AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.78
Data decisione, Autorità:
02.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.78
Lugano
2 giugno 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
-inc. n. DI.2001.00420 (70/G/2001) della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1- promossa con istanza 22 giugno 2001 da
AO1
rappr. da RA2
contro
AP1
rappr. dallo RA1
con cui
l’istante ha chiesto in via cautelare, previa l'adozione di misure
supercautelari, che fosse ordinato il sequestro dell'azione al portatore n.
1'000 di nominali fr. 1'000.- della __________, dell'azione al portatore n. 50
di nominali fr. 1'000.- della __________, e del certificato nominativo n. 1 per
n. 355'000 azioni da Lit. 1'000 cadauna della __________ o, detenuti
dalla PI1, __________ rispettivamente dalla PI2 __________ (entrambe
rappr. da __________ RA3, __________), per conto del convenuto;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con decreto cautelare 4 aprile 2003 ha accolto, assegnando all'istante
un termine di 90 giorni per promuovere rispettivamente documentare l'avvenuta
promozione delle relative azioni di merito;
appellante
il convenuto con atto di appello 17 aprile 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza e con ciò di revocare il
sequestro, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 15 maggio 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
L'____________________
__________ __________AO1 ha convenuto in lite l'abiatico __________ AP1,
accusandolo, come meglio risulta dalla querela-denuncia penale promossa in
precedenza nei suoi confronti (doc. R), di essersi indebitamente appropriato di
valori a lui affidati, in particolare dei titoli azionari delle società
__________ e __________, entrambe in __________o, rispettivamente di aver
creato o fatto creare, senza passare attraverso la formale procedura di
ammortamento, un duplicato del titolo di proprietà della __________,
controllata tramite la società __________, per poi cederlo a una terza società
da questi appositamente costituita, la __________. Ritenuto che nell'ambito del
procedimento penale aperto nei confronti del convenuto è stato possibile
sequestrare, presso la fiduciaria PI1A, __________, l'azione al portatore n.
1'000 di nominali fr. 1'000.- della __________, l'azione al portatore n. 50 di
nominali fr. 1'000.- della __________ e, presso la PI2, __________, il falso
certificato nominativo (duplicato) n. 1 per n. 355'000 azioni da Lit. 1'000
cadauna della __________, egli, con l'istanza in rassegna, ha chiesto in via
cautelare, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse ordinato il
sequestro civile dei beni in questione in vista della promozione delle relative
azioni di rivendicazione di proprietà in Italia.
-
Il
convenuto si è opposto all'istanza asserendo che l'istante nel corso del 1995
gli avrebbe tra l'altro donato le società in questione, che egli avrebbe amministrato
e gestito senza alcuna restrizione e contestazione fino al 2000. Solo a quel
momento l'istante, allora novantatreenne, sarebbe ritornato sulle sue decisioni
e, mosso da chissà quale motivo e soprattutto istigato da chissà quale
consigliere, avrebbe cercato di rientrare in possesso delle stesse, avviando
nei suoi confronti tutta una serie di procedure civili e penali, in Svizzera e
in Italia, tutte risoltesi per lui negativamente.
-
Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo
che nella fattispecie fossero adempiuti i requisiti dell'urgenza, del notevole
pregiudizio e della parvenza del buon fondamento dell'azione. In particolare,
per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il giudice di prime cure ha rilevato
che le società in questione, ivi compresa __________, erano state a suo tempo
di proprietà dell'istante. Visto che agli atti non vi era alcuna traccia di
un'eventuale donazione a favore del convenuto e che nessun teste aveva
riportato per conoscenza propria l'esistenza di un tale contratto, la tesi di
un'appropriazione indebita dei titoli azionari risultava senz'altro verosimile,
tanto più che il fatto che l'istante fosse ancora in possesso del certificato
azionario originale della __________ e che egli nel 1998 fosse stato nominato
amministratore unico di quella società parlava a sfavore dell'assunto del
convenuto; nemmeno il decreto di non luogo a procedere emesso nei confronti di
quest'ultimo (doc. Z), ancorché confermato dalla Camera dei ricorsi penali
(doc. CC), permetteva di giungere a una soluzione diversa: in effetti lo stesso
non era pregiudizialmente vincolante per il giudice civile e in ogni caso dalle
risultanze penali, in particolare dai verbali d'interrogatorio di __________ a,
__________ e __________ , non emergeva alcun indizio a favore di una donazione
al convenuto.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio
pretorile nel senso di respingere l'istanza e con ciò di revocare il sequestro
civile. A suo dire, il giudice di prime cure, oltre ad aver ritenuto a torto
che non vi fosse alcuna traccia dell'avvenuta donazione, avrebbe misconosciuto
che l'istante non aveva assolutamente reso verosimile che la stessa non fosse
mai avvenuta, in particolare omettendo di spiegare come la controparte potesse
essere in possesso dei titoli al portatore delle varie società. Oltretutto
proprio il fatto che il convenuto fosse in possesso dei titoli al portatore, da
lui poi depositati presso le due fiduciarie, creava una presunzione circa il
suo diritto di proprietà (art. 930 CC).
-
Delle
osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
E’
pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale ai sensi dell'art. 376 CPC, il giudice, oltre ad accertare
l'esistenza dei requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio, deve
esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e
riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep. 1949 p. 350). Di conseguenza,
una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di merito che
dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In
altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l’aspetto di un
atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto “fumus
boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento dell’azione da cui
dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice
dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente -poiché
un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un’anticipazione del
giudizio di merito- da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato
solo dopo l’assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi
regolarmente (Rep. 1975 p. 253). L’ammissione della parvenza di buon
diritto non comporta la prova che l’azione abbia fondamento: occorre e basta
che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che
a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto pena di cadere nel
diniego di giustizia formale (DTF 97 I 486; ICCTF 8 febbraio 1999
inc. 4P.79/1998; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376;
II CCA 22 luglio 1998 inc. n. 12.98.51, 4 settembre 1997 inc. n.
12.97.114, 28 luglio 1995 inc. n. 12.95.202).
-
Il
convenuto ha giustamente evidenziato che, confrontato con l'obiezione circa
l'esistenza di una donazione a suo favore -il che, per inciso, implica la sua
implicita ammissione che i beni in questione fossero in precedenza di proprietà
della controparte- l'istante era tenuto a confutarla e a provare l'esistenza di
un atto illecito o di un'eventuale violazione contrattuale da parte sua (Kummer,
Berner Kommentar, n. 252 ad art. 8 CC; II CCA 13 maggio 2004 inc. n.
12.2003.68). A giudizio della scrivente Camera, questa tesi è stata resa
sufficientemente verosimile, ancorché solo sulla base di circostanze perlopiù
indiziarie.
7.1 Come
giustamente rilevato dal Pretore, agli atti non vi è alcun contratto di
donazione e nessun testimone è stato in grado di confermare, per cognizione
propria, l'avvenuta donazione dei titoli azionari dall'istante al convenuto: il
teste __________, dipendente della PI2 dal 1995, ha dichiarato che l'esistenza
della donazione gli era stata riferita dal convenuto (verbale d'interrogatorio
9 gennaio 2001, doc. L, p. 2 e verbale d'audizione testimoniale 29 agosto 2002
p. 2); il teste __________, amministratore unico delle società __________ e __________
dal 1998, ha a sua volta dichiarato di aver semplicemente ipotizzato che tra le
parti fosse intervenuta una cessione a favore del convenuto, pur non avendo mai
saputo nulla in modo formale né avendo mai visto documenti (verbale
d'interrogatorio 16 marzo 2001, doc. Y, p. 2); infine il teste __________,
direttore della PI2, ha smentito (verbale d'interrogatorio 1° marzo 2001, inc.
rich. II°, p. 2 e seg.) quanto dichiarato in precedenza dal convenuto, ovvero
che l'istante in sua presenza avrebbe confermato l'esistenza della donazione
(verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001, inc. rich. II°, p. 2 e seg.), tanto
più che lo stesso convenuto, pure sentito in quell'occasione, ha dovuto
confermare che grosso modo quanto riferito da quel teste fosse corretto
(verbale d'interrogatorio 1° marzo 2001, inc. rich. II°, p. 3).
7.2 Ma
tutta una serie di altri indizi consentono di ritenere assai inverosimile la
tesi dell'avvenuta donazione, ciò che parla a favore dell'esistenza di un atto
illecito o di una violazione contrattuale da parte del convenuto.
Innanzitutto
si osserva come sia inverosimile che l'istante possa aver deciso di donare le
sue partecipazioni azionarie in quelle società, estemporaneamente, nel corso di
un pranzo al ristorante __________ di __________ avvenuto nell'autunno del 1995
(verbale d'interrogatorio 26 febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p.
2), senza aver comunicato questa sua intenzione né prima né dopo a nessuno dei
suoi collaboratori o a terze persone, limitandosi inoltre a mettere nelle mani
del convenuto i titoli azionari in questione, senza formalizzare questa
importante decisione per scritto e oltretutto senza prevedere alcuna
contropartita per sé e la moglie (nemmeno le rendite vitalizie concordate nel
doc. S, documento su cui torneremo in seguito). Tanto più che lo scopo del
viaggio a __________ era quello di ritirare dalla __________ le partecipazioni
societarie dell'istante, sostituendo con ciò il fiduciario __________, che
aveva gestito fino ad allora le società e cessava ora la sua attività, per
appoggiarsi su un'altra fiduciaria (cfr. verbale d'interrogatorio 16 marzo 2001
dell'istante, doc. W, p. 1, doc. Z e CC, nonché il doc. 19 allegato al doc. R;
cfr. pure verbale d'interrogatorio __________ 28 febbraio 2001, inc. rich. II°,
p. 1).
La
tesi della donazione si concilia del resto assai poco con il successivo
comportamento tenuto dall'istante e dallo stesso convenuto. Se lo scopo
dell'operazione era -e non potrebbe essere altrimenti- quello di sgravare dalle
sue responsabilità l'istante, ormai ultranovantenne, per mettere tutto nelle
mani dell'abiatico, non si vede per quale motivo l'istante non abbia proceduto
analogamente anche per quanto riguardava altre sue partecipazioni societarie,
ad es. nella __________ (da lui detenuta con la moglie in ragione del 35%,
ritenuto che il rimanente 65% era intestato alla __________ A, cfr. verbale
d'interrogatorio 26 febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p. 4). Pure
incomprensibili, in quest'ottica, sono il fatto che il convenuto abbia dato
ordine alle fiduciarie di dar prova della massima trasparenza nei confronti
dell'istante, il fatto che quest'ultimo non abbia consegnato al convenuto il
certificato azionario della __________, e soprattutto il fatto che egli abbia
assunto, a far tempo dal 1998, la carica di amministratore unico di quella
società (doc. 34 inc. rich. II°), oltre ad aver mantenuto la carica di
amministratore unico della __________. L'istruttoria di causa ha del resto
permesso di accertare che, anche dopo l'asserita donazione, l'istante aveva
mantenuto la supervisione sugli affari delle società (verbale d'audizione
testimoniale 12 luglio 2002 di __________, allora presidente del collegio
sindacale della __________, p. 8), tanto da occuparsi personalmente della
vendita di alcuni terreni in Spagna (cfr. doc. 25 inc. rich. II°, verbale
d'interrogatorio 9 gennaio 2001 di __________ a, doc. L, p. 2 e seg. e verbale
d'audizione testimoniale 29 agosto 2002 p. 2, verbale d'interrogatorio 26
febbraio 2001 del convenuto, inc. rich. II°, p. 4).
Ma
a rendere ulteriormente inverosimile la tesi della donazione vi è infine il
fatto che il convenuto abbia espresso il suo accordo a sottoscrivere la
scrittura privata di cui al doc. S, con cui egli si impegnava in sostanza a restituire
all'istante le partecipazioni societarie oggetto dell'asserita donazione, ciò
che tra l'altro aveva indotto le fiduciarie a dubitare che il convenuto fosse
effettivamente il vero proprietario dei beni (cfr. doc. H, doc. 15 inc. rich.
II°; verbale d'interrogatorio di __________ 9 gennaio 2001, doc. L, p. 2 e 4 e
verbale d'audizione testimoniale 29 agosto 2002 p. 2 e seg.): se le
partecipazioni azionarie gli fossero state effettivamente donate, non si vede
in effetti per quale motivo egli avrebbe dovuto accettare una tale proposta,
formulatagli dalla controparte. La circostanza che l'accordo in questione non
sia poi stato sottoscritto dall'istante, il quale contestava alcune clausole
successivamente aggiunte dal convenuto, aventi per oggetto l'irrevocabilità dei
mandati alle fiduciarie ed altri vincoli a favore del convenuto (verbale
d'interrogatorio __________ 28 febbraio 2001, inc. rich. II°, p. 3 e seg.,
verbale d'interrogatorio 16 marzo 2001 dell'istante, doc. W, p. 3), non
modifica in alcun modo questo stato di fatto.
7.3 Stando
così le cose, essendo cioè inverosimile che le partecipazioni azionarie siano
state donate dall'istante e non gli siano invece state sottratte illecitamente
o comunque a seguito di una violazione contrattuale da parte del convenuto
(rapporto fiduciario, precario, mandato di gestione, ecc.), è chiaro che
quest'ultimo non può prevalersi della presunzione di proprietà risultante dal
suo possesso dei beni in questione (art. 930 CC).
- Ammessa
con ciò la parvenza del buon fondamento dell'azione e non essendo per il resto
contestati i requisiti dell'urgenza e del grave pregiudizio, ne discende la
conferma del giudizio di prime cure e la reiezione del gravame, del tutto
infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 aprile 2003 di __________ AP1è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 2'000.- per ripetibili.
III.
Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Terzi implicati
- PI1
- PI2
tutti rappr. da: RA3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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