AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.48
Data decisione, Autorità:
14.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.48
12.2003.49
Lugano
14 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.210
della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 30
novembre 1998 da
rappr. da
contro
rappr. da
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 600'000.- più
interessi al 5% dal 1° luglio 1996 ed accessori di cui al PE n.
__________dell'UEF di __________, domanda avversata dalla convenuta, e che il
Pretore, con sentenza 30 gennaio 2003, ha accolto per fr. 365'000.-;
appellanti
entrambe le parti: l'attore, con atto di appello 24 febbraio 2003, chiede,
previa assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi (inc. n. 12.2003.49); la
convenuta, con atto di appello 19 febbraio 2003, domanda di riformare la
sentenza di prime cure nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili delle due sedi (inc. n. 12.2003.48);
lette le
osservazioni delle parti, datate 1° e 3 aprile 2003, con cui è postulata la
reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
23 marzo 1992 la __________, succursale di __________, ha concesso ad
__________ un credito in conto corrente di fr. 500'000.- destinato al suo
fabbisogno per il commercio d'argento. La linea di credito era garantita dalla
costituzione in pegno di 3 cartelle ipotecarie di fr. 200'000.- ciascuna
gravanti la particella n. __________RFD di __________ di proprietà di
__________. In precedenza il cliente, a garanzia di tutti i crediti presenti e
futuri verso di lui, aveva provveduto a dare in pegno manuale alla banca 2
cartelle ipotecarie, una di fr. 145'000.- gravante il foglio PPP n.
__________RFD di __________, l'altra di fr. 120'000.- gravante il foglio PPP n.
__________RFD del medesimo Comune.
-
La
vertenza in esame trae origine da un intenso giro di assegni bancari che
__________ ha messo in opera in collaborazione con __________, grazie alla
linea di credito ottenuta dalla banca. In sostanza egli ogni due o tre giorni
emetteva a favore di quest'ultimo, verosimilmente per finanziarne l'attività di
import-export d'argento, assegni tratti sulla Banca , ritenuto che
dopo alcuni giorni questi provvedeva a sua volta a rimettergli assegni di
importo analogo tratti sulla succursale di __________ dell' Bank,
restituendogli così le somme mutuate. Per evitare che a seguito di queste
operazioni il suo conto corrente fosse costantemente in dare, __________ aveva
chiesto ed ottenuto dalla Banca __________ che gli assegni di __________ gli
fossero accreditati "s.b.f." ("salvo buona fine"),
modalità in base alla quale la banca incaricata dell'incasso accreditava subito
l'importo sul conto del cliente, senza attendere di aver effettivamente
incassato la somma dalla banca trassata, riservandosi però il diritto di
riaddebitargliela nel caso in cui gli assegni fossero in seguito risultati
scoperti; dal 23 luglio 1993, per evitare l'addebito di commissioni sul maggior
dare dovuto allo scarto di un paio di giorni di valuta che si verificava nel
disbrigo delle pratiche, egli chiese ed ottenne inoltre che l'incasso in
questione non avvenisse più "per corrispondenza", bensì "per
cassa" (perizia p. 20, 26 e 27).
Il giro
di assegni bancari è proseguito senza problemi fin verso la fine di marzo 1995,
allorché 8 assegni di __________ (di fr. 20'000.- valuta 10 marzo, di fr.
43'000.- valuta 10 marzo, di fr. 66'000.- valuta 14 marzo, di fr. 100'000.-
valuta 15 marzo, di fr. 750'000.- valuta 20 marzo, di fr. 43'000.- valuta 20
marzo, di fr. 750'000.- valuta 22 marzo, di fr. 750'000.- valuta 24 marzo, cfr.
doc. _ e perizia p. 10), regolarmente accreditati al cliente secondo la
modalità "s.b.f.", gli sono stati in seguito riaddebitati, il
28 marzo 1995, siccome risultati scoperti.
- Preso
atto che a seguito di queste operazioni il conto corrente di __________
presentava il 31 marzo 1996 un saldo negativo di fr. 1'641'682.40, la Banca
__________ ha provveduto ad escutere le garanzie a suo tempo prestate, che nel
frattempo erano state disdette. Essa in data 23 luglio 1996 ha pertanto
promosso nei suoi confronti due esecuzioni in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare per fr. 120'000.- e per fr. 145'000.- più interessi (PE n.
__________e __________dell'UEF di __________). In seguito, il 30 maggio 1997,
ha escusso, sempre con un'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare, __________ per complessivi fr. 600'000.- più interessi (PE n.
__________dell'UEF di __________).
Le
opposizioni interposte ai PE essendo state rigettate in via provvisoria dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con due sentenze
datate 17 aprile 1998 e un'altra pronuncia datata 2 novembre 1998, si è reso
necessario l'inoltro di tre diverse cause.
- Con
la petizione in rassegna, avversata dal __________, successore in diritto della
Banca __________, __________, erede di , nel frattempo defunta, ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 600'000.- più interessi ed
accessori, adducendo in sostanza che il debito in conto corrente di __________
sarebbe stato in realtà provocato dalla negligenza dei funzionari della banca:
la mancanza di un sistematico controllo interno inteso a rendere indisponibili
fino al momento dell'effettivo accredito i fondi accreditati sulla base di
mandati d'incasso "s.b.f." avrebbe in particolare fatto sì che
venissero onorati gli assegni bancari da lui emessi quando invece gli stessi
avrebbero dovuto essere ritornati impagati per mancanza di fondi e che
venissero disposti fondi in una misura di molto superiore alla linea di credito
concessa; la procedura seguita dalla banca nell'incasso degli assegni non
rispettava inoltre una normale e corretta prassi bancaria, tanto è vero che gli
assegni da lui posti all'incasso, ancorché postdatati, non erano stati immediatamente
presentati al pagamento alla banca corrispondente e gli avvisi di accredito
rispettivamente gli estratti bancari non permettevano di comprendere se gli
accrediti fossero definitivi o meno. Il pregiudizio da lui subito, che
comportava l'inesistenza del debito verso la banca o comunque la sua estinzione
per compensazione, ammontava ad almeno fr. 1'500'000.-, somma corrispondente
all'importo complessivo che la convenuta aveva versato all' a saldo
dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995.
ha a sua volta presentato due azioni di disconoscimento del debito di
complessivi fr. 265'000.- più interessi ed accessori, facendo valere
motivazioni sostanzialmente identiche.
-
Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, per quanto qui interessa, ha ritenuto
che la convenuta avesse effettivamente disatteso l'esplicita istruzione di
__________ di non pagare i suoi assegni prima di aver incassato definitivamente
quelli di __________, rilevando che in ogni caso, anche in assenza di tale
istruzione, il rispetto del dovere generale di prudenza le avrebbe imposto di
non pagare gli assegni prima che fosse stata certa che gli importi accreditati
sul contro corrente erano definitivi. Ritenuto però che __________ non poteva non
essere conscio del fatto che almeno in misura pari al limite di credito in
conto corrente rischiava di non più ottenere la restituzione di quanto versato
a __________, egli ne ha in definitiva dedotto che il credito della banca
risultava fondato in ragione di fr. 500'000.- più accessori, mentre per la
rimanenza essa non poteva pretendere alcunché, avendo lei stessa cagionato il
danno. Dal che il parziale accoglimento, per fr. 365'000.- (nonostante nei
considerandi fosse indicato un importo di soli fr. 235'000.- = fr. 500'000.-
./. fr. 265'000.-), della petizione dell'attore, volta ad ottenere il
disconoscimento di un debito di fr. 600'000.- più accessori, e la reiezione di
quelle inoltrate da __________, chiedenti il disconoscimento di un debito di
complessivi fr. 265'000.- più accessori.
-
Entrambe
le parti hanno presentato appello contro la sentenza.
L'attore,
oltre a domandare l'assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, chiede di
riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la
petizione, ritenendo contraddittoria la conclusione cui era giunto il giudice
di prime cure, il quale, pur avendo accertato che la convenuta aveva commesso
una violazione contrattuale tale da originare le perdite sul conto corrente di
__________, le aveva nondimeno riconosciuto un credito di fr. 500'000.-. La
convenuta, da parte sua, chiede di riformare la pronuncia di prima istanza nel
senso di respingere la petizione, contestando in sostanza di aver violato gli
obblighi contrattuali.
-
Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione dell'avverso gravame si
dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
-
Preliminarmente,
prima di affrontare il merito della lite, occorre evadere la domanda di
assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, formulata dall'attore con il
suo appello. La richiesta deve senz'altro essere respinta.
Giusta
l'art. 252 cpv. 5 CPC la designazione di nuovi periti può avvenire solo nel
caso in cui essi hanno dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o
ad eventuali controdomande oppure se le loro risposte appaiono manifestamente
insufficienti o discordanti. Nel caso di specie, è ben vero che l'attore ha
chiesto a varie riprese al Pretore di designare un nuovo perito, richiesta che
è stata respinta. Nel gravame egli, pur avendo dichiarato a chiare lettere che
la perizia giudiziaria era risultata piuttosto superficiale, vaga e aveva
evitato di dare risposte incisive e chiare, non ha però ritenuto di specificare
in dettaglio quali erano i punti della perizia che avrebbero permesso di
ritenerla inconcludente, lacunosa o incompleta. Così facendo, egli di fatto ha
omesso di fornire alla scrivente Camera gli elementi necessari per esprimersi
sulla questione della valenza della perizia, il richiamo alle motivazioni
espresse in precedenti allegati -oltretutto nemmeno postulato dalla parte- non
valendo a supplire la motivazione totalmente mancante nel gravame (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 20 ad art. 309). La richiesta si rivela in ogni caso pretestuosa,
visto e considerato che, secondo lo stesso attore, la perizia aveva in ogni
caso permesso di fornire tutta una serie di elementi significativi, da lui
ripresi nell'appello in non meno di 5 pagine, e soprattutto di accertare
l'esistenza di grosse negligenze a carico della convenuta, ciò che per altro
smentisce il rimprovero di superficialità e di inconcludenza del referto.
-
A
sostegno dell'azione di disconoscimento del debito l'attore, dopo aver
rimproverato alla convenuta il mancato rispetto di alcuni usi bancari, adduce
che quest'ultima, che nell'occasione agiva in qualità di banca trassata dei 2
assegni di fr. 750'000.- emessi da __________ il 20 e 22 marzo 1995, avrebbe
provveduto al loro pagamento, nonostante il conto corrente di quest'ultimo non
presentasse la necessaria copertura e dunque vi fosse un problema nel
cosiddetto rapporto di provvista ("Deckungsverhältnis", retto dalle
norme sul mandato o sul contratto di apertura di conto, cfr. Koller,
Basler Kommentar, N. 2 ad art. 466 CO). Il conto di __________ risultava
invero sempre coperto (provvisoriamente) e ciò in conseguenza dell'incasso
"s.b.f." degli assegni emessi da __________. Sennonché, sempre
a detta dell'attore, la convenuta, sulla base non solo delle chiare istruzioni
ricevute ma anche delle circostanze del caso, in particolare proprio della
modalità d'accredito scelta, avrebbe dovuto adottare a quel momento alcuni
provvedimenti a tutela del cliente e segnatamente verificare che gli importi
accreditati sul suo conto lo fossero in modo definitivo, cioè senza il pericolo
di un eventuale riaddebito. La responsabilità della convenuta andrebbe in
sostanza individuata nella violazione di questo obbligo contrattuale.
-
Il
primo appunto mosso alla convenuta -comunque non decisivo per l'esito della
lite- di aver adottato una procedura non rispettosa della normale e corretta
prassi bancaria in occasione dell'incasso degli assegni dev'essere senz'altro
disatteso.
Contrariamente
a quanto preteso dall'attore, gli avvisi di accredito del conto corrente
permettevano di comprendere che gli accrediti degli assegni erano unicamente
provvisori, anche perché agli stessi vi era sempre allegato il conteggio-chèque
con la menzione "incasso salvo b.f." (perizia p. 17-20;
delucidazione perizia p. 7-9): in tali circostanze l'attore non poteva in buona
fede richiamarsi a una scarsa chiarezza degli estratti bancari.
Pure
infondato è il rimprovero mossole per non aver presentato immediatamente al
pagamento gli assegni posti all'incasso, ancorché postdatati. Il perito
giudiziario ha in effetti avuto modo di stabilire che la convenuta operò in tal
modo sin dall'inizio, senza che __________ avesse mai avuto nulla da ridire,
sicché si può senz'altro ritenere che, se non già in forza di un accordo
esplicito tra le parti, almeno per atti concludenti (così pure il perito, cfr.
delucidazione perizia p. 9), egli fosse d'accordo che gli assegni non fossero
presentati alla banca trassata prima della data d'emissione. D'altro canto,
sempre a detta del perito, se i titoli in questione fossero stati presentati
alla banca corrispondente prima della data d'emissione sarebbero probabilmente
rimasti impagati per mancanza di copertura, ciò che avrebbe portato alla fine
del giro d'assegni (perizia p. 16; delucidazione perizia p. 5).
Parimenti
irrilevante è il fatto che le operazioni in corso fossero tali da creare
potenzialmente un'esposizione negativa del conto corrente superiore alla linea
di credito concessa suo tempo: a parte il fatto che il limite di credito non
era comunque mai stato superato, se non il 28 marzo 1995, a seguito del
riaddebito degli assegni "s.b.f.", dal che l'infondatezza del
rilievo, va in ogni caso rilevato che il modo di procedere costantemente
adottato da __________, segnatamente il numero e l'ammontare degli assegni
scambiati con __________ in pochi giorni (di regola di fr. 750'000.- ciascuno,
ciò che portava ad un'esposizione potenziale di gran lunga superiore alla linea
di credito di fr. 500'000.-), era ormai in essere, senza problemi di sorta, da quasi
3 anni, sicché si poteva senz'altro ritenere, come del resto ammesso anche dal
perito, che al cliente fosse stato concesso per atti concludenti un cosiddetto
fido "per assegni accreditati salvo buona fine" (perizia p.
12, 14 e 23; delucidazione perizia p. 2 segg.).
- La
tesi secondo cui le particolarità del caso avrebbero imposto d'ufficio alla
convenuta di adottare dei provvedimenti a tutela di __________, segnatamente
prima di provvedere al pagamento dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi
il 20 e 22 marzo 1995 è infondata.
Il
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che di principio non esiste alcun
obbligo d'informazione a carico della banca qualora un cliente dia puntuali
istruzioni in merito alla gestione del suo conto; un dovere d'informazione
esiste solo eccezionalmente, nel caso in cui la banca, facendo prova
dell'attenzione richiesta, debba riconoscere che il cliente non ha intravisto
un determinato pericolo nell'operazione o nell'investimento scelto, oppure
ancora nel caso in cui tra le parti in conseguenza di una relazione d'affari
durevole sia venuto in essere un particolare rapporto di fiducia in forza del
quale il cliente possa attendersi in buona fede che la banca, pur non
richiesta, lo metta nondimeno in guardia (DTF 124 III 155; SJ
1999 I 205, 2002 I 275; Thévenoz, Développements récents en droit privé,
in Journée 2002 de droit bancaire et financier, p. 202). Nel caso di specie
l'istruttoria di causa ha permesso di stabilire che __________ non abbisognava
di particolari consigli da parte della convenuta. Nonostante egli avesse a suo
tempo svolto l'apprendistato di commercio in uno studio d'ingegneria e in
seguito l'attività di esercente, egli risultava in effetti cognito in
operazioni bancarie, e in ogni caso, grazie verosimilmente ai consigli datigli
da __________, che gestiva una fiduciaria a __________, dava l'impressione di
essere comunque a conoscenza degli usi bancari: l'idea di mettere in piedi il
giro d'assegni bancari era stata del resto sua e non della banca; per evitare
un'esposizione passiva del suo conto corrente, egli, dando prova di una
competenza non comune, aveva chiesto, sin dall'inizio (delucidazione perizia p.
2), che l'incasso degli assegni emessi da __________ avvenisse con la modalità
"s.b.f."; in seguito per evitare la perdita di alcuni giorni
di valuta aveva addirittura chiesto che l'incasso avvenisse "per cassa".
L'operazione in questione non era in ogni caso diversa da quelle che si erano
svolte, senza alcun problema, nei precedenti 3 anni, le cui finalità non erano
per altro mai state chiarite più di tanto alla convenuta, e dunque non
risultava particolarmente pericolosa, tale da imporre in base al principio
della buona fede un intervento da parte della banca, che nemmeno era stata
informata di eventuali problemi finanziari a carico di __________.
-
L'attore,
richiamandosi alla dichiarazione scritta di cui al doc. _, confermata in sede
testimoniale dal suo estensore __________, ritiene che __________ aveva a suo
tempo dato alla convenuta la chiara istruzione di pagare gli assegni emessi da
lui solo dopo che vi fosse la certezza che gli importi accreditati sul suo
conto fossero definitivi. Come vedremo, non è così.
-
Con
il doc. _, datato 6 giugno 1995, __________ ha tra l'altro ricordato "di
aver partecipato, all'incirca un anno e mezzo fa, ad un incontro personale tra
il signor __________ ed il signor Dir. __________, direttore della __________,
incontro avvenuto presso la citata Banca. Il sottoscritto dichiara che in
quell'occasione il signor __________ richiese al signor Dir. __________ di
voler sempre verificare, prima che la __________ pagasse gli assegni emessi in
favore di __________, che "vi fossero i soldi sul conto". In tal
senso il signor __________ é, e così la richiesta era stata ben intesa dal
signor Dir. __________, intendeva che quegli assegni fossero preventivamente
incassati ed i relativi importi depositati definitivamente sul conto del signor
__________ presso la Banca __________, e ciò prima che la __________ pagasse gli
assegni emessi in favore di __________. In questo modo il signor __________
voleva evidentemente cautelarsi, ovvero evitare che la Banca __________ pagasse
gli assegni di __________ presentati tramite la __________ senza che vi fosse
la necessaria copertura presso la Banca __________, ed evitare quindi che il
signor __________ potesse incassare i suoi assegni senza che il signor
__________ incassasse effettivamente e definitivamente i suoi. In
quell'occasione il signor Dir. __________, a seguito dell'espressa richiesta
formulata dal signor __________, disse che la Banca avrebbe certamente
proceduto in questo senso alfine di evitare eventuali danni al proprio cliente
__________ ".
-
La
convenuta ha contestato l'attendibilità della dichiarazione, sottolineando in
particolare come __________ fosse in un rapporto di stretta amicizia con
__________ ed evidenziando varie contraddizioni in cui egli sarebbe incorso
nella sua audizione testimoniale, in parte smentita da altre risultanze agli
atti, segnatamente dalla testimonianza del direttore __________.
La
questione, come vedremo, non necessita tutto sommato di essere risolta in modo
definitivo. In effetti, se anche si volesse prestar fede ad __________ ed
ammettere dunque che in occasione di quell'incontro __________ espose al
direttore della convenuta le sue preoccupazioni in merito al giro d'assegni, è
in ogni caso inverosimile che a quel momento egli abbia chiesto alla banca,
come invece risulta dal doc. _, di provvedere al pagamento degli assegni da lui
emessi solo dopo che a loro volta gli assegni emessi da __________ erano stati
accreditati in modo definitivo sul suo conto. Sentito in sede testimoniale,
__________, ha sì confermato il tenore del doc. _, ma non si è più espresso sul
concetto di accredito definitivo, limitandosi invece a ribadire che a seguito
dell'istruzione data a quel momento la convenuta, prima di pagare gli assegni a
favore di __________, doveva in sostanza assicurarsi che vi fossero i soldi sul
conto. Il fatto che nel doc. _ la medesima espressione "vi fossero i
soldi sul conto" sia stata riproposta tra virgolette (cfr. pure
petizione p. 14) induce a ritenere che fossero proprio quelle le parole che
__________ aveva formulato all'indirizzo del direttore della convenuta. Ora, da
queste sole parole, nonostante l'interpretazione personale datane da __________
nel doc. _, un interlocutore attento ed esperto del ramo, qual era il direttore
__________, non poteva (ancora) ritenere che __________ intendesse chiedere
alla banca di pagare gli assegni di __________ solo dopo che le somme
accreditate provvisoriamente sul suo conto con gli assegni "s.b.f."
fossero state incassate definitivamente: nelle particolari circostanze questa
istruzione sarebbe stata del resto impraticabile, ciò che il direttore non
avrebbe certo mancato di far notare, nella misura in cui costituiva di fatto un
accredito "dopo incasso", che avrebbe implicitamente
comportato il blocco del conto di __________ per alcuni giorni e dunque la fine
del giro d'assegni (perizia p. 11 e 13; delucidazione perizia p. 3). Visti gli
scopi perseguiti da quest'ultimo, l'istruzione doveva pertanto essere intesa in
buona fede dal direttore __________ solo nel senso che la convenuta avrebbe
dovuto assicurarsi, prima del pagamento degli assegni, che il conto corrente
fosse coperto, almeno provvisoriamente, e ciò per far sì che il conto stesso
non andasse mai in dare (cfr. la testimonianza di __________, che riferisce
come lo scopo dell'incontro fosse in definitiva di ottenere lo storno di alcune
commissioni per sorpasso della linea di credito, addebitategli verosimilmente a
seguito dell'incasso "per corrispondenza", poi sostituito con
quello "per cassa"): ciò era in ogni caso già garantito dalla
procedura d'incasso "s.b.f.", scelta da __________ e praticata
sino ad allora, per cui non si imponevano altri accorgimenti particolari da
parte della convenuta.
- Abbondanzialmente,
se per ipotesi si volesse anche ammettere che __________ aveva chiesto al
direttore __________ di effettuare altre e comunque non meglio precisate
verifiche (il teste __________ parla vagamente di "misure di controllo
riguardo a questi assegni") per evitare nel limite del possibile
l'eventualità di un danno a suo carico, la posizione dell'attore non sarebbe
stata in ogni caso migliore. Esclusa la possibilità che la convenuta chiedesse
all'__________ Bank di bloccare i conti di __________ fino al momento
dell'effettivo incasso, in quanto ciò avrebbe comportato la fine del giro
d'assegni (delucidazione perizia p. 3 seg.), l'unica possibilità che rimaneva
era quella di chiedere telefonicamente alla banca corrispondente di controllare
se al momento dell'accredito "s.b.f." il conto di __________
fosse scoperto, soluzione che comunque non garantiva che il conto di
quest'ultimo disponesse poi della necessaria copertura al momento in cui gli
assegni sarebbero poi stati presentati al pagamento (perizia p. 11, 13 e 24).
Il fatto che inizialmente questa verifica sia stata fatta, come riferito dal
teste __________, funzionario __________ Bank, non prova però ancora che la
convenuta, che nell'occasione aveva verosimilmente agito per evitare di subire
essa stessa un danno dal giro d'assegni, avesse in seguito accettato di
assumersi, all'inizio del 1994, un esplicito impegno in tal senso, per cui tale
eventualità, non comprovata, deve a sua volta essere scartata.
Ad
ogni buon conto nemmeno l'ossequio da parte della convenuta di questa eventuale
istruzione avrebbe permesso di evitare gran parte della perdita subita da
. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che almeno fino
al 17 marzo 1995 il conto di __________ era senz'altro coperto, tanto è vero
che un assegno di fr. 750'000.- emesso con quella valuta era stato regolarmente
pagato dall' Bank (cfr. perizia, allegato _), e che solo dal
successivo 21 marzo, data dell'infruttuosa presentazione dell'assegno di fr.
750'000.- valuta 20 marzo (doc. _), esso non disponeva più della necessaria
copertura. Se pertanto la convenuta avesse interpellato la banca corrispondente
per verificare la copertura o meno del conto di __________, quest'ultima le
avrebbe risposto negativamente solo dopo il 21 marzo. Ne discende, sempre in
tale ipotesi, che la convenuta il 22 marzo non avrebbe dovuto accreditare
"s.b.f." l'assegno di __________ di fr. 750'000.-, cosicché a
quel momento il saldo del contro corrente di __________ sarebbe rimasto a fr.
64'625.-. In tali circostanze l'assegno di fr. 750'000.- da lui emesso il
medesimo 22 marzo, una volta presentato alla convenuta per il pagamento,
avrebbe causato un'esposizione negativa del suo conto di fr. 685'375.-, per
cui, stante la linea di credito di fr. 500'000.- concessa a suo tempo, avrebbe
potuto essere soluto solo in ragione di fr. 564'625.-, ritenuto che per la
rimanenza di fr. 185'375.- avrebbe dovuto essere ritornato alla banca
corrispondente siccome non coperto. È in definitiva solo di quest'ultimo
importo che la convenuta potrebbe pertanto essere resa responsabile. Sennonché,
atteso che al 31 marzo 1996 essa vantava nei confronti di __________ un credito
di fr. 1'641'682.40 più interessi, con dunque un saldo effettivo a suo favore
-dedotta questa somma- di fr. 1'456'307.40, le petizioni in rassegna, ivi
comprese quelle promosse da __________, volte -come detto- a disconoscere un
debito complessivamente di fr. 865'000.- più interessi, devono senz'altro
essere respinte. L'esito della lite non sarebbe stato del resto diverso nemmeno
qualora il 22 marzo l'intero assegno di fr. 750'000.- fosse stato pagato a
torto: in tal caso il credito effettivo della convenuta sarebbe in effetti
stato pur sempre di fr. 891'682.40, superiore dunque agli importi di cui era
stato chiesto il disconoscimento del debito.
- Ne
discende, in ogni caso, l'accoglimento dell'appello della convenuta e la reiezione
di quello inoltrato dall'attore.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili.
III. L’appello 19 febbraio 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 gennaio 2003 della Pretura della giurisdizione di
__________ è così riformata:
-
La petizione di __________
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 5'300.35 (compresi 2/3
delle spese peritali di complessivi fr. 31'622.10), da anticipare dall'attore,
restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 30'000.-
per ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
3'000.-
da
anticiparsi dall’appellante __________, sono poste a carico della parte
appellata, che rifonderà all'appellante fr. 5'000.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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