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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.41
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.41
Lugano
14 febbraio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
CL.2002.00109 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
istanza 10 ottobre 2002 da
rappr. dal
contro
rappr. dall'amministratore unico avv. __________
in materia
di contratto di lavoro che il Segretario Assessore, con sentenza 30 gennaio
2003, ha parzialmente accolto, condannando la società convenuta a versare
all'istante l'importo di complessivi fr. 9'435.65.
Ed ora
sull'appello 10 febbraio 2003 della __________ che chiede l'annullamento della
sentenza impugnata.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l'appellante si lamenta di non essere stata correttamente citata all'udienza di
discussione finale del 29 gennaio 2003 alla quale, perché non le era nota la
convocazione, non ha potuto presenziare;
che,
essendole stato negato il diritto di essere sentito, la successiva sentenza di
merito del 30 gennaio 2003 deve essere annullata e la discussione finale
nuovamente e correttamente convocata;
che
dagli atti dell'incarto appare che la citazione all'udienza di discussione
finale del 29 gennaio 2003 è stata spedita, per lettera raccomandata, il 21
gennaio 2003 ed è rimasta giacente presso l'ufficio postale, durante l'usuale
periodo di sette giorni previsto dai regolamenti postali, sino al 29 gennaio
successivo per poi essere ritirata il giorno dopo dalla destinataria;
che
l'invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando è
ritirato all'Ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo
giorno di giacenza (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 124 m. 1);
che
è nulla la citazione ad una discussione prevista prima della scadenza del
settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale se la raccomandata è
regolarmente ritirata dopo che l'udienza ha avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
124 m. 5);
che
per quanto precede, nel caso concreto, la notifica dell'atto di citazione deve
essere ritenuta avvenuta, non il giorno 30 gennaio, ma il precedente giorno 29,
scadenza del periodo di giacenza;
che,
anche così, la notifica è presunta avvenuta lo stesso giorno dell'effettuazione
dell'udienza convocata ma in un momento orario successivo alle stessa (ore
15.00) per la possibilità di accedere agli sportelli almeno sino alle ore
18'00;
che,
in tale situazione, essendo stato negato alla parte convenuta il
contraddittorio, nell'ambito della discussione finale dopo che la causa aveva
conosciuto una fase istruttoria, la sentenza che ne è seguita va dichiarata
nulla in applicazione degli art. 142 litt. b) e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
321 n. 831);
che
l'accoglimento dell'appello può avvenire nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC poiché la decisione contro cui si ricorre è nulla (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
313bis m. 1) evitando così altri inutili interventi delle parti;
che
non si assegnano spese o ripetibili;
Per i
quali motivi
pronuncia
- L'appello 10 febbraio 2003 di __________ è accolto e di conseguenza
la sentenza 30 gennaio 2003 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano in
re __________ / __________ (inc. no. CL.2002.109) è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono
ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per la
discussione finale e ad emanare una nuova decisione.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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