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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.94
Data decisione, Autorità:
08.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.94
Lugano
8 giugno 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di
locazione –inc. n. DI.2001.00154 della Pretura del distretto di– promossa con
istanza 6 agosto 2001 da
AP1
(rappr. da PA1)
contro
AO1
AO2
(entrambi rappr. da PA2)
con
cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 11'110.– oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. 413760 dell'UEF di somma ridotta in sede conclusionale
a fr. 9'490.–;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione
dell'istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 15 maggio 2003 ha integralmente
respinto;
appellante l'istante con atto di appello 30 maggio 2003, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 3 luglio 2003 postulano la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Dopo
aver adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che si è
limitato ad accertare il mancato accordo tra le parti (doc. B), il locatore
__________ AP1i, con l'istanza in rassegna, ha tempestivamente chiesto al
Pretore la condanna in solido dei conduttori __________ AO1e __________ AO2al
pagamento di una somma, ridotta in sede conclusionale da fr. 11'110.– a fr.
9'490.-, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE
n. 413760 dell'UEF di (doc. A).
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'istante chiede di
riformare la sentenza del Segretario assessore, a lui integralmente
sfavorevole, nel senso di accogliere l'istanza.
-
Il
gravame dev'essere respinto, già per il fatto che le richieste ribadite con
l'appello sono in realtà formalmente irricevibili. Per giurisprudenza invalsa,
non è in effetti possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in
materia di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti
all'autorità di conciliazione (II CCA 26 febbraio 1996 inc. n.
12.95.255, 3 luglio 1997 inc. n. 12.97.23; cfr. pure, in generale, Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, Lugano 2000, m. 1 segg. ad art. 404). L'obbligo di adire l'autorità di
conciliazione non può del resto essere reso vano dal principio procedurale
cantonale dell'economia processuale, che è palesemente inefficace a fronte di
una nullità assoluta sanzionata dal diritto federale (II CCA 23 marzo
1995 inc. n. 12.95.123).
Nel
caso di specie l'istante, avanti all'Ufficio di conciliazione (cfr. inc. 03–01
rich.), aveva rivendicato il pagamento delle pigioni per l'appartamento
relative ai mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001 (fr. 2'240.–), delle pigioni
per l'uso del box durante 8 mesi (fr. 800.–) e delle spese accessorie del
luglio 1998 (fr. 120.–) nonché il risarcimento per la rottura della porta di un
box (fr. 1'650.-). Avanti al Pretore egli ha di fatto abbandonato queste
richieste, facendone valere altre, che non erano state preliminarmente
sottoposte all'obbligatoria procedura di conciliazione: in sede conclusionale
egli ha in effetti preteso il pagamento delle pigioni dell'appartamento per i
mesi di luglio 2000 e da aprile ad ottobre 2001 (fr. 8'990.–); la richiesta di
pagamento delle pigioni per l'uso del box durante 8 mesi, che nell'istanza si
riferiva a quelli precedenti il dicembre 2000, è stata sostituita, in sede
conclusionale, da quella relativa ad altri 5 mesi, da aprile ad agosto 2001
(fr. 500.–); la domanda di pagamento delle spese accessorie e quella volta al
risarcimento per la rottura della porta del box, puntualmente riprese con
l'istanza, sono state infine abbandonate in sede conclusionale. Quanto alla
domanda di rigetto dell'opposizione al PE, la stessa, non formulata a titolo
indipendente –in tal caso si sarebbe in effetti dovuto procedere secondo una
procedura diversa, e meglio quella sommaria retta dagli art. 20 segg. LALEF– ma
connessa con le pretese creditorie fatte valere con in sede conclusionale (cfr.
doc. A), deve a sua volta essere disattesa, ritenuto come queste ultime siano
state dichiarate irricevibili in questa sede.
- Ne
discende la conferma del primo giudizio, sia pure per motivi diversi da quelli
addotti dal Segretario assessore.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 maggio 2003 di __________ AP1è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr.
100.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
agli appellati fr. 300.– per ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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