in particolare di
essersi nell’occasione limitato, come d’uso, a proporre una discussione in
merito ad un eventuale accordo transattivo;
che la
decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un
Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò
anche nell’ambito di una procedura speciale per mercedi e salari poiché la
Camera civile ha competenza funzionale indipendentemente dal tipo di procedura
(appellabile, inappellabile, sommaria od altra) nella quale nasce l’incidente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 30; II CCA 21 maggio 1997 inc. n. 12.97.141);
che giusta
l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un
motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la
prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono
risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di
carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I
169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di
prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto;
in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n.
12.2004.111);
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in particolare avuto modo di ammettere
l’esistenza di un caso di prevenzione qualora il giudice si sia espresso
anticipatamente sull’esito della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13
ad art. 27; ICDPTF 25 novembre 2004 1P.575/2004; DTF 125 I 122,
115 Ia 180), fermo restando però che la ricusa non entra in considerazione né
in caso di semplice opinione basata su elementi di diritto, né qualora
l’anticipazione del giudizio sia avvenuta nell’ambito di un esperimento di
conciliazione; più delicata è invece la questione dell’opinione, che rileva su
questioni di fatto o di prova, espressa al di fuori di questo momento rituale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 123 ad art. 27; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n.
36 ad art. 27);
che, nella
fattispecie, il Pretore non ha negato nelle sue osservazioni di aver proferito,
nelle circostanze evocate dalla convenuta, la frase riportata nell’istanza di
ricusa, che poteva ragionevolmente essere intesa dall’amministratore unico
della convenuta, suo interlocutore, come l’anticipazione di un giudizio di
merito a lei parzialmente o integralmente sfavorevole, non solo nelle due cause
espressamente menzionate a quel momento, ma anche nella terza, che -come
accennato- verteva su questioni sostanzialmente analoghe: ritenuto che la presa
di posizione del giudice non si basava su semplici elementi di diritto, né era
avvenuta nell’ambito di un’udienza ma al di fuori della stessa ed oltretutto
alla presenza di una sola delle parti interessate al procedimento, così che
neppure si poteva ritenere che la stessa potesse essere avvenuta in vista di un
eventuale accordo transattivo, ben si può concludere che l’atteggiamento tenuto
nell’occasione dal giudice, oltretutto in una fase assai avanzata della
procedura e meglio al termine dell’istruttoria, fosse senz’altro tale da far
ritenere compromessa la sua serenità di giudizio agli occhi della parte
interessata, alla quale si deve pertanto riconoscere di poter far capo ad altro
giudice;
che l’esito
positivo dell’istanza, cui il solo Pretore si è opposto, giustifica di
riconoscere alla convenuta, che nell’occasione non si è avvalsa dell’ausilio di
un legale, un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo, da porsi
a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 150);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC
decreta:
- L’istanza di ricusa 7 giugno 2005 di IS 1 è accolta.
§ Il Pretore __________ è esclusa dal trattare la causa inc. n.
DI.2004.133 in re CO 1 / IS 1.
-
Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà alla ricusante fr. 50.- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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