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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.144
Data decisione, Autorità:
31.05.2006, IICCA
Titolo:
appello - stralcio per fallimento e radiazione da RC della parte appellata
Incarto n.
12.2004.144
Lugano
31 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.5
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27
gennaio 2000 da
AO 1
contro
e AP 2
entrambi rappr. dall’ RA 1
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 158'000.55 oltre interessi al 5% dal
28 settembre 1998 e che il Pretore, con sentenza 22 giugno 2004 (intimata il 22
luglio 2004), ha parzialmente accolto per Fr. 14'788.60 oltre interessi al 5% a
partire dal 28 settembre 1998.
Appellanti i convenuti i quali, con appello 2
settembre 2004, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso dell’integrale
reiezione delle domande di petizione mentre l’attrice non ha presentato
osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto e in diritto: che la parte appellata è stata sciolta in seguito a fallimento
dichiarato dal Pretore il 13 ottobre 2004;
che il 2
settembre 2004 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, con
l’indicazione che la società sarebbe stata cancellata se entro tre mesi non
fosse stata inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione;
che con
provvedimento 23 febbraio 2005 (FUSC n. 42 del 1 marzo 2005) l’Ufficio del
registro ha radiato d’ufficio dal registro di commercio la società appellata;
che, di
conseguenza, la parte appellata è oramai sprovvista di personalità giuridica e
l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto
processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8
aprile 2004 inc. n. 12.2003.125; Stocker, Entscheidungsgrundlagen für
die Wahl des Verfahrens im Konkurs, Zurigo 1985, p. 200);
che non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili,
mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 150 m. 6);
Per i quali motivi,
pronuncia 1. L’appello 2 settembre 2004 di AP 1 e AP 2 è stralciato dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
all’ ;
e
all’ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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