AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.75
Data decisione, Autorità:
03.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.75
Lugano
3 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2002.176
della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 15 gennaio
2002 da
rappr. da __________
contro
rappr. da __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
oltre fr. 46'340.- e accessori a titolo di liquidazione di un rapporto di
lavoro e di risarcimento danni;
domanda cui la convenuta si oppone, proponendo pure
domanda riconvenzionale con cui postula la condanna dell'attore al pagamento di
almeno fr. 24'522.- oltre interessi quale risarcimento per lesione del divieto
di concorrenza;
ed ora sull'appello di __________, contro il
decreto di edizione 19 febbraio 2003 del Pretore;
lette le osservazioni
all'appello della società convenuta;
considera
in fatto e in
diritto:
-
L'attore
è stato alle dipendenze della convenuta in funzioni diverse per circa quindici
anni; dal 1994 è stato capo divisione. Nel corso del 2000 il rapporto di lavoro
è terminato in modo controverso, così che, non condividendo le tesi della
datrice di lavoro sui suoi diritti, egli ha introdotto la presente causa con
cui chiede, a liquidazione dei suoi crediti di lavoratore, il pagamento di
complessivi fr. 46'340.25, riferiti a titoli diversi (indennità chilometrica,
indennità percorsi, spese, salario non corrisposto, ecc.), oltre a una somma da
definire quale risarcimento danni.
-
Oltre
a opporsi a tutte le richieste di causa, con la riconvenzione la società
convenuta rimprovera all'attore di aver agito in contrasto con il divieto di
concorrenza che gli imponeva sia durante il rapporto di lavoro, sia nei due
anni successivi di non esplicare attività concorrenziale con __________ né a
nome proprio, né in una forma qualsiasi, diretta o indiretta, su tutto il
territorio svizzero; in caso di inosservanza di questa clausola, il contratto
prevedeva una pena convenzionale pari a tre mesi di salario. Ciò nonostante
l'attore è ben presto divenuto presidente del Consiglio d'amministrazione con
firma individuale di __________ SA, servizi di sicurezza, prestando attività
concorrenziale, e ciò addirittura prima della cessazione del rapporto di lavoro
con la convenuta. Questa gli chiede ora il pagamento della pena convenzionale,
pari a fr. 24'522.-, oltre a un importo da definire, corrispondente alla
differenza fra l'eventuale maggior guadagno del lavoratore per attività
estranea nel periodo di disdetta e la somma trattenuta dalla datrice di lavoro.
-
In
sede di udienza preliminare, la convenuta ha chiesto la prova dell'edizione da
terzi, in concreto da __________ SA, di diversa documentazione, specificando
nell'istanza scritta 25 novembre 2002 (art. 211 cpv. 2 CPC) che si tratta dei
bilanci della società (comprensivi del conto perdite e profitti), della
contabilità, di tutti i contratti di servizio stipulati con i suoi clienti, di
tutti i contratti di lavoro/ mandati stipulati con l'attore e di tutta la
documentazione riguardante i corsi di formazione organizzati dalla società con
l'indicazione del loro numero, della durata, del costo, del nome di chi li ha
tenuti e della retribuzione di costoro. Scopo dell'edizione è quello di poter
dimostrare che l'attore ha lavorato per __________ SA durante il periodo di
disdetta, che egli, nello stesso periodo, ha esercitato attività
concorrenziale, che, per tali attività, ha guadagnato determinati importi
sottoforma di stipendio o di indennità per mandati assunti e ancora qual è il
campo d'attività di __________ SA, visto come controparte sostenga un
orientamento diverso da quello di __________.
-
Prendendo
posizione sull'istanza (art. 211 cpv. 3 CPC) __________ SA, con allegato 30
dicembre 2002, vi si è opposta, ritenendo che la produzione dei documenti
indicati dalla convenuta sia lesiva del suo diritto alla riservatezza, alla
segretezza e alla protezione dei dati, gli stessi concernendo questioni
strettamente personali e riservate. Ritiene inoltre che l'edizione non abbia
nessuna relazione con le motivazioni addotte dalla convenuta.
-
Con
il decreto impugnato il Pretore ha ordinato la controversa edizione,
escludendone la contabilità di __________ SA. Ha ammesso la rilevanza della
prova relativamente all'assunto di parte convenuta, negando che la
documentazione da produrre rientri nella sfera intima della società. Ha
comunque assunto la cautela di concedere a __________ SA la possibilità di
oscurare i nominativi di eventuali clienti che apparissero nei documenti
richiesti.
-
SA impugna la decisione pretorile, ribadendo la propria posizione sull'edizione
già espressa in prima sede. A titolo subordinato, propone di produrre una
ricapitolazione del contenuto dei documenti e chiede che la stessa possa essere
visionata solo dal giudice.
Rispondendo
all'appello, la convenuta contesta le tesi e le proposte di __________ SA,
ponendo in forse anche la ricevibilità dell'appello.
- Nell'edizione
da terzi, è pacifico che il relativo decreto è impugnabile soltanto da parte di
chi è astretto alla produzione, ossia dal terzo (I CCA 31 maggio 2002 in
BOA n. 24, pag. 24): infatti, solo nei confronti di questi la decisione
rappresenta decreto e non ordinanza, com'è nei confronti delle parti (art. 213a
CPC). La convenuta, sulla base di questa premessa, afferma che __________ SA
non è legittimata a impugnare il decreto poiché in realtà non è un terzo, ma
-essendone __________ unico azionista- essa si confonde economicamente con la
parte attrice. A dire il vero, nello stesso senso, si è espresso anche il
Pretore nel decreto impugnato che ha ammesso la prova anche accennando alla
deposizione del teste __________ in base alla quale l'attore sarebbe azionista
unico della società, concludendo che, in applicazione del principio della
trasparenza (applicabile anche in procedura) ben difficilmente la
__________ SA può essere considerata una "terza parte" ai sensi
dell'art. 211 CPC. Orbene, ancorché questa osservazione non appaia decisiva
per giudicare i motivi di opposizione esposti da __________ SA, essa è tuttavia
rilevante nell'accertamento della posizione dell'attore nei confronti della
società; infatti, impugnando quel decreto, essa non ha speso una parola sul
tema, ciò che dev'essere considerato come una conferma dell'affermazione del
teste. D'altra parte, non si capirebbe tale silenzio, dal momento che la
qualità di terzo dell'appellante potrebbe effettivamente essere determinante
per l'esito dell'impugnazione.
Accertata
così tale qualità dell'attore, dev'essere confermato che effettivamente il
principio della trasparenza (Durchgriff) trova applicazione anche
nel diritto processuale; al proposito va ricordato anzitutto che la società
anonima ad azionista unico (Einmanngesellschaft) non corrisponde alla
società anonima tipo, ipotizzata dal legislatore, ossia con carattere
capitalista e collettivista che esercita attività commerciale o industriale.
Essa è tuttavia tollerata nella pratica del diritto svizzero e, malgrado
l'identità economica, in linea di massima azionista e società sono trattati
come soggetti di diritto distinti, con patrimoni separati. Vi sono però
fattispecie in cui tale identità è rilevante, segnatamente quando il principio
dell'affidamento, nei rapporti tra la società e terze persone, esige che si
prescinda dall'indipendenza formale della società, onde evitare abusi di diritto
(DTF 128 II 333; Pedrazzini/ Oberholzer, Grundriss des
Personenrechts, ed. 4, pag. 224). In secondo luogo, dev'essere precisato che,
già perché anche il diritto processuale rispetta il principio dell'affidamento
-che sta alla base del principio della trasparenza- così ripetutamente si è
fatto ricorso a questa clausola, in particolare proprio in applicazione delle
norme sull'edizione di documenti da terzi (I CCA 20 aprile 1999 in FamPra
2000, pag. 139 e segg.) Ciò che in generale deve trovare applicazione laddove
appare abusivo che una persona giuridica possa opporre al giudice la propria
qualità di terzo in difesa non di interessi propri, ma della posizione
processuale del suo azionista unico che, peraltro, non ha qualità per
contestare lo stesso ordine del giudice.
- Nella
sostanza tuttavia, queste considerazioni sull'irricevibilità dell'appello di
__________ SA portano allo stesso risultato ottenuto con la verifica da parte
del giudice dei termini dell'edizione, ossia -sotto un altro profilo- dovendo
verificare se la società, opponendosi all'edizione difenda l'azionista (e
allora la sua posizione è contraria all'art. 2 CC, ovvero è abusiva del
diritto: Pedrazzini/ Oberholzer, op. cit., ibidem), oppure difenda sé
stessa nei limiti indicati dalla giurisprudenza, sostenendo che i documenti
toccati dall'edizione attengono alla sua sfera privata (BOA cit., pag.
24; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und
Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, N. 936), oppure, più in generale,
riguardano suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 211, m. 4). Non dev'essere infatti ignorato che la figura
dell'edizione da terzi, al di là delle particolarità del caso concreto, non può
rappresentare un mezzo per indagare sui segreti del terzo (ZR 2000, pag.
108). Trattandosi di persona giuridica, i suoi interessi protetti non potranno
essere -come ha affermato il primo giudice- i conti della società, ma ciò che
può attenere al suo diritto della personalità: quindi -non entrando qui in
linea di conto l'onore della persona giuridica o il suo diritto al nome- si
tratta della salvaguardia dei segreti organizzativi o produttivi o commerciali
della stessa (Pedrazzini/ Oberholzer, op. cit., pag. 212).
E'
pertanto corretta la decisione impugnata che ammette l'edizione pressoché
totale della documentazione richiesta (ad esclusione della contabilità di
__________ SA) con l'avvertenza -menzionata nella motivazione- della
cancellazione del nome dei clienti, appartenendo quell'elemento alla sfera
segreta della società. Non è per contro ammissibile -come propone
subordinatamente la società- la produzione di semplici informazioni al giudice
nella forma del riassunto dei documenti richiamati, poiché si tratta di
procedimento non solo ignoto al nostro codice di rito, ma lasciato all'arbitrio
del terzo, ossia perdendo carattere di autenticità e di oggettività. E nemmeno
l'appellante può pretendere che la documentazione prodotta sia a disposizione
del solo giudice, dal momento che la cautela di cui all'art. 185 cpv. 2 CPC
concerne segreti industriali o commerciali, concretamente estranei o già
sufficientemente tutelati nella controversa edizione.
- La
decisione impugnata dev'essere pertanto confermata. La reiezione dell'appello
comporta il carico delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili
alla parte convenuta.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 148
CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
12 marzo 2003 di __________ SA è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 300.-, anticipate
dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________ SA,
l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster