AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2003.59
Data decisione, Autorità:
29.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.59
Lugano
29 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.44
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 12
aprile 2002, da
patrocinata
dall' __________
contro
patrocinata
dall' __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Fr. 100'000.-, oltre interessi al 5 % dal 3 febbraio
1995.
Ed ora per giudicare su un’eccezione di prescrizione
sollevata dalla convenuta, avversata dall’attrice e che il Pretore, con decreto
13 febbraio 2003, ha respinto.
Appellante la __________ che, con gravame 10 marzo
2003, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere
l’eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le
sedi, mentre l’attrice, con osservazioni 25 aprile 2003, postula la reiezione
dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. In data 3 febbraio 1995 __________ è stato investito da un convoglio
ferroviario ed è stato rinvenuto a lato del binario 2, al termine del
marciapiede della stazione di __________, adagiato sulla schiena, con gravi
ferite alla parte sinistra della calotta cranica. Numerosi interventi
chirurgici gli hanno salvato la vita, ma egli è rimasto però cerebroleso in
modo particolarmente grave. A quell’epoca __________ era dipendente del Comune
di __________, il quale era assicurato contro gli infortuni in ambito LAINF
presso la __________ Assicurazioni. Al termine di una lunga controversia fra
__________ e la __________ Assicurazioni, sfociata davanti al Tribunale
federale delle assicurazioni con una sentenza di data 25 marzo 1998 (doc. _),
l’assicuratore ha dovuto erogare all’assicurato delle prestazioni che, al 12
settembre 2002, ammontavano a Fr. 665'408,55, di cui Fr. 332'693,55 a titolo di
spese di cura, indennità giornaliere ed indennità per menomazione
dell’integrità e Fr. 332'715.- per delle rendite di invalidità ed assegni per
grandi invalidi.
B. La __________ Assicurazioni ha notificato, il 23 gennaio 1997, la
sua intenzione di esercitare il regresso nei confronti delle __________ (di
seguito __________) per il danno patito dal signor __________ il 3 febbraio
1995. L’assicuratore ipotizzava una responsabilità delle __________ e precisava
che l’ammontare delle prestazioni erogate in favore dell’assicurato, come pure
la quota di partecipazione delle __________ sarebbe stata comunicata solo dopo
la liquidazione del caso tanto per le prestazioni LAINF assicurate
obbligatoriamente (doc. _), quanto per quelle complementari (doc. _).
In
proseguo di tempo le __________ hanno rinunciato ad avvalersi dell’eccezione
della prescrizione nei confronti dell’assicuratore fino al 3 febbraio 2002,
nella misura in cui essa non fosse già intervenuta prima del 20 gennaio 2000
(doc. _). In data 1° febbraio 2002 la __________ ha avviato una procedura
esecutiva nei confronti delle __________ per un importo di Fr. 2'500'000.-
oltre interessi per interrompere il termine di prescrizione (doc. _). Al
precetto esecutivo è stata interposta opposizione.
C. Con petizione 12 aprile 2002 la __________ Assicurazioni ha chiesto
la condanna delle __________ al pagamento parziale di Fr. 100'000.- (azione parziale)
oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1995 a causa di regresso (art. 41 LAINF)
per le prestazioni assicurate obbligatoriamente e a titolo complementare che
l’assicuratore contro gli infortuni ha erogato in favore di __________.
Alla
petizione si sono opposte le __________, le quali, preliminarmente, hanno
sollevato l’eccezione della prescrizione.
L’udienza
preliminare è stata limitata alla discussione di questa eccezione.
D. Con sentenza 13 febbraio 2003 il Pretore ha respinto l’eccezione di
prescrizione in relazione al diritto di regresso per le prestazioni
assicurative obbligatorie, precisando che il termine di prescrizione per
l’assicuratore infortuni in relazione alle prestazioni assicurate
obbligatoriamente, inizia a decorrere non già al momento dell’infortunio, ma al
momento in cui l'assicuratore viene a conoscenza delle prestazioni che è
chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Questo principio si trova peraltro ora codificato all’art. 72 cpv. 3 LPGA, che
ha sostituito l’abrogato art. 41 LAINF. Posto che l’attrice è venuta a
conoscenza il 7 aprile 1998 (giorno della notifica della sentenza del TFA)
delle prestazioni che era tenuta ad erogare e che il termine di prescrizione
biennale dell’art. 14 LrespC era stato interrotto prima del 7 aprile 2000, la
sua pretesa era ancora esigibile. In ordine alle prestazioni complementari
versate dall’assicuratore al signor __________, esse non soggiacciono alla
disciplina dell’art. 41 LAINF, ma alle pretese di regresso governate dalla LCA.
Questo tema è stato lasciato indeciso dal Pretore, che lo ha rinviato al
giudizio di merito. Il Giudice di prima istanza ha però ricordato che il
regresso dell’assicuratore nei confronti di una persona responsabile a titolo
causale non è dato, salvo che non si possa rimproverare una colpa alle
__________. Nel tal caso, però, il credito sarebbe verosimilmente prescritto.
Del pari, se l’indennizzo versato al signor __________ fosse annoverabile fra
le cosiddette “assicurazioni delle persone”, l’attrice non avrebbe alcun
diritto al regresso ai sensi dell’art. 96 LCA.
E. Contro il premesso giudizio le __________ si sono aggravate in
appello, osservando che il termine di prescrizione per le pretese verso
un’impresa di strade ferrate è di 2 anni (art. 14 LrespC) ed esso inizia a
decorrere dal giorno dell’infortunio e non dal momento della conoscenza della
persona responsabile. L’attrice aveva preso in esame la possibilità di un
regresso già all’inizio del 1997, ma essa non ha adottato alcuna misura per
interrompere il termine di prescrizione. Diversamente da quanto è stato
sostenuto dal Pretore, il dies a quo per la decorrenza del termine di
prescrizione va fatto risalire, per le prestazioni obbligatorie LAINF, al
giorno dell’infortunio, ovvero al 3 febbraio 1995 e non al giorno in cui
l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che era tenuto ad
erogare. Le tesi dottrinali riprese dal Pretore per fondare il suo giudizio
sono erronee anche perché, in concreto, diversamente da altre ipotesi in cui è
applicabile l’art. 60 CO, il termine di prescrizione per gli incidenti
ferroviari inizia a decorrere dal giorno dell’evento pregiudizievole e non
dalla “conoscenza del danno” (art. 60 CO) o “dalla conoscenza delle
prestazioni” (art. 72 LPGA). Il termine di prescrizione previsto dall’art. 14
LrespC conosce regole diverse, per cui non si può far capo all’applicazione
dell’art. 60 CO in via analogica. Il fatto che ora l’art. 72 LPGA disciplini
l’inizio del termine di prescrizione per l’azione di regresso, non significa
che si possa far capo a questa norma, perché l’abrogato art. 41 LAINF non
prevedeva che la decorrenza del termine di prescrizione potesse essere fatto
risalire al giorno in cui l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni
che è tenuto a riconoscere all’assicurato. In relazione alle prestazioni
complementari, l’appellante sostiene che, nella misura in cui le pretese di
risarcimento sono state erogate in base ad un’assicurazione contro i danni,
esse sono prescritte, perché l’assicuratore, subentrando nei diritti
dell’assicurato, riprende anche il termine di prescrizione in corso.
Diversamente da quanto ha precisato il Pretore, il termine di prescrizione
nella concreta evenienza non è quello delle azioni aquiliane, ma quello
dell’art. 14 LrespC, il quale inizia a decorrere dal giorno dell’infortunio. Di
conseguenza anche per queste pretese la prescrizione è intervenuta il 3
febbraio 1997.
Con
tempestive osservazioni, l’appellata ha ripreso le argomentazioni contenute nella
sentenza impugnata in relazione al regresso delle pretese che discendono
dall’assicurazione obbligatoria LAINF. In ordine alle richieste fondate
sull’assicurazione complementare, l’attrice ha rilevato che il Pretore non
aveva elementi sufficienti il giorno del giudizio per qualificare la natura
delle prestazioni erogate dall’assicurazione (assicurazione contro i danni o
assicurazione di persone). Col che non si poteva neppure pretendere che egli si
determinasse sull’ammissibilità dell’azione di regresso. Del pari al momento
dell’udienza preliminare le __________ non hanno offerto alcuna prova tesa ad
accertare se le condizioni previste dagli art. 41 segg. CO fossero soddisfatte
o meno.
In
assenza di un substrato probatorio, la decisione del Pretore di rinviare al
giudizio di merito questo punto controverso, apparirebbe senz'altro legittima.
Considerato
in diritto
-
Non è controverso che nel caso in cui sussistesse una responsabilità
delle __________ per i danni patiti dal signor __________ il 3 febbraio 1995,
allorché fu investito da un convoglio ferroviario, essa va ricercata nella
legge federale sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate, di
piroscafi e della Posta svizzera (LrespC). Il Pretore, su richiesta della parte
convenuta, non si è però pronunciato nel merito della lite, ma ha limitato il
giudizio alla questione di sapere se le pretese di regresso avanzate
dall’assicurazione fossero o no prescritte.
-
Giusta l’art. 41 LAINF (ora abrogato), insorto l’evento assicurato, l’assicuratore
subentra, fino a concorrenza delle prestazioni legali, nei diritti
dell’assicurato e dei suoi superstiti contro il terzo responsabile
dell’infortunio. Secondo questo disposto l’assicuratore è surrogato nei
confronti del terzo responsabile dal giorno dell’infortunio e per l’ammontare
di tutte le prestazioni legali. Si tratta di una cessione legale in cui
l’assicuratore sociale ha un diritto di regresso integrale nei confronti della
persona responsabile, indipendentemente dalla questione di sapere se essa
risponde a titolo causale, per colpa o per una violazione contrattuale. Gli
assicuratori sociali non sono quindi sottoposti all’ordine delle regole di
regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA (Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, ed. 1995, I, § 11 n. 160; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 560). Poiché l’assicuratore è
surrogato alla vittima dal punto di vista giuridico, egli non riprende
solamente il diritto al risarcimento del danno, ma anche i diritti accessori e
preferenziali che vi sono legati, purché non siano inseparabili dalla persona
della vittima (DTF 119 II 294 consid. 5 e 6 con rif.).
Per
questo motivo, l’assicuratore surrogato può essere confrontato con tutte le
eccezioni che il terzo responsabile o il suo assicuratore RC potrebbe sollevare
contro il danneggiato, ivi inclusa la prescrizione (Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance – accident, 1992, pag. 162 all’art.
41-44).
Correttamente
il Pretore ha però operato un distinguo in ordine al regresso dell’assicuratore
infortuni, perché l’art. 41 LAINF non governa il regresso delle prestazioni
complementari, ma solo di quelle che sono assicurate obbligatoriamente (DTF
119 II 363 consid. 4; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit. pag. 161;
Graber, Basler Kommentar VVG, N. 18 all’art. 72 e N. 10 all’art. 96).
- Fra le parti non è controverso che, a norma dell’art. 14 cpv. 1
LrespC, il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento è di due anni
ed esso inizia a decorrere dal giorno dell’infortunio. Il principio posto da
questa disposizione è più restrittivo rispetto a quello dell’art. 60 CO,
giacché l’azione si prescrive in due anni anche se la parte lesa non aveva
ancora conoscenza del danno (DTF 84 II 208/209 consid. 2; Tercier, La responsabilité des entreprises de chemin de fer
in: Journées du droit de la circulation routière 1998, pag. 26; Oftinger/Stark,
op. cit., Vol. III/3, § 27 n. 207).
3.1. La materia del contendere verte, in relazione alle pretese di
regresso per le prestazioni assicurate obbligatoriamente, intorno all’inizio
della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di regresso.
L’appellante sostiene che il dies a quo è quello del giorno dell’infortunio,
ovvero il 3 febbraio 1995, mentre l’attrice, come il Pretore, il giorno in cui
l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che doveva erogare,
ossia il 7 aprile 1998.
Su questo
argomento l’art. 41 LAINF è silente e, in difetto di una disposizione speciale
sulla prescrizione delle azioni di regresso, non si può stabilire una regola
unica e generale (DTF 115 II 49/59 consid. 2b), mentre la dottrina è
divisa. Per taluni, avuto riguardo al fatto che l’assicuratore sociale è
surrogato nei diritti dell’assicurato il giorno dell’infortunio, egli vi
subentra anche in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione (Oftinger/
Stark, op. cit., Vol. I, § 11 n. 161 pag. 592/593; Keller,
Haftpflicht im Privatrecht, Band II, IIa ed. 1998, pag. 289/290). Seguendo questa impostazione, la prescrizione del credito della
__________ Assicurazioni nei confronti delle __________ sarebbe intervenuta il
3 febbraio 1997 (due anni dopo l’infortunio) e, di conseguenza, la petizione
andrebbe respinta. Per altri autori (richiamati dal Pretore), per contro, il
termine di prescrizione del diritto di regresso è lo stesso di quello
dell’assicurato, ma esso inizia a decorrere soltanto dal momento in cui
l’assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad
erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento (Schwander,
Über die Verjährung von Schadenersatzforderung in: Strassenverkehrsecht-Tagung,
Friborgo 1984, pag. 8 segg.; Rumo-Jungo, Haftpflicht und
Sozialversicherung, Friborgo 1998, N. 957; Parere approfondito del Consiglio
federale in: FF 27 dicembre 1994 N. 52 Vol. V, pag. 892/893). In
questa evenienza i crediti dell’attrice, per effetto delle dichiarazioni di
rinuncia delle __________ e dell’avvio di una procedura esecutiva (cfr. sopra
consid. B), erano ancora esigibili al momento in cui è stato presentato l’atto
introduttivo di causa. Quest’ultima opinione, come hanno precisato l’attrice e
il Pretore, è stata condivisa e codificata dal legislatore nella LPGA del 6
ottobre 2000 all’art. 72 cpv. 2. Questa Camera non può non tenere conto di
questa modifica legislativa e dell’opinione espressa a questo riguardo da una
parte accreditata della dottrina prima che l’art. 41 LAINF fosse abrogato (cfr.
DTF 114 II 94 consid. 1). Non va dimenticato che l’assicuratore, benché sia
stato surrogato in tutti i diritti dell’assicurato il giorno dell’infortunio,
non può avanzare alcun diritto a titolo di regresso nei confronti del terzo
responsabile sino a quando non è stato legalmente stabilito che egli è tenuto
ad erogare le prestazioni previste dalla LAINF (Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit. pag. 161; Boller, La limitation de la responsabilité civile des
proches et de l’employeur à l’égard du travailleur, pag. 164; Rumo-Jungo,
op. cit., N 968 segg.). Già solo per questo motivo non appare possibile che un
termine di prescrizione inizi a decorrere prima ancora di sapere se
l’assicuratore sia tenuto o meno ad erogare delle prestazioni all’assicurato. A
ciò si aggiungono quelle difficoltà che sono state diligentemente elencate dal
Pretore, ovvero che spesso la richiesta dell’assicurato è contestata nella sua
entità e nella sua durata e il diritto di regresso non può essere fondato su
delle pretese che sono ancora indeterminate. Questo diritto può essere
esercitato solo quando l’ammontare delle pretese erogate in favore
dell’assicurato sono conosciute (Beck, Zusammenwirken von
Schadenausgleichsystemen in: Schaden-Haftung-Versicherung, Vol. V, § 6 n.
6.114, pag. 286; Rumo-Jungo, op. cit. N 964 segg. con rinvii). Il fatto
che l’art. 14 cpv. 1 LrespC. preveda un termine che si discosta da quello
dell’art. 60 CO in relazione alla conoscenza del danno e della persona
responsabile, è circostanza ininfluente se si considera che il momento
determinante per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’assicuratore
e per la decorrenza del termine di prescrizione sono la conoscenza delle
prestazioni che egli è chiamato ad erogare e la persona soggetta all’obbligo
del risarcimento.
Su questo
punto la sentenza del Pretore non presta il fianco ad alcuna critica e deve
essere confermata.
- In relazione alle prestazioni versate all’assicurato a titolo
complementare non è più controverso in questa sede che esse non sono governate
dall’art. 41 LAINF, ma dagli art. 72 e 96 LCA. Sulla natura di queste prestazioni
non si è però pronunciato nessuna delle parti, mentre il Pretore ha rinviato
l’esame al merito della lite. Questo giudizio di opportunità non è privo di
fondamento, perché la qualifica della copertura delle prestazioni complementari
appare un aspetto pregiudiziale rispetto a quello della prescrizione e deve
essere risolta in base al contenuto della polizza (DTF 128 III 36; 119
II 364). Infatti se le prestazioni complementari vertono su delle coperture
assicurative “delle persone” (art. 96 LCA), il tema della prescrizione
non si pone, perché all’assicuratore non è dato alcun regresso nei confronti
del terzo responsabile e la parte lesa può cumulare le sue pretese (DTF
119 II 365; Graber, op. cit. N. 10 all’art. 96). Del pari, come ha
rilevato il Pretore, anche nell’ipotesi in cui le coperture assicurative
fossero annoverabili fra quelle “contro i danni”, il quesito della
prescrizione va esaminato solo nell’ipotesi in cui sono dati gli estremi per il
regresso, il quale è escluso per gli incidenti ferroviari, trattandosi di una
responsabilità causale, salvo che non si possa rimproverare al terzo
responsabile una colpa addizionale (Oftinger/Stark, op. cit., Vol. I, § 11 n. 37; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance,
pag. 391 e 392 all’art. 72; Keller, op. cit. pag. 203). Stando così le cose il Pretore non poteva ancora pronunciarsi
sull’eccezione sollevata dalla parte convenuta, perché il quesito, per essere
esaminato, presupponeva un prerequisito (la sussistenza del diritto al regresso
per l’assicuratore) che potrà essere valutato solo con il giudizio finale di
merito.
Ne
discende che anche su questo punto la decisione del Pretore deve essere
confermata.
- L’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto con carico
di spese e ripetibili all’appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
10 marzo 2003 delle __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia Fr. 950.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
1’000.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata
Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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