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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.72
Data decisione, Autorità:
12.05.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.72
Lugano
12 maggio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. SF.2004.69 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 8 marzo 2004
da
AO1
rappr. da RA1
contro
AP1
chiedente lo
sfratto del conduttore da un appartamento dell'istante di locali 2 1/2, sito in
__________,
domanda cui ha
aderito il conduttore e che il Pretore ha pertanto accolto con decisione 13
aprile 2004;
appellante il convenuto con scritto 26 aprile
2004;
considera
in fatto e in diritto:
che il
contratto di locazione che sta alla base dell'istanza era stato concluso il 31
agosto 2003 e prevedeva di valere dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2007 per
una pigione mensile iniziale di fr. 900.- oltre a fr. 50.- come anticipo spese;
che, a
dipendenza dei ritardi del conduttore nel pagamento del dovuto, il 5 dicembre
2003 -in conformità con l'art. 257d CO- il locatore ha diffidato la controparte
a versargli nel termine di 30 giorni la somma di fr. 1'950.-, pari alla
mensilità di dicembre 2003 e al saldo sulla garanzia contrattuale, versata
limitatamente a fr. 2'000.-;
che,
trascorso invano il termine indicato, in data 19 gennaio l'istante ha disdetto
la locazione per la fine di febbraio 2004;
che, a
fronte dell'istanza in esame, presentata in seguito all'occupazione
dell'appartamento oltre il 29 febbraio, il convenuto ha testualmente allegato,
in sede di discussione 8 aprile 2004, di aderire allo sfratto e di voler
utilizzare i 10 giorni della crescita in giudicato della sentenza di sfratto
per saldare gli arretrati;
che,
considerata la mora del conduttore e comunque la sua adesione al provvedimento
richiesto, il Pretore ha decretato lo sfratto;
che il
convenuto si appella contro la decisione del primo giudice, adducendo di aver
pattuito con la controparte, davanti al Pretore, che nel caso di pagamento
degli arretrati "entro il termine di sfratto" avrebbe potuto rimanere
nell'appartamento, ciò che l'istante avrebbe poi ritrattato telefonicamente;
che
tuttavia un simile accordo non risulta in nessun modo dal verbale dell'udienza
8 aprile 2004 cui l'appellante rinvia, verbale dal quale emerge -come già
visto- tutt'altra volontà da lui chiaramente espressa;
che al di
là di ogni considerazione sui presupposti sostanziali in base ai quali ha
proceduto l'istante e dovendo prescindere dai fatti nuovi (e comunque non
provati) irritualmente proposti in questa sede dall'appellante (art. 321 CPC),
non si vede come il Pretore non avrebbe dovuto decidere lo sfratto a dipendenza
della chiara acquiescenza del convenuto;
che
infatti, l'adesione allo sfratto espressa dal conduttore ha posto fine alla
lite ai sensi dell'art. 352 CPC e ha forza di cosa giudicata, tanto che
l'impugnazione del conduttore appare in contrasto con il principio della buona
fede nel processo, costituendo un atteggiamento contrario ad azioni proprie
(art. 163 CPC);
che
pertanto l'appello, manifestamente infondato, può essere respinto con breve
motivazione, senza notificazione alla controparte (art. 313 bis CPC) e quindi
senza attribuire alla controparte ripetibili per questa decisione.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia:
-
L'appello
26 aprile 2004 di __________ AP1 è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.- sono posti a carico
dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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