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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.50
Data decisione, Autorità:
09.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.50
Lugano
9 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00122
della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 30 agosto
2002 da
rappr. dall'avv.
contro
Comune di __________
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dell'ente pubblico convenuto al pagamento di
fr. 58'869.60 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
ed ora
sull'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito, sollevata dal
convenuto con la risposta di causa, che il Pretore con decreto 18 febbraio 2003
ha accolto, respingendo con ciò la petizione siccome irricevibile;
appellante
l'attrice con atto di appello 26 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare
ricevibile la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il
convenuto, con osservazioni 25 marzo 2003, postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite il Comune di
__________ per ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della
ferruginosità dell'acqua potabile erogata a un immobile di sua proprietà,
problema a suo dire dovuto alla carente manutenzione della rete idrica
comunale. Essa pretende in particolare la rifusione delle spese da lei assunte
per la posa e manutenzione dei necessari filtri e ionizzatori (fr. 37'444.80),
il costo per la sostituzione di due tubazioni perforate dalla ruggine (fr.
3'000.-), nonché il danno dato dalla necessità di "sprecare" notevoli
quantitativi d'acqua (fr. 18'424.80).
Il
convenuto si è opposto alla petizione, sollevando tra l'altro l'eccezione di
incompetenza giurisdizionale del giudice adito.
-
Dopo
aver limitato l'udienza preliminare all'esame della questione sollevata dal
convenuto, il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha accolto l'eccezione e
ha di conseguenza dichiarato irricevibile la petizione, caricando all'attrice
gli oneri processuali e le ripetibili di fr. 1'600.-. Il giudice di prime cure
ha in sostanza ritenuto che il rapporto che s'instaurava tra l'utente e il
Comune che esercitava di persona o delegava a un'azienda municipalizzata il suo
monopolio, in concreto la fornitura d'acqua potabile, era senz'altro retto dal
diritto pubblico. Ritenuto che gli art. 40 segg. della legge sulla municipalizzazione
dei servizi pubblici (LMPS, RL 2.1.3.1) prevedevano che le contestazioni tra
l'utente e l'azienda municipalizzata, tra cui dunque anche quella in
discussione relativa al risarcimento dei danni asseritamente riconducibili alla
cattiva qualità dell'acqua fornita, erano di competenza delle autorità
giudiziarie di diritto pubblico, ne ha concluso che la lite sfuggiva alla
cognizione del giudice civile.
-
Delle
argomentazioni dell'appello, con cui l'attrice chiede la riforma del giudizio
pretorile nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare
ricevibile la petizione, e delle osservazioni del convenuto, con cui si postula
la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
-
Il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, l'esistenza dei presupposti
processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la
competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in
relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari -giudici di pace, pretori e
tribunale d'appello (Cap. C "Parte civile in ispecie" art. 2 segg.
LOG)- esercitano la giurisdizione civile (art. 1 CPC) e sono loro sottratti i
giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico.
Come
giustamente ritenuto dal Pretore, la giurisprudenza cantonale (Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p.
303; Rep. 1990 p. 213 seg.; IICCA 17 marzo 1999 inc. n.
12.98.211) ha già avuto modo di stabilire che il rapporto che si instaura tra
l'ente pubblico, quale prestatore di un servizio di utilità pubblica (come la
distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica), e l'utente è retto dal
diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno in Ticino, quando, come nel caso
concreto, il servizio è gestito da un'azienda municipalizzata. Infatti la LMSP
stabilisce espressamente che tali rapporti sono retti dal diritto pubblico e,
in ogni caso, l'art. 40 LMSP prevede l'applicazione della procedura
amministrativa (reclamo al Dipartimento dell'interno, ora delle istituzioni, e
eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e
azienda municipalizzata, ritenuto che in sede parlamentare era stata respinta
la proposta che intendeva sottoporre tali controversie ai tribunali civili (Verbali
del Gran Consiglio, Sess. ord. aut. 1981, Vol. I, p. 287 segg.).
L'appellante
ritiene tuttavia che nel caso di specie -diversamente da quanto ritenuto dal
giudice di prime cure- non si trattava di giudicare su di una controversia tra
un utente e l'azienda municipalizzata, ma piuttosto di statuire su una causa,
di diritto privato, inoltrata nei confronti del proprietario dell'opera, il
Comune, per i danni cagionati da un difetto nella manutenzione delle
canalizzazioni (art. 58 CO). Non è così. Essa sembra in effetti dimenticare che
tra le parti è pacificamente in essere un contratto in forza del quale il
convenuto è tenuto ad erogarle l'acqua potabile. I danni da lei subiti a
seguito della ferruginosità dell'acqua fornita, siano essi dovuti a un difetto
di manutenzione della rete idrica comunale o ad altri fattori, non sono
pertanto di natura extracontrattuale, ciò che esclude l'applicazione dell'art.
58 CO, ma di natura contrattuale (cattivo adempimento del contratto). Ritenuto
che il contratto di fornitura dell'acqua potabile è senz'altro retto dal
diritto pubblico -l'attrice ne è perfettamente consapevole (cfr. appello p. 3)-
se ne deve concludere che anche le controversie relative alla sua violazione
soggiacciono alla giurisdizione amministrativa, sicché è a ragione che il
Pretore si è pronunciato per l'irricevibilità della petizione.
-
Pure
infondata è infine la censura con cui l'appellante ritiene che il Pretore non
avrebbe dovuto attribuire ripetibili alla controparte, in quanto quest'ultima
non aveva ottenuto la necessaria autorizzazione a stare in lite da parte del
Consiglio comunale prima dell'inoltro dell'allegato responsivo, sicché lo
stesso e tutti i successivi atti processuali dell'ente pubblico convenuto erano
nulli. Per costante giurisprudenza non è in effetti necessario che
l'autorizzazione a stare in lite ai sensi dell'art. 13 lett. l LOC, nel
frattempo versata agli atti (doc. _), sia rilasciata prima dell'inizio della
causa (Rep. 1993 p. 223; CCC 27 giugno 2000 inc. n. __________gennaio
2001 inc. n. __________; IICCA 30 maggio 2001 inc. n. __________).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
avv. dott. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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