AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.64
Data decisione, Autorità:
08.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.64
Lugano
8 giugno 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.33
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 11
marzo 1997 da
APPO1
patrocinata da
_PAT2
Contro
APPE1
patrocinato da
_PAT1
chiedente
la restituzione di un aeromobile;
domanda
avversata dal convenuto, il quale ha proposto una domanda riconvenzionale
chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento di una somma di Fr. 50'000.-,
oltre interessi,
dove il
Pretore, con decisione 24 febbraio 2003, ha accolto la petizione ed ha respinto
la domanda riconvenzionale.
Appellante
il convenuto che, con appello 17 marzo 2003, chiede la riforma del giudizio
pretorile, nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale, mentre l’attrice, con osservazioni 19 maggio 2003, postula la
reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto ed in diritto:
-
In data 26 gennaio 1995 è stato perfezionato un contratto di
compravendita fra la APPO1 (venditrice; di seguito APPO1) da una parte e il
signor __________APPE1 (acquirente) dall’altra parte, avente per oggetto un
velivolo marca Mooney M20J con immatricolazione __________. Il prezzo è stato
convenuto in Lit. 175'000'000, di cui Lit. 10 mio alla firma del contratto,
Lit. 25 mio alla consegna dell’aeromobile e, il saldo, mediante 24 rate mensile
di Lit. 6'591'000 cadauna, oltre interessi di cui si dirà in seguito
all’occorrenza. Il contratto è stato accompagnato da diverse “attestazioni
di debito”, dalle quali risulta che la APPO1sarebbe rimasta proprietaria
del velivolo sino “al rimborso del finanziamento” e che le era
riconosciuto il diritto di ritirare il velivolo qualora l’acquirente non avesse
fatto fronte al pagamento delle rate previste. Questi riconoscimenti di debito
prevedevano altresì che APPO1 avrebbe potuto disporre del velivolo dopo trenta
giorni il ritiro dello stesso, nell’evenienza in cui il compratore non avesse
regolarizzato la sua posizione, ivi comprese le eventuali spese legali (cfr.
Doc. B, 1, 2, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 27). L’aeroplano è stato consegnato
all’acquirente nel marzo del 1995. Dopo i primi pagamenti risulta che
l’acquirente ha interrotto i versamenti delle rate concordate (cfr.
interrogatorio formale APPE ad. 1).
-
Con petizione 11 marzo 1997 la APPO1 ha convenuto in giudizio tanto
il signor APPE1, quanto la __________di __________(poi dimessa dalla lite),
presso la quale il velivolo si trovava per l’esecuzione di lavori di
riparazione e controlli, per chiedere la restituzione dell’apparecchio in
seguito alla rescissione del contratto di compravendita per mora
dell’acquirente, osservando che l’aeromobile era comunque sempre rimasto di sua
proprietà in difetto del pagamento del prezzo concordato.
Alla
petizione si è opposto il signor APPE1, adducendo che il velivolo era stato
consegnato in uno stato di carente manutenzione e difettoso, e che i costi di
riparazione ammontavano a Fr. 40'000.-. Del pari egli ha sostenuto che la
venditrice avrebbe abusivamente aggiunto l’IVA al contratto per un importo di
Fr. 10'000.-. Col che egli ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al
pagamento dell’attrice della somma di Fr. 50'000.- oltre interessi.
La
domanda riconvenzionale è stata avversata dall’attrice con argomenti che, se
del caso, saranno ripresi in narrativa.
- Con sentenza 24 febbraio 2003 il Pretore di Locarno-Città ha
sostanzialmente accolto la petizione, facendo ordine al signor __________ APPE1
di mettere a disposizione della APPO1, entro 15 giorni dalla crescita in
giudicato della decisione, l’aeromobile marca Mooney tipo 20J no. di serie
__________con immatricolazione italiana __________. Per contro il Pretore ha
respinto integralmente la domanda riconvenzionale. Dopo aver accertato la
propria competenza internazionale, egli ha chiarito che la materia del
contendere era governata dal diritto italiano e, in particolare, dall’istituto
della compravendita con riserva di proprietà. Secondo il Pretore, il convenuto
avrebbe versato solamente 10 delle 24 rate previste dal contratto. Stante la
mora dell’acquirente nel pagamento delle rate convenute ed in forza della
“clausola di ripresa” contenuta nel contratto, l’azione di restituzione
presentata contro il possessore del velivolo signor APPE1andava senz’altro
ammessa.
Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha stabilito che l’attore
riconvenzionale non ha recato la prova dell’esistenza di difetti
dell’aeromobile al momento della consegna, come pure non risulta che gli stessi
siano stati notificati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta prescritto
dalla legge italiana. In relazione alla restituzione di Fr. 10'000.- per l’IVA
pagata indebitamente, il Pretore ha rilevato che la scrittura privata prodotta
fa piena prova. Spettava all’attore riconvenzionale eccepire di falso questo
documento, avviando la relativa procedura. Col che non v’era motivo, avuto
riguardo alle suddette circostanze, di ritenere che l’IVA, diversamente da
quanto appariva nel contratto, fosse ricompresa nel prezzo di compravendita.
- Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello,
rivelando che il Pretore avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la sua competenza,
la quale non era data, stante che egli non ha mai accettato verbalmente o per
iscritto la proroga del foro ai sensi degli art. 17 CL e 5 LDIP. Contesta
altresì l’applicazione del diritto italiano alla controversia, in luogo del
diritto svizzero, giacché per l’art. 55 cpv. 1 della Legge italiana n. del 31
maggio 1995, il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni
mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui si trovano.
Posto che il velivolo si trova sul territorio elvetico, era il diritto svizzero
che doveva essere applicato e, segnatamente, gli art. 226a segg. CO sulla
compravendita a rate. L’appellante sostiene che il controverso contratto di
compravendita non è mai stato iscritto “nel debito registro pubblico”,
per cui la proprietà dell’aeromobile è passata a quest’ultimo. Del pari il
convenuto non è mai stato validamente costituito in mora, perché l’attrice
avrebbe dovuto assegnare all’acquirente un termine di almeno 14 giorni prima di
rescindere il contatto (art. 226h cpv. 2 e 3 CO), come pure, in quest’ultima
evenienza, avrebbe dovuto restituire al compratore le prestazioni ricevute
analogamente a quanto prevede l’ordinamento italiano. Il Pretore avrebbe
giudicato la vertenza ultra petita, perché nessuno aveva chiesto a quest’ultimo
di interpretare il contratto di compravendita. La riconsegna del velivolo
all’attrice doveva essere inoltre subordinata alla restituzione di Lit.
108'159'000 unitamente a Fr. 50’000.- che avevano formato oggetto della domanda
riconvenzionale. Infatti, appariva incontrovertibile dalle fatture prodotte che
l’acquirente aveva proceduto ad eseguire delle spese di riparazione, come pure
che l’IVA era stata aggiunta abusivamente ed in un secondo momento al
contratto. L’appellante lamenta infine che l’attrice non avrebbe indicato su
quali disposti di legge fondava la sua pretesa, disattendendo l’art. 165 cpv. 2
lett. f CPC, nonché ha rimproverato al Pretore di aver omesso di precisare se
la pretesa attorea era fondata su un diritto obbligatorio o reale.
Con
tempestive osservazioni l’attrice ha osservato che la competenza internazionale
è stata decisa dal Giudice, la quale era data non già in applicazione dell’art.
17 CL, ma dell’art. 18 CL. Soggiunge che la stessa è stata contestata per la
prima volta in appello, come pure che l’applicazione del diritto italiano era
stata ammessa dal convenuto con scritto 7 novembre 2002. La richiesta di
restituzione del velivolo era fondata sulla rescissione del contratto a seguito
del mancato pagamento delle rate previste dal contratto di compravendita. Sulle
altre controdeduzioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi.
- Per prassi il tribunale che è stato adito deve esaminare secondo il
proprio ordinamento (lex fori) se deve declinare la propria competenza in
favore di un tribunale straniero (DTF 122 III 439 consid. 3a; 119 II 177
consid. 3d in fine). Con l’appello il convenuto non pone in discussione
l’applicazione della CL fra le parti. Sostiene che il Pretore non avrebbe
esaminato d’ufficio la propria competenza, come pure, fondandosi sull’art. 17
CL, che il convenuto non ha mai voluto prorogare il foro internazionale davanti
ad un Giudice svizzero.
Queste
obiezioni sono inconsistenti, perché il Pretore ha esaminato d’ufficio la
propria competenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 all’art. 22). Il
primo giudice si è, infatti, diffusamente dilungato nel suo giudizio per
stabilire se fosse o no competente a conoscere il merito della lite. Egli ha
fondato la propria competenza in applicazione dell’art. 18 CL e la materia del
contendere (contratto di compravendita a rate) non è sottratta dal campo di
applicazione della CL (art. 1). Il Pretore non doveva esaminare se il convenuto
avesse o no accettato una proroga di foro convenzionale, perché nessuno lo ha
sostenuto in causa, come pure non emerge dagli atti che le parti abbiano scelto
un foro speciale. Il contendere verte sul tema di sapere se la costituzione in
giudizio del convenuto senza alcuna riserva davanti al Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Città, territorialmente incompetente, possa
configurare gli estremi di un’accettazione tacita della competenza ai sensi
dell’art. 18 CL (”Einlassungsprinzip”). Il principio dell’accettazione
tacita della competenza significa che il convenuto non può più contestare la
competenza del giudice adito dall’attore, allorché è entrato nel merito della
lite senza sollevare l’eccezione di incompetenza (DTF 123 III 45/46
consid. 3b). Benché sia controverso in dottrina, il Tribunale federale ha
chiarito che la rinuncia tacita al foro legale o convenzionale scelto è una
forma particolare di proroga di foro (DTF citata qui sopra con rif. di
dottrina; Bucher, Droit international privé suisse, T.I/1, N. 204). Ci
si può chiedere, come ha fatto il Pretore, se la CL sia applicabile alla
controversia, posto che il convenuto risiede a __________, ovvero in uno Stato
che non ha aderito a questa convenzione internazionale. Per taluni, il fatto
che il convenuto abbia il proprio domicilio o la propria sede in uno Stato che
non ha ratificato la CL, non sarebbe sufficiente, perché l’art. 18 CL, a
differenza dell’art. 17 CL, non contiene alcuna disposizione specifica riguardo
al domicilio di almeno una delle parti in uno Stato che ha aderito alla CL. La
rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di incompetenza sarebbe dovuta più
all’ignoranza delle parti sulle norme applicabili, che non a un accordo tacito
sulla volontà di prorogare la competenza (Donzallaz, La Convention de
Lugano, Vol. III, N. 7147 e 7148 con rif.). Altri autori considerano, invece,
che l’accettazione tacita della competenza costituisca un caso particolare di
accordo tacito di proroga del foro (DTF 123 III 45/46 con rif.), per cui
si deve tener conto, per definire il campo di applicazione della CL, dello
stretto nesso funzionale che intercorre fra l’art. 17 e 18 CL ed ammettere
l’applicazione dell’art. 18 CL allorché almeno una delle parti ha il proprio
domicilio in uno Stato che ha ratificato la CL (Bucher, op. cit. n. 69 e
204; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und
Lugano-Übereinkommen, VIIa ed. N. 3 all’art. 24). Benché si debba dar credito a
quest’ultima interpretazione dell’art. 18 CL, la quale appare in linea con la
giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alla definizione e alla
portata che è stata data sull’”Einlassung”, la conclusione non
muterebbe, perché in difetto di applicazione dell’art. 18 CL, l’art. 6 LDIP
esprime gli stessi concetti e criteri recepiti dalla CL (DTF 7 marzo
2000 5P 5/2000 consid. 3 lett. c aa) e dall’art. 10 cpv. 1 LForo (DTF 4
luglio 2002 5C 110/2002).In concreto appare pacifico che la vertenza ha natura
patrimoniale (art. 6 cpv. 1 LDIP) e che il convenuto ha contestato per la prima
volta la competenza solo in appello dopo aver preso atto che il Pretore avrebbe
potuto declinare la propria competenza se egli si fosse avvalso di
quest'eccezione. Invero il convenuto si è limitato a disquisire del merito
della causa attraverso la risposta con domanda riconvenzionale, la replica
riconvenzionale, la duplica e le conclusioni, senza aver mai sollevato il tema
della competenza del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a conoscere
questa controversia. Da questo comportamento processuale si deve concludere che
il convenuto si è implicitamente costituito in giudizio (Cocchi/Trezzini,
op. cit. m. 17 all’art. 22).
- In relazione al diritto applicabile, l’appellante sostiene che alla
controversia si applichi il diritto svizzero, stante che l’art. 51 della legge
31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato, prevede che il possesso, la proprietà e gli altri
diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato
in cui si trovano, ovvero dal diritto svizzero, atteso che l’aeromobile si
trova in Svizzera. L’appellante rimprovera altresì al Pretore di non aver
definito se la materia del contendere discendeva da rapporti obbligatori o da
diritti reali.
Su
questo punto l’appello rasenta la temerarietà, giacché con scritto 7 novembre
2002 il patrocinatore del convenuto riteneva che il diritto applicabile alla
lite fosse quello italiano e non quello elvetico.
Il
campo d’applicazione delle diverse regole di conflitto è definito, in ragione
della materia, a seconda delle categorie di collegamento evocate da queste
norme. La qualifica interviene ad uno stadio in cui il diritto applicabile non
è ancora stato prescelto e il diritto applicabile alla controversia non è
ancora conosciuto (Bucher, op. cit. T. I/2, n. 606). La LDIP non ha
disciplinato le modalità della qualifica di un rapporto giuridico, ma la
giurisprudenza costante (DTF 119 II 69; 115 II 69; 111 II 278) e la
dottrina (Bucher, op. cit. T.I/2, n. 607-609 con
altre precisazioni n. 618 segg.; Knoepfler, Le contrat dans le nouveau
droit international privé suisse in: Le nouveau droit international privé
suisse, ed. CEDIDAC Vol. 9, pag. 103) sono concordi nel
ritenere che essa avviene secondo la lex fori, ossia l’ordinamento svizzero.
Nel caso in esame, diversamente da quanto ha sostenuto l’appellante, il Pretore
non ha esitato a precisare che la materia del contendere verte sulla
compravendita di un aeroplano. Il ricorrente non ha confutato questo assunto
del Pretore, perché anch’egli, pur non arrivando ad applicare le norme di
diritto italiano, propone l’applicazione delle norme sulla compravendita a rate
in conformità degli art. 226 segg. CO. Il ricorrente non è conseguente, perché
l’art. 51 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, disciplina le norme di collegamento
afferenti a liti su diritti reali e non a controversie su contratti di
compravendita. Non sono poi le norme di diritto internazionale italiano che
determinano le regole di collegamento, ma quelle svizzere (LDIP o trattati
internazionali). A norma dell’art. 118 LDIP, la compravendita di cose corporee
è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose
mobili corporee. Nondimeno questo trattato non si applica alle compravendite di
battelli o aeromobili registrati (art. 1 cpv. 2), per cui occorre far capo
all’art. 117 LDIP, per il quale, se le parti non hanno scelto il diritto
applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più
strettamente connesso (cpv.1), ovvero, per i negozi concernenti diritti
contrattuali o reali di aeroplani registrati, quello dello Stato del luogo in
cui è stato registrato l’aeroplano al momento della conclusione del contratto
come ha precisato il Pretore (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, IIIa ed. 2001 N. 40 all’art. 117; Keller / Kren/ Kostkiewicz,
Zürcher Kommentar IPRG, IIa ed. 2004 N. 116 all’art. 117). Orbene il
controverso contratto di compravendita è stato concluso in Italia e l’aereo
risulta iscritto a favore dell’attrice nel Registro Aeronautico Nazionale
__________ (Doc. C). Ne deriva che sarà la normativa italiana a disciplinare le
conseguenze dell’inadempimento contrattuale qui in contestazione, giacché nei
casi in cui il diritto internazionale svizzero designa una legge straniera
applicabile alla controversia, questa norma di collegamento si riferisce e si
estende a tutte le disposizioni applicabili alla lite (art. 13 LDIP). In
particolare la legge straniera governa tanto la nascita che gli effetti delle
obbligazioni; essa regge ugualmente le conseguenze di un inadempimento o di una
cattiva esecuzione del contratto (DTF 125 III 447 consid. 3c). Il
Pretore, d’ufficio (art. 16 LDIP e 87 cpv. 3 CPC; DTF 128 III 351
consid. 3.2.1; 121 III 438 consid. 5a), ha ritenuto che il negozio qui in
discussione si configura giuridicamente come una compravendita con riserva di
proprietà ai sensi degli art. 1523 segg. CCit. anche se l’attrice aveva
avanzato le sue richieste sul diritto svizzero (art. 641 segg. CC). Ritenuto
che il giudice può autonomamente scegliere le norme di diritto applicabili alla
fattispecie senza essere vincolato dalle motivazioni giuridiche (talvolta
erronee) prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 10
all’art. 165), non vi può essere una violazione dell’art. 165 lett. f o g CPC,
allorché la domanda è stata formulata in termini precisi e distinti. In
concreto l’attrice ha chiesto la restituzione del velivolo in seguito alla mora
del pagamento delle rate del prezzo di compravendita da parte dell’acquirente.
Nel gravame l’appellante ha incentrato tutte le sue attenzioni intorno
all’applicazione del diritto svizzero, senza muovere critiche alle
argomentazioni del Pretore che concludeva per la rescissione del contratto. Col
che, in difetto di contestazioni specifiche sul diritto applicato (quello
italiano), il giudizio pretorile deve essere confermato su questo punto.
-
L’appellante lamenta che il Pretore avrebbe dovuto subordinare la restituzione
del velivolo alla previa restituzione del prezzo di compravendita sia in base
al diritto italiano, che a quello elvetico. Questa domanda, formulata per la
prima volta davanti la II Camera civile del Tribunale d’appello è irricevibile,
stante il divieto, con l’appello, di addurre nuovi fatti ed eccezioni (art. 321
lett. b CPC).
-
Benché non più riproposta esplicitamente, il convenuto aveva
chiesto, con le conclusioni, che la restituzione del velivolo all’attrice
doveva essere subordinata all’offerta da parte del convenuto di regolarizzare
la sua posizione nei riguardi della venditrice pagando il debito scoperto, gli
interessi, nonché le spese giudiziarie e legali (conclusioni pag. 2). È noto
che a norma dell’art. 78 cpv. 1 CPC l’attore con la petizione e il convenuto
con la risposta devono addurre in una sola volta le eccezioni e le motivazioni
di diritto. Questa eccezione quindi, come ha peraltro ricordato il Pretore,
avanzata solo con il memoriale conclusivo è tardiva ed irricevibile. Essa ha
per oggetto un elemento di fatto per il quale non è stato rispettato il
principio del contraddittorio giudiziale (Rep. 1989 pag. 110; 1982 pag.
120; 1980 pag. 268; Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 25 e 26 all’art. 78).
-
Il ricorrente lamenta altresì che il Pretore avrebbe dovuto ordinare
la restituzione dell’aeromobile, previo il pagamento della somma di Fr.
50'000.-. per l’esecuzione di spese utili e necessarie che sono state
effettuate sul velivolo. Il ricorso è al limite della ricevibilità, stante l’assenza
dei requisiti minimi posti dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. L’appellante non
spiega infatti per quali ragioni egli avrebbe diritto a questa somma di denaro.
Vero è che nella domanda riconvenzionale (punto 11) aveva sottolineato che per
la rimessa del velivolo in condizioni normali di sicurezza, egli ha dovuto
sborsare una somma di Fr. 40'000.- causati da difetti al momento della consegna
(cfr. replica alla risposta riconvenzionale sub ad. 3 pag. 2). Orbene, né negli
allegati preliminari, né tantomeno nell’appello, il ricorrente non ha indicato
di quali difetti si trattasse, come pure, come ha avuto modo di rilevare il
Pretore, egli non ha neppure dimostrato di aver denunziato i vizi al venditore
entro il termine di 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 CCit.). Per prassi, la
mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta, nel termine di 8
giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza
del diritto del compratore alla garanzia. L’onere della prova di aver denunziato
i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, incombe all’acquirente trattandosi di una
condizione necessaria dell’azione per la risoluzione del contratto o per la
riduzione del prezzo (I codici commentati; Il Codice Civile a cura di:
Abate – Dubolino – Bartolini, ed. 1990; massima all’art. 1495 pag. 1274).
-
Da ultimo l’appellante ha chiesto la restituzione di una parte
dell’IVA che, solo grazie all’interpretazione che il Pretore ha dedotto dagli
allegati preliminari, ha potuto essere fissata in Fr. 10'000.-, atteso che nel
petitum, l’attore riconvenzionale ha avanzato una pretesa di complessivi Fr.
50'000.-, di cui Fr. 40'000.- per spese di riparazione dell’aeroplano. Anche
qui l’appello non brilla per chiarezza ed è al limite della ricevibilità, giacché
l’appellante si limita a ribadire che la clausola dell’IVA sul contratto è
stata apposta successivamente alla firma delle parti senza trarne delle
conseguenze giuridicamente rilevanti. È un principio generalmente ammesso che
la procedura è retta dalla lex fori (Bucher, op. cit. T.I/1, n. 389
segg.), ovvero dal CPC nella concreta evenienza. L’eccezione di falso di un
documento è governata dagli art. 216 segg. CPC che il convenuto non ha mai
avviato. In particolare né negli allegati preliminari, né all’udienza
preliminare, il convenuto ha ritualmente formulato una simile eccezione. In
particolare non sono state offerte ed amministrate prove tese a dimostrare che
il contratto prodotto in fotocopia fosse falso. Non è neppure stata chiesta
l’edizione o l’ispezione dell’originale del contratto prodotto in fotocopia
(art. 202 CPC) che, nell’evenienza in cui non poteva essere reperito, avrebbe
permesso di avviare la procedura fissata dagli art. 216 segg. CPC, posto che
simile procedura si estende a tutti i documenti, siano essi prodotti in
originale, in duplicato o in fotocopia senza alcuna distinzione. La procedura
dell’eccezione di falso e di verifica dei documenti di cui agli art. 216 segg.
CPC trova applicazione di falso formale e non di falso materiale o di contenuto.
Si tratta di un’azione di accertamento i cui principi ubbidiscono al diritto
processuale cantonale (II CCA 18 agosto 2003 in re M.). All’udienza
preliminare non è stata discussa questa eccezione, né sono state offerte ed
amministrate prove su questo punto: non è stata chiesta l’edizione di scritture
di confronto (art. 222 e 223 CPC), rispettivamente di testimonianze (art. 224
CPC) per sostenere che la clausola era stata apposta successivamente alla
sottoscrizione del contratto o, infine, una perizia (art. 225 CPC) volta ad
avvalorare questa tesi nella misura in cui fosse stato possibile accertarlo. La
procedura avrebbe dovuto essere istruita ai sensi degli art. 220 segg. CPC.
Posto che agli atti non v’è alcuna prova che il contratto versato agli atti sia
un falso, come pure in considerazione del fatto che il convenuto non ha recato
la minima prova atta a dimostrare che fra l’acconto e le rate versate v’era un
importo di Fr. 10'000.- che è stato computato a titolo di IVA sul prezzo di
compravendita, altro non rimaneva al Pretore se non respingere anche questa
domanda.
-
L’appello, infondato, deve quindi essere respinto con carico di
spese e ripetibili.
Per
i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
17 marzo 2003 di __________APPE1 è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 2’500.-
già anticipate
dall'appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster