AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.96
Data decisione, Autorità:
27.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.96
Lugano
27 luglio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini (in sostituzione della giudice
Epiney-Colombo, esclusa)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00480
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 14
giugno 1999 da
AO1
rappr. da PA2
Contro
AE1
rappr. da PA1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto -accanto alla __________ (rappr.
da), in seguito dimessa dalla lite- al pagamento di fr. 25'891.30 oltre
interessi;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 14 maggio 2003 ha accolto per fr. 23'761.30 più interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di
accoglierla solo per fr. 7'920.45 più accessori, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 24 giugno 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Verso le 11.00 del 13 marzo 1998, in territorio di Muzzano,
all'incrocio tra Via Mondino (la strada secondaria che, costeggiando il lago,
proviene da Figino) e Via Piodella (la strada cantonale, prioritaria, che dal
nucleo di Agno conduce a Sorengo), si è verificato un incidente della
circolazione, che ha coinvolto una Mercedes-Benz 500 SEC con targhe __________
alla cui guida vi era __________ AO1e una Audi 80 immatricolata __________
condotta da __________ AE1. L'incidente si è risolto con soli danni materiali.
-
Con
la petizione in rassegna, avversata dal convenuto, __________ AO1, imputando a
__________ AE1la responsabilità dell'incidente, ne ha chiesto la condanna al
pagamento di fr. 25'891.30 oltre interessi, somma corrispondente al residuo del
danno da lui subito. L'attore ha in particolare sostenuto che il giorno
dell'incidente egli, proveniente da Via Mondino, si era fermato all'incrocio
con Via Piodella intenzionato a svoltare a sinistra verso Agno; a quel momento,
sulla sua sinistra, aveva notato sopraggiungere l'auto del convenuto,
proveniente da Agno; poiché quest'ultima aveva inserito l'indicatore di
direzione destro, egli ne aveva dedotto che il convenuto intendeva svoltare in
Via Mondino, per cui ha senz'altro dato seguito alla manovra di immissione;
sennonché, avendo il convenuto proseguito su Via Piodella, le due auto si sono
scontrate al centro della carreggiata.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha attribuito l'intera responsabilità
dell'incidente al convenuto, rilevando in sostanza che le circostanze del caso
non potevano indurre l'attore a dubitare del fatto che all'incrocio la
controparte avrebbe svoltato a destra. Ritenuto che una posizione di danno di
fr. 2'130.- non poteva essere ammessa, egli ha pertanto accolto la petizione
per fr. 23'761.30 più interessi al 5% dal 1° settembre 1998.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il giudizio di
prime cure nel senso di respingere la petizione o in subordine di accoglierla
per fr. 7'920.45 più interessi dal 14 giugno 1999, data della petizione,
rilevando che la responsabilità nell'incidente doveva per contro essere
attribuita, interamente o almeno in ragione di 2/3, all'attore. Quand'anche
fosse vero che egli aveva inserito l'indicatore di direzione destro, ciò non
legittimava ancora l'attore a tagliargli in concreto la strada: a suo giudizio,
il fatto di esporre inavvertitamente la "freccia" non costituiva un
comportamento così scorretto ed imprevedibile, da consentire agli altri utenti
della strada di invocare in modo assoluto il principio dell'affidamento; le
circostanze del caso, in particolare la sua velocità e la conformazione dei
luoghi, dovevano inoltre indurre la controparte a dubitare che egli avrebbe
svoltato in Via Mondino e dunque trattenerla dall'immettersi su Via Piodella,
come del resto aveva fatto l'automobilista __________. All'attore andava
oltretutto rimproverata una negligenza per non aver guardato nuovamente a
sinistra prima di iniziare la manovra di immissione. Il Pretore non si era
infine pronunciato su altre circostanze pure esposte in petizione, a suo dire
comunque infondate: innanzitutto quella basata sulla testimonianza di __________,
secondo cui il convenuto avrebbe dapprima rallentato per poi riprendere
l'andatura, sorprendendo così ulteriormente l'attore; quella che rimproverava
al convenuto di aver tentato una manovra di scansamento a sinistra non coronata
da successo, invece di optare per una frenata d'emergenza che avrebbe permesso
di evitare la collisione; nonché quella che riconduceva l'incidente alla sua
spossatezza, rispettivamente ad un suo agire deliberato "per rifarsi una
vettura".
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'art.
61 cpv. 2 LCS stabilisce che un detentore risponde verso un altro dei danni
materiali conseguenti a un incidente della circolazione solo se, fatte salve
altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è
stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto.
Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente (II CCA
5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37), la norma implica che nel caso di colpe
concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in
rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e
l'insorgenza del danno (II CCA 24 gennaio 1996 inc. n. 12.95.274 e 275,
7 gennaio 1999 inc. n. 12.98.186).
- Giusta
l'art. 39 cpv. 1 LCS qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato
tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della
mano, ritenuto che la segnalazione deve cessare subito dopo il cambiamento di
direzione (art. 28 cpv. 2 ONC).
Il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli utenti della strada
possono fidarsi della segnalazione con la quale un conducente annuncia un
cambiamento di direzione fintanto che, secondo le circostanze -tra cui va
annoverata l'impossibilità per quest'ultimo di frenare o svoltare in tempo (JdT
1976 I 412)- non vi è motivo di dubitare dell'esattezza di tale segnalazione (DTF
92 IV 29; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code Suisse de la circulation routière,
3. ed., n. 1.5.1 ad art. 39 LCS, con rif.).
- Nel
caso di specie, pacifico -nonostante i dubbi sollevati nell'appello- che il
convenuto avesse effettivamente inserito l'indicatore di direzione destro al
momento dei fatti (cfr. in particolare la testimonianza di __________ i, di cui
non è stata pretesa né tanto meno dimostrata l'eventuale inattendibilità), si
tratta in definitiva di stabilire, anche perché il fatto che talora i
conducenti dimentichino di disinserire la "freccia" o che il rientro
automatico non funzioni non consente di derogare al principio giurisprudenziale
appena evocato (DTF 92 IV 31; JdT 1976 I 414), se le circostanze
del caso potevano indurre l'attore a dubitare della correttezza di quella
indicazione. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il quesito
dev'essere risolto per la negativa.
8.1 Il
convenuto pretende innanzitutto che già la sua velocità avrebbe dovuto indurre
l'attore a ritenere che egli non era intenzionato a svoltare all'incrocio,
visto e considerato che quest'ultima non gli consentiva di effettuare quella
manovra rispettivamente di fermarsi prima dell'intersezione. Il rilievo è
manifestamente infondato. Il perito giudiziario ha in effetti calcolato che,
allorché l'attore aveva iniziato la manovra di immissione, 3 secondi prima
della collisione, il convenuto si trovava ancora a circa 60-70 metri dalla sua
auto e viaggiava a circa 65-70 Km/h (perizia p. 15 e 17). A quella velocità,
per altro eccessiva, stante un limite segnalato di 60 km/h (cfr. doc. A),
l'auto del convenuto avrebbe potuto fermarsi in circa 40-50 metri (a p. 20
della perizia si dice che il punto di reazione andava situato a circa 30-35 m
di distanza dal punto di collisione e che a quella velocità l'auto si sarebbe
fermata completamente circa 10-15 metri oltre l'incrocio), ampiamente in tempo.
Anche la manovra di svolta sarebbe stata possibile: la corsia d'accesso in Via
Mondino era in effetti molto ampia e l'imbocco non era particolarmente angolato
(cfr. lo schizzo agli atti sub doc. A), così che si può senz'altro ritenere che
la manovra poteva essere effettuata persino mantenendo una discreta velocità.
8.2 A
detta del convenuto, anche la particolare configurazione dei luoghi avrebbe
dovuto indurre la parte attrice a una certa prudenza, visto e considerato che
non si poteva escludere che egli, pur avendo inserito l'indicatore di direzione
destro, avrebbe potuto proseguire oltre l'incrocio per accostare a destra
subito dopo, ove la strada presentava diversi "slarghi", oppure per
immettersi, qualche decina di metri più avanti, nel piazzale di un'officina
meccanica. La censura è infondata. Come già accennato, l'istruttoria ha in
effetti permesso di accertare che il convenuto aveva esposto l'indicatore di
direzione destro almeno 60-70 metri prima dell'incrocio (cfr. perizia p. 17;
l'attore dichiara invero di averlo notato già a una distanza di 100 metri,
mentre la teste __________ parla addirittura di 200 metri). Ritenuto che dopo
l'incrocio, a destra di via Piodella non vi sono "slarghi" su cui un
conducente avrebbe motivo di fermarsi, ma solo una superficie adibita a prato
delimitata da una bordura (cfr. la fotografia a p. 9 della perizia), l'unica
possibilità di svolta è in definitiva data dal piazzale di un'officina
meccanica, situato una trentina di metri più avanti. Sennonché, la situazione
particolare esclude che il convenuto possa rimproverare alla controparte di non
aver considerato l'eventualità che egli avrebbe potuto svoltare in quel
piazzale: il Tribunale federale ha in effetti stabilito che, all'interno delle
località -come nella fattispecie (cfr. doc. A)- ove vi sono degli incroci, un
conduttore crea insicurezza e induce in errore gli altri utenti della strada,
se segnala di voler svoltare già 100 metri prima del dovuto (DTF 92 IV
30 seg., 101 IV 323). Nelle particolari circostanze l'attore non aveva pertanto
motivo di ritenere che il convenuto fosse intenzionato ad accostare in quel
piazzale e poteva anzi far affidamento nel fatto che questi, inserendo a quel
momento l'indicatore di direzione destro, si sarebbe effettivamente immesso in
Via Mondino.
8.3 Come
giustamente rilevato dal Pretore, il convenuto non può infine prevalersi
neppure del fatto che la conducente __________, che pure si trovava ferma
all'incrocio, però intenzionata ad immettersi nella cantonale in direzione di
Sorengo, si sia comportata in modo più prudente, decidendo di aspettare, invece
di effettuare anch'essa la manovra d'immissione. La stessa, sentita quale
teste, ha in effetti avuto modo di precisare che il suo comportamento non era
dettato da circostanze oggettive, ma solo da una soggettiva scelta generale di
prudenza, visto che sapeva che in quel punto si erano già verificati parecchi
incidenti.
- Ma
anche le ulteriori censure devono essere disattese.
Il
rimprovero mosso all'attore per non aver guardato nuovamente a sinistra prima
di iniziare la manovra di immissione è stato in effetti formulato per la prima
volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)
e non può pertanto essere vagliato nel merito.
Per
il resto, non vi è ragione di pronunciarsi sulle altre circostanze fattuali
addotte a sostegno della petizione, contestate dal convenuto con il gravame,
che il Pretore aveva ritenuto superfluo esaminare.
- Ammessa
con ciò l'integrale responsabilità del convenuto nell'incidente, non è
possibile rimettere in discussione le somme a favore dell'attore, per altro
neppure contestate.
L'ultima
questione litigiosa è quella relativa alla data di decorrenza degli interessi
su tali importi, che il giudice di prime cure ha fissato dal 1° settembre 1998
e che il convenuto vorrebbe procrastinare al 14 giugno 1999, data dell'inoltro
della petizione. Il primo giudizio può essere confermato, visto e considerato
che l'interesse sul danno è esigibile, senza che occorra un'interpellazione,
già a far tempo dalla data dell'evento dannoso (Brehm, Berner Kommentar,
N. 97 e 99 ad art. 41 CO). Poco importa se in sede conclusionale l'attore aveva
formulato tale richiesta parlando di interessi di mora, il giudice non essendo
in ogni caso vincolato alle erronee tesi giuridiche delle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 86).
- Ne
discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto, e la conferma
dell'ineccepibile giudizio pretorile.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 28 maggio 2003 di __________ AE1è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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