Appeal dismissed in tenancy eviction and termination dispute

12.2004.131Übriges Gericht05.08.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the tenant’s appeal against two first-instance decisions from the Pretura of Locarno Campagna. The first instance had upheld the validity of a lease termination for rent default and ordered eviction because the tenant had paid January and February 2004 rent late after prior notice under Art. 257d CO. On appeal, the tenant invoked serious illness, lack of means for legal counsel, and an alleged language-related hearing violation. The court held these arguments were new and therefore inadmissible, and in any event manifestly unfounded. No fees or costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; new allegations on appeal are inadmissible. The appellate court may decide summarily at the admissibility stage under Art. 313bis CPC without hearing the respondent where the appeal is manifestly incapable of success. Complaints based on illness, language of proceedings, lack of counsel, or legal aid must be factually substantiated and procedurally raised in due time; absent such showing, they do not undermine a valid termination for rent default or an eviction order. A short postponement of execution may exceptionally be sought before the enforcement authority, but such circumstances do not affect the merits of the eviction judgment.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.131

Data decisione, Autorità: 05.08.2004, IICCA

Incarto n. 12.2004.130 12.2004.131

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione e più precisamente sull'istanza di sfratto 15 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.146 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa da

AO1 rappr. da RA1

contro

AP1

nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 21 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.153 della medesima Pretura- da

AP1

contro

AO1 rappr. da RA1

sulle quali il Pretore si è pronunciato il 21 luglio 2004, con due separati giudizi, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

ed ora sullo scritto ("ricorso") 29 luglio 2004 della parte soccombente in prima sede;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con i due giudizi qui impugnati il Pretore, preso atto che la disdetta per mora 24 marzo 2004 era senz'altro valida, siccome il conduttore aveva pagato in ritardo le pigioni di gennaio e febbraio 2004 per le quali era stato in precedenza diffidato ai sensi dall'art. 257d cpv. 1 CO, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta e, ritenuto che l'ente locato non era stato restituito alla proprietaria alla scadenza del termine di disdetta del 31 maggio 2004, ha accolto l'istanza di sfratto;

che con lo scritto ("ricorso", recte appello) che qui ci occupa il conduttore ha impugnato entrambe le decisioni, evidenziando di essere gravemente malato, di non disporre dei mezzi necessari per potersi difendere tramite un avvocato e di non essersi potuto esprimere in lingua tedesca avanti al primo giudice, ciò che tra l'altro configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito;

che l'atto in questione può senz'altro essere evaso, con un unico giudizio (art. 72 e 320 CPC), già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che le decisioni con cui il Pretore ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto sarebbero errate e dunque da riformare o da annullare;

che gli argomenti da lui addotti in questa sede sono tutti nuovi e pertanto irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), atteso che innanzi al Pretore egli si era limitato a chiedere unicamente un ulteriore periodo di tempo per trovare una nuova sistemazione;

che ad ogni buon conto le censure da lui sollevate sono manifestamente infondate anche nel merito;

che la presunta grave malattia di cui egli soffrirebbe, oltre a non essere stata provata, è del tutto irrilevante per l'esito della lite: tutt'al più potrebbe eccezionalmente giustificare la concessione di una moratoria, di breve durata, da parte dell'autorità di esecuzione del decreto di sfratto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1044 ad art. 508);

che il fatto che il processo si sia svolto in lingua italiana, come del resto previsto dal codice di rito (art. 117 CPC), e non in un'altra lingua nazionale, non configura una violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e n. 403 ad art. 117), tanto più che il conduttore non ha provato di essersi lamentato già in prima sede del fatto che l'udienza fosse stata tenuta in quella lingua, che per altro, visto il tenore del ricorso in esame, egli ha comunque dimostrato di comprendere in modo sufficiente;

che neppure sono state addotte e tanto meno provate le eventuali circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre il Pretore a non ritenerlo in grado di proporre o discutere con la necessaria chiarezza la propria causa e dunque a diffidarlo a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

che infine neppure risulta dall'incarto che egli avesse a suo tempo chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi

pronuncia:

  1. Lo scritto (recte: appello) 29 luglio 2004 di __________ AP1è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

tenancyevictiontermination for defaultlate rent paymentinadmissible new argumentsright to be heardlegal aidlanguage of proceedingsappealcost waiver

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the rulings upholding the lease termination and ordering eviction was admissible and well founded.

Extrahierter Entscheid

The appeal was dismissed because it raised only new arguments, which were inadmissible, and in any event the complaints were manifestly unfounded.

Extrahierte Begründung

The appellant did not contend that the first-instance rulings were erroneous. His new allegations about illness, lack of means, and language difficulties could not be raised for the first time on appeal and did not affect the validity of the termination or eviction.

Kernrechtsfrage

Whether the tenant's alleged serious illness, language complaint, or lack of counsel justified overturning the first-instance decisions.

Extrahierter Entscheid

No. The alleged illness was unproven and irrelevant except possibly for a short enforcement moratorium; conducting the hearing in Italian did not violate the right to be heard; and no facts showed a duty to warn him to obtain counsel or to grant legal aid.

Extrahierte Begründung

The court held that the procedural complaints lacked both factual support and legal relevance to the merits of termination and eviction.

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