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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.43
Data decisione, Autorità:
09.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.43
Lugano
9 luglio 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.150
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 13
marzo 2003 da
AO1
(rappr. da RA2)
Contro
AE1
(rappr. da RA1)
volta ad
accertare la sua pertinenza e in subordine il suo diritto di proprietà sulla
quota di fr. 19'000.- della __________, e a far ordine all'Ufficio del registro
di commercio di iscriverlo quale titolare della quota in vece della convenuta,
attuale intestataria;
ed ora
sull'istanza 13 marzo 2003 (inc. n. DI. 2003.185) con cui l'attore chiede in
via cautelare che alla convenuta sia inibito il diritto di esercitare il
diritto di voto in relazione alla quota litigiosa e che sia fatto ordine
all'Ufficio del registro di commercio di cancellarla in subordine di
sospenderla dalla carica di gerente della società, con revoca del suo potere di
firma e di rappresentanza, domande avversate dalla controparte che ha postulato
la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con decreto 2 febbraio 2004 ha
parzialmente accolto, sospendendo provvisoriamente la convenuta, con ordine
all'Ufficio del registro di commercio di provvedere alle necessarie iscrizioni,
dalla carica di gerente, con revoca del suo diritto di firma e inibizione dal
diritto di rappresentare la società;
appellante
la convenuta con atto di appello 16 febbraio 2004, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza cautelare, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 13 marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 9 marzo 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel dicembre 2000 i coniugi __________ AO1 e __________ AE1 hanno
costituito la società __________, il cui capitale sociale, di fr. 20'000.-, è
stato suddiviso in due quote, una di fr. 19'000.- intestata alla moglie e una
di fr. 1'000.- intestata al marito. Entrambi i coniugi, dipendenti della
società, sono stati inscritti a Registro di commercio quali soci e gerenti con
firma individuale.
-
Con
petizione 13 marzo 2003 __________ AO1 ha chiesto di accertare la sua
pertinenza e in subordine il suo diritto di proprietà sulla quota sociale di
fr. 19'000.- e di far ordine all'Ufficio del registro di commercio di
iscriverlo quale titolare della quota in vece di __________ AE1. Egli ha in
sostanza addotto che quest'ultima non aveva alcuna pertinenza economica nella
società e che la soluzione di intestarle la quota maggioritaria, senza
salvaguardarsi con un formale contratto fiduciario, era in definitiva dovuta
alla totale fiducia che egli a quel momento riponeva nella moglie.
-
Nell'ambito
di quella procedura, con l'istanza in rassegna, avversata dalla controparte,
l'attore, evidenziando come la convenuta stesse tentando di distruggerlo
moralmente ed economicamente, in particolare diffamandolo davanti ai clienti e
cercando di revocargli ogni suo potere all'interno della società, di sua
pertinenza, ha chiesto in via cautelare che alla convenuta fosse inibito il
diritto di esercitare il diritto di voto in relazione alla quota litigiosa e
che fosse fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio di cancellarla in
subordine di sospenderla dalla carica di gerente della società, con revoca del
suo potere di firma e di rappresentanza.
-
Con il
giudizio qui impugnato il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, sospendendo
provvisoriamente la convenuta dalla carica di gerente, revocando il suo diritto
di firma e inibendola dal diritto di rappresentare la società, con ordine
all'Ufficio del registro di commercio di provvedere alle necessarie iscrizioni.
Per quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che
l'intestazione alla convenuta della quota in questione era meramente fiduciaria
e che l'istante era senz'altro legittimato a disdire in ogni tempo il contratto
fiduciario che lo legava alla moglie e dunque ad ottenere la sospensione della
sua facoltà di rappresentanza nella società.
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il giudizio di
prime cure nel senso di respingere l'istanza cautelare, contestando l'esistenza
da un lato di un contratto fiduciario tra le parti e dall'altro delle
condizioni per l'adozione di misure cautelari.
-
Delle
osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Per l'art.
376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di parte,
quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie
ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
Secondo la legge e
la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza dev'essere
esaminata d'ufficio, che devono essere adempiuti affinché si possano ordinare
provvedimenti cautelari: l'urgenza e il notevole pregiudizio.
L'estremo
dell'urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di
merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o
difficilmente ricostruibile a causa ultimata.
Il requisito del
notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe
derivare all'interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile.
È del resto
pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della
controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l'apparente fondatezza.
Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l'azione di
merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto
infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma
l'aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno
il cosiddetto "fumus boni iuris", ossia la parvenza del
buon fondamento dell'azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo
accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera
apparenza, prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può
né deve rappresentare un'anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio
esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l'assunzione di tutte le
prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L'ammissione della
parvenza di buon diritto non comporta la prova che l'azione abbia fondamento:
occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile,
senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto
pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376 con numerosi rif.).
-
Nel caso di
specie, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, l'istante ha
senz'altro reso verosimile ai sensi dell'art. 376 CPC l'esistenza del requisito
del "fumus boni iuris" dell'azione di merito, ovvero che egli,
già titolare della ditta individuale __________ poi assunta dalla società a
garanzia limitata e pacifico garante verso terzi di alcuni debiti della stessa,
fosse l'effettivo titolare della quota sociale di fr. 19'000.-, intestata alla
convenuta solo a titolo fiduciario. A questo proposito si osserva che il teste
__________, pur avendo dichiarato che le parti in occasione dell'intestazione
della quota non avevano sottoscritto un contratto fiduciario né lo avevano
preso in considerazione (verbale 7 ottobre 2003 p. 4), ha in effetti aggiunto
che ciò era dovuto al fatto che essi a quel momento erano marito e moglie, il
che non esclude ancora la possibilità che un tale contratto sia comunque stato
concluso per atti concludenti.
-
Ma ciò non
basta per decretare la misura provvisionale richiesta dall'istante, volta in
sostanza a revocare alla convenuta la facoltà di amministrare e di
rappresentare la società e ad avocarla a sé solo. A prescindere dalla questione
a sapere se in concreto i motivi addotti dall'istante a sostegno della
richiesta siano stati resi sufficientemente verosimili e in ogni caso
costituiscano dei motivi gravi tali da giustificare l'adozione della misura
(cfr. art. 539 e 565 cpv. 2 CO, applicabili alla società a garanzia limitata in
base al rinvio di cui all'art. 814 cpv. 2 CO rispettivamente dell'art. 557 cpv.
2 CO), la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che il
provvedimento che consiste nel mettere la società nelle mani di un solo socio,
eliminando l'altro, è talmente pieno di pericoli ed insidie, da esigere, nel
giudice chiamato a pronunciarlo, una rigorosa prudenza e persino una salutare
diffidenza, specialmente nel caso in cui -come nella fattispecie- l'istante non
è stato in grado di provare in maniera inequivocabile, ma solo in via
indiziaria, il benfondato dell'azione di merito e le parti si rimproverano
reciprocamente di tenere un comportamento non rispettoso dei doveri sociali. In
omaggio a questa prudenza non è possibile confermare il giudizio pretorile che
ha estromesso dalla gestione e dalla rappresentanza della società uno dei due
soci, consacrando di fatto l'altro ad unico e dispotico amministratore del
patrimonio e gestore dell'esercizio sociale (Rep. 1947, p. 434; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 81 ad art. 376; in merito all'estrema cautela che si impone in una
situazione del genere, cfr. pure Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler
Kommentar, N. 10 ad art. 565 CO; Meinhardt, OR-Handkommentar, N. 7 ad
art. 565 CO). Meno pericolose e compromettenti potrebbero viceversa essere, se
del caso, altre misure provvisionali, segnatamente la designazione di un terzo
amministratore e rappresentante della società, il quale funzionerebbe da solo,
oppure con la cooperazione dei due soci, in mezzo ai quali egli assumerebbe la
parte di neutro presidente, rispettivamente la limitazione del diritto di
rappresentanza del socio mediante il conferimento di un diritto di firma
collettivo (cfr. SJZ 1949 p. 277): sennonché, per l'adozione di tali
provvedimenti, occorre che il giudice ne venga richiesto da una parte (sentenza
Rep. citata).
-
Ne discende,
in accoglimento dell'appello, che l'istanza cautelare dev'essere respinta,
senza che sia necessario esaminare se nella fattispecie siano adempiuti i
requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 febbraio 2004 di __________ AE1 è accolto.
Di
conseguenza il decreto 2 febbraio 2004 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformato:
-
L'istanza cautelare 13 marzo 2003 è
respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico
dell'istante con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 400.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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