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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.63
Data decisione, Autorità:
13.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.63
Lugano
13 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00405
della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 26 giugno
2002 da
rappr. da
contro
rappr. da __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'000.-
oltre interessi e spese nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UE di __________, domande avversate dalla controparte;
ed ora
sulla domanda processuale presentata il 28 novembre 2002 dalla convenuta,
tendente ad ottenere l'assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare
un nuovo allegato responsivo, e che il Pretore, con decreto 27 febbraio 2003,
ha respinto;
appellante
la convenuta con atto di appello 17 marzo 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice, con osservazioni 10 aprile 2003, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 17 marzo 2003 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto
sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna, presentata senza l'ausilio di un legale, l'attrice ha
addotto che la convenuta nel giugno 2001 le aveva appaltato il rifacimento
della copertura del tetto di uno stabile a __________, e che, a lavoro
ultimato, essa aveva provveduto ad inviarle la fattura di fr. 26'000.-,
sennonché la controparte, palesemente a torto, le avrebbe ben presto sottoposto
un conteggio che riduceva notevolmente la mercede a corpo pattuita a suo tempo,
contestando in seguito anche l'esecuzione dell'opera. Di qui le richieste
petizionali.
-
Nell'allegato
responsivo, pure allestito personalmente dalla convenuta, è stato ribadito che
i lavori eseguiti dall'attrice non erano stati portati a termine a regola
d'arte, ma presentavano tutta una serie di difetti e di mancanze sia per quanto
riguardava il materiale che le opere eseguite.
-
All'udienza
preliminare, la convenuta, assistita a quel momento da un legale, ha inoltrato
la domanda processuale qui in esame, tendente ad ottenere l'assegnazione di un
termine di 10 giorni per presentare un nuovo memoriale responsivo e il
conseguente annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti a partire
dalla risposta, sostenendo che al momento della ricezione dell'allegato
responsivo, non rispettoso dell'art. 170 CPC in tutti i suoi punti, il Pretore
avrebbe dovuto accertare che essa non era manifestamente in grado di discutere
con la necessaria chiarezza la sua causa e di conseguenza diffidarla a munirsi
di un patrocinatore con la comminatoria che in caso contrario gliene sarebbe
stato nominato uno d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
-
Il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda processuale. Egli
non ha ritenuto di dover procedere come previsto da quella norma, poiché la
convenuta nel suo allegato responsivo aveva esposto in modo sufficientemente
chiaro le motivazioni del suo rifiuto a pagare quanto richiesto dalla parte
attrice, rifiuto che era stato sostanzialmente ribadito nel petitum,
ancorché formulato (in parte) in modo inusuale. Ad ogni buon conto il solo
fatto che una parte nei suoi allegati non avesse indicato mezzi di prova (oltre
ai documenti allegati) rispettivamente non avesse inoltrato l'allegato di
duplica non era ancora sufficiente per affermare che essa non fosse in grado di
agire in causa per atti propri senza l'ausilio di un legale.
-
Delle
argomentazioni dell'appello, con cui la convenuta chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, e delle osservazioni
dell'attrice, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Ogni
persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome
collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (IICCTF 23 novembre
1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una
persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 39
cpv. 2 CPC).
La
designazione di un patrocinatore d’ufficio (e la diffida che precede tale
designazione) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo
carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari
circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo
ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 p. 168 in alto, 1988 p. 375
consid. a). Il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore ancora
non significa, quindi, che essa vada diffidata a munirsi di un legale o che il
giudice le debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di
compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso.
Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per
rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo
stadio in cui il processo si trova (cfr. la casistica in: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 e segg. ad art. 39). Una parte può apparire incapace
di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche
per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno
sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art.
29). La situazione va apprezzata di caso in caso (IICCA 13 luglio 2000
inc. n. 12.2000.58 e 70).
- Nella
fattispecie, gli argomenti sollevati dalla convenuta ai punti 8 e 9
dell'appello non sono tali da imporre una modifica del giudizio di prime cure.
La
convenuta ha innanzitutto addotto che il fatto che essa non fosse in grado di
difendersi da sola risultava chiaramente già dagli atti e dalla lettura
dell'allegato di risposta, sennonché la censura dev'essere dichiarata
irricevibile, nel gravame non essendo stato illustrato dettagliatamente quali
sarebbero gli atti di causa e soprattutto i punti del memoriale responsivo che
dovrebbero far concludere in tal senso rispettivamente per quale motivo
l'argomentazione pretorile che concludeva invece in senso contrario dovesse
essere considerata errata (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m.
27 ad art. 309). La menzionata lacuna nell'indicazione dei mezzi di prova
-oltretutto solo parziale, in quanto la parte con la risposta di causa ha pur
sempre prodotto 3 documenti- è in ogni caso ininfluente, non risultando che la
parte stessa abbia subito un pregiudizio concreto da questo fatto (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 e 12 ad art. 39): a questo stadio della lite il Pretore non si
è in effetti ancora pronunciato sull'ammissibilità -contestata dalla
controparte- dei mezzi di prova da lei notificati solo in sede di udienza
preliminare e in ogni caso nelle particolari circostanze una sua eventuale
decisione negativa sulla questione potrebbe essere censurata per eccesso di
formalismo (IICCA 15 dicembre 1998 inc. n. 12.98.173). Parimenti
ininfluente è infine la circostanza che la convenuta abbia omesso di inoltrare
la duplica: a prescindere dal fatto che la replica di controparte, di sole 3
pagine e non contenente nessuna particolare novità, poteva senz'altro indurre
il giudice di prime cure a ritenere che la convenuta avesse volutamente
rinunciato a duplicare (questa è del resto la soluzione in caso di mancata
produzione dell'allegato di risposta, cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m.
15 ad art. 39), la parte non ha in effetti spiegato come la mancata
presentazione di quell'allegato, che è notoriamente facoltativo, dovesse al
contrario far ritenere il Pretore che essa non fosse in grado di difendersi,
oltretutto retroattivamente già al momento dell'inoltro della risposta;
contrariamente a quanto preteso nell'appello, è per altro escluso che la
richiesta di assegnazione del termine di grazia, formulata dall'attrice ben
oltre i 30 giorni dall'intimazione della replica e comunque irritualmente
-siccome il termine per l'inoltro della duplica è perentorio (art. 176 cpv. 1
CPC)- potesse averla "tratta in inganno".
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 marzo 2003 di __________ Sagl è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 250.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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