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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.7
Data decisione, Autorità:
20.01.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.7
Lugano
20 gennaio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 22
dicembre 2003, presentata nei confronti della Pretura del distretto di
__________ da
nell’ambito della causa a procedura speciale - inc. n.
DI. 2003.00342 di quella Pretura - promossa contro di lui con istanza 4
dicembre 2003 da
entrambe rappr. dall'avv. __________
volta ad
ottenere lo sfratto del ricusante dai locali da lui occupati in Via __________
__________;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 4 dicembre 2003 __________ e __________ hanno convenuto in lite
__________ avanti alla Pretura del distretto di __________, chiedendo lo
sfratto dai locali da lui occupati in Via __________ a __________;
che
con scritto 22 dicembre 2003 il convenuto, facendo riferimento all'udienza del
precedente 19 o 20 dicembre e ad altri incarti che lo concernevano, ha ricusato
la Pretura nella sua totalità, evidenziando come da parte degli organi
giudicanti di quell'autorità vi fosse un'avversione conclamata e quasi
viscerale (ostilità certa) nei suoi confronti;
che
il Pretore del distretto di __________ avv. __________, con osservazioni 23
dicembre 2003, e la controparte, con osservazioni 5 gennaio 2004, hanno escluso
l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti una ricusa;
che
giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei
casi in cui questi sono esclusi, come pure se vi è grave inimicizia tra il
giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a) o in ogni altro caso in
cui esistono gravi ragioni (lett. b);
che
la giurisprudenza, visto il tenore letterale della norma di legge, ha già avuto
modo di precisare che l'incapacità soggettiva di giudicare in modo imparziale
deve sussistere nella persona del singolo magistrato giudicante e non può al
contrario riferirsi all'organo giudicante in quanto tale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 27), per cui l'istanza che qui ci occupa, che
criticava l'attività della Pretura distrettuale in quanto tale e non
specificatamente la persona del Pretore o del Segretario assessore, dev'essere
dichiarata, già per questo motivo, irricevibile (ICCA 31 luglio 2001 inc.
n. 11.2001.84; IICCA 18 febbraio 2002 inc. n. 12.2002.36);
che,
se ciò non bastasse, l'istanza dovrebbe in ogni caso essere dichiarata
irricevibile anche per il fatto che il ricusante non ha motivato in modo
sufficientemente chiaro le ragioni a sostegno del provvedimento richiesto (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 29; IICCA 15 luglio 1997 inc. n. 12.97.194);
che
in ogni caso, per quanto si è potuto capire, egli non ha dimostrato il
benfondato dei rimproveri mossi al Pretore o al Segretario assessore con
riferimento all'udienza del 19 o 20 dicembre (non risulta per altro che in
queste date abbia avuto luogo un'udienza concernente il ricusante) e alle altre
cause, tutte perse, che a suo tempo lo avevano opposto, in qualità di
convenuto, a __________, alla ditta __________, a __________ e nella
"questione tassazione", tanto più che il Pretore, nelle sue
osservazioni, ha chiaramente dimostrato l'infondatezza di ogni critica
sollevata;
che,
nel dettaglio, si osserva quanto segue: la prima vertenza menzionata (inc. n.
DI.2000.167) non concerneva nemmeno il ricusante, bensì sua madre, che, seppur
regolarmente citata, non ha ritenuto di comparire all'udienza di sfratto; nella
seconda procedura (inc. n. IU.2003.26), di natura creditoria inappellabile, il
ricusante ha disertato le udienze di discussione ed è rimasto precluso -le sue
osservazioni scritte essendo state considerate giustamente irrite- per cui non
ha potuto contestare le allegazioni di parte avversa; la terza causa (inc. n.
DI.2003.344) -l'unica invero trattata personalmente dal Pretore e che dunque
potrebbe essere oggetto di esame da parte della scrivente Camera (cfr. art. 30
cpv. 1 CPC)- è costituita da un'istanza di decreto esecutivo, accolta in quanto
il ricusante non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo civile; la
"questione tassazione" si riferiva infine a una pratica di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2003.494), nel corso della quale il ricusante ha
dichiarato a verbale di ritirare l'opposizione al PE;
che
l’istanza di ricusa, nella limitata misura in cui dovesse essere considerata
ricevibile, deve pertanto essere respinta con accollo al ricusante di tassa di
giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 22 dicembre 2003 di __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico del
ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione
alla Pretura di __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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