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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.88
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.88
Lugano
16 maggio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.9
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 4
febbraio 2003 da
rappr.
dall'__________
contro
rappr. dal
in materia di contratto di lavoro (differenza tra
salario percepito e quello previsto dal CCNL) che il Pretore, con decisione 30
aprile 2003, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare
all'istante l'importo di Fr. 11'900.- lordi.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
12 maggio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
l'istanza.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'appello è sottoscritto, in qualità di rappresentante del
convenuto __________, dal __________ di __________ nella persona del signor
__________;
che,
nelle controversie in materia di lavoro, la rappresentanza delle parti al
processo è riconosciuta, oltre che agli avvocati iscritti nel registro
cantonale (art. 64 CPC) anche ai rappresentanti o agli impiegati di
associazioni professionali o di categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC);
che il
__________ che, come appare dalla sua carta da lettera si qualifica quale
"__________", non risulta essere un'organizzazione professionale, perché
in tale veste assolutamente non conosciuto e perché i suoi pretesi scopi di
assistenza si rivolgono a tutti i cittadini in genere e quindi non riguardano
la tutela di una determinata professione o categoria;
che non
potendosi ammettere la facoltà di rappresentanza in giudizio del __________,
siccome estraneo alle organizzazioni previste dagli art. 64a e 417 litt. b)
CPC, non torna nemmeno conto esaminare se il suo rappresentante __________
adempie i requisiti dell'art. 64a cpv. 2 litt. b) e c);
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), quest'ultima, come visto, non data;
che
quindi, in considerazione della sanzione della nullità prevista dall'art. 142
cpv. 1 litt. a) CPC, l'appello presentato dal __________ - e per esso da
__________ - per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del
rappresentante (Rep. 1986, 97 e Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
64 m. 5 e n. 208);
che, in
tale situazione, torna opportuno decidere in via preliminare ai sensi dell'art.
313bis CPC senza necessità di intimare l'appello alla controparte per le sue
osservazioni;
Per i quali motivi
richiamate le norme di legge citate
dichiara e pronuncia
-
L'appello 12 maggio 2003 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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