AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.37
Data decisione, Autorità:
08.03.2004, IICCA
Incarto n.:
12.2003.37
Lugano
8 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1994.67 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione del 25
ottobre 1994 da
- __________, __________
- __________, __________
- avv.
__________, __________o
tutti
patrocinati dall'avv. __________, __________
contro
__________ Compagnia di
Assicurazioni,
patrocinata dall'avv.dr. __________, __________
con cui
gli attori hanno chiesto il versamento di fr. 143'205.40 complessivi per il
risarcimento del danno subito, domanda avversata dalla convenuta e che il
Pretore ha parzialmente accolto per fr. 22'026.36 oltre interessi al 5% dal 14
novembre 1981 su fr. 16'250.-, dal 1° gennaio 1982 su fr. 254.35, dal 1° febbraio
1982 su fr. 112.85, dall'8 febbraio 1982 su fr. 1'066.25, dal 25 febbraio 1982
su fr. 10.-, dal 10 luglio 1982 su fr. 9.50, dal 25 novembre 1982 su fr. 545.-,
dal 23 ottobre 1988 su fr. 356.90, dal 27 ottobre 1988 su fr. 2'445.05 e dal 12
novembre 1994 su fr. 976.25, rigettando in via definitiva per tali importi
l'opposizione interposta al PE n. __________del 5 maggio 1994 dell'Ufficio
esecuzioni di Zurigo, secondo circondario;
appellanti
gli attori con atto di appello del 31 gennaio 2003, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di condannare la
convenuta al versamento di fr. 143'205.40 complessivi oltre interessi,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta postula la reiezione dell'appello con le proprie osservazioni
dell'11 marzo 2003;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
In fatto: A. Il 14 novembre 1981 alle 23.10 si è verificato a Lugano, all'intersezione
tra via Zurigo e via Maderno, regolata da un semaforo, un incidente della
circolazione in cui sono stati coinvolti __________ n (1960), conducente del
veicolo Ford Fiesta __________ 0, che circolava su via Maderno in direzione di Cornaredo,
e __________ (1960), conducente del veicolo Alfasud __________, di proprietà
del padre __________ i, che proveniva dalla destra su via Zurigo, da via Madonnetta
in direzione di Besso. La collisione è stata violenta ed è avvenuta tra la
parte anteriore centrale del veicolo Ford Fiesta e la fiancata sinistra centrale
del veicolo Alfasud. __________ ha riportato una commozione cerebrale, una
ferita lacero-contusa dalla radice del naso alla palpebra superiore dell'occhio
sinistro, contusioni con dolori all'emitorace sinistro e alla colonna
cervicale. __________ ha riportato un grave stato di schock traumatico,
contusione cerebrale e coma cerebrale, rottura dell'aorta, frattura del femore,
contusione addominale e contusione renale, una grossa ferita lacero-contusa al
cuoio capelluto e in seguito alle gravi lesioni è deceduto a Zurigo il 3
dicembre 1981. Il procedimento penale aperto nei confronti di __________ per il
reato di omicidio colposo è stato chiuso con decreto di abbandono n.
__________emanato il 25 marzo 1986 dall'allora Procuratore pubblico __________.
B. Con
petizione del 24 ottobre 1994 __________, __________ e __________, genitori,
rispettivamente fratello di __________, hanno convenuto davanti alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ compagnia di assicurazioni, per
ottenere il versamento di fr. 143'205.40 complessivi a titolo di risarcimento
del danno (risarcimento del veicolo fr. 8000.-, spese di sepoltura fr. 5708.-,
spese di cura e di accompagnamento fr. 4384.70, spese legali avv. __________
nella procedura penale fr. 9780.20, spese legali avv. __________ per la
liquidazione sinistro fr. 3905.-, spese legali avv. __________ fr. 1427.50,
torto morale del padre fr. 35'000.-, torto morale della madre fr. 35'000.-,
torto morale del fratello fr. 15'000.-, torto morale della madre per conseguenze
fisiche e psichiche fr. 25'000.-), oltre interessi al 5% e il conseguente
rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 5 maggio 1994
dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo, secondo circondario. Alla petizione si è opposta
con la risposta 14 novembre 1994 __________ compagnia di assicurazioni.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato con i rispettivi memoriali
conclusivi del 14 e 25 giugno 2002 le loro domande di giudizio.
C. Statuendo
il 13 gennaio 2003, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
7'776.35 per danni materiali e fr. 14'250.- per il torto morale complessivo,
oltre interessi al 5% dal 14 novembre 1981 su fr. 16'250.-, dal 1° gennaio 1982
su fr. 254.35, dal 1° febbraio 1982 su fr. 112.85, dall'8 febbraio 1982 su fr.
1'066.25, dal 25 febbraio 1982 su fr. 10.-, dal 10 luglio 1982 su fr. 9.50, dal
25 novembre 1982 su fr. 545.-, dal 23 ottobre 1988 su fr. 356.90, dal 27
ottobre 1988 su fr. 2'445.05 e dal 12 novembre 1994 su fr. 976.25, e ha
rigettato in via definitiva per tali importi l'opposizione interposta al PE n.
__________ del 5 maggio 1994 dell'Ufficio esecuzioni di Zurigo, secondo
circondario. La tassa di giustizia di fr. 3'600.- e spese di fr. 20'000.- sono
state poste a carico degli attori per 5/6 e a carico della parte convenuta per
1/6, con l'obbligo per gli attori di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per
ripetibili ridotte.
D. __________,
__________ e __________ sono insorti contro la citata sentenza con un appello
del 31 gennaio 2003, nel quale hanno postulato che in riforma del giudizio
impugnato la petizione fosse accolta integralmente, con protesta di spese e
ripetibili.
Con le
proprie osservazioni dell'11 marzo 2003 __________ compagnia di assicurazioni
propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
e
considerato
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che la procedura
penale avviata nei confronti del detentore __________ si era conclusa il 25
marzo 1986 con un decreto di abbandono e che l'azione in risarcimento del danno
da lui promossa contro l'assicuratore RC di __________ i, __________, era stata
parzialmente accolta sulla base delle risultanze della procedura penale, dalle
quali emergeva che __________ era colpevole dell'incidente, essendo passato al
semaforo rosso. In seguito ha esposto quali erano le regole applicabili per
l'apprezzamento delle prove e dopo accurata analisi dell'istruttoria ha
ritenuto non concludenti i risultati delle quattro perizie agli atti,
contraddittorie tra loro, e si è fondato sulle deposizioni di __________
__________ e __________, automobilisti che seguivano __________, per giungere
alla conclusione che quest'ultimo era passato all'intersezione quando il
semaforo era giallo, con la conseguenza che __________ era passato quando il
semaforo era rosso. A detta del Pretore, pertanto, la convenuta non aveva
potuto discolpare completamente il proprio assicurato, che avrebbe potuto e dovuto
fermarsi al semaforo giallo, ma aveva dimostrato la colpa grave della vittima.
Ha di conseguenza condannato la convenuta a risarcire agli attori il danno,
riducendo le indennità in ragione di una colpa della vittima del 75%. Venendo
alle singole poste di risarcimento del danno fatte valere dagli attori, il
Pretore ha ammesso integralmente il costo di risarcimento del veicolo in fr.
8'000.- (doc. M), le spese di sepoltura in fr. 5'708.- (doc. O, P, Q, R, S), il
rimborso delle spese di cura in fr. 2'284.70 (doc. T, U, V), le spese per il
patrocinio dell'avv. __________ in fr. 9'780.20 (doc. AA) e in fr. 3'905.-
(doc. BB), le spese di patrocinio dell'avv. __________a in fr. 1'427.50 (doc.
CC), mentre ha respinto le spese di accompagnamento in fr. 2'100.- siccome non
provate (doc. N). Per quel che concerne il torto morale, il Pretore ha riconosciuto
alla madre della vittima fr. 30'000.-, al padre fr. 20'000.- e al fratello fr.
7'000.-, riducendo anche queste indennità per la colpa grave della vittima. In
definitiva, egli ha accolto la petizione limitatamente a fr. 7'776.35 per i
danni materiali e a fr. 14'250.- per il torto morale complessivo. La tassa di
giustizia di fr. 3'600.- e le spese di fr. 20'000.- sono state poste per 5/6 a
carico della parte attrice e per 1/6 a carico della parte convenuta, con
l'obbligo per gli attori di rifondere alla convenuta fr. 12'500.- per ripetibili.
-
Il
detentore di un veicolo a motore risponde del danno causato dall'uso del suo veicolo
(art. 58 cpv. 1 LCStr) ed è liberato dalla sua responsabilità solo se prova che
l'infortunio è stato causato da una colpa grave della parte lesa, senza che lui
stesso o una persona di cui è responsabile – in particolare il conducente – abbia
commesso una colpa (art. 59 cpv. 1 LCStr). L'onere della prova delle
circostanze esclusive della responsabilità incombe al detentore (DTF 115 II 283
consid. 1a, JdT 1989 I 708) e se del caso la parte lesa beneficerà
dell'impossibilità di stabilire alcuni fatti al riguardo (DTF 111 II 90 consid.
1, JdT 1989 I 708). Secondo la giurisprudenza costituisce una colpa grave la
violazione di regole elementari che dovrebbero imporsi a qualsiasi persona
prudente nella stessa situazione. Per decidere la gravità della colpa il
giudice prende in considerazione non solo le circostanze oggettive dell'atto,
ma anche le condizioni soggettive proprie all'autore. Se il detentore non può
liberarsi in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, ma prova che una colpa della
parte lesa ha contribuito all'incidente, il giudice fissa l'indennità tenendo
conto di tutte le circostanze (art. 59 cpv. 2 LCStr), quali la colpa del
conducente, quella della parte lesa o ancora il rischio inerente l'uso del veicolo
a motore. L'esame delle circostanze, nel senso dell'art. 59 cpv. 2 LCStr,
rientra nel potere di apprezzamento del giudice.
-
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nell'ambito della
responsabilità civile per veicoli a motore la prova circa l'esistenza di un
nesso causale naturale tra l'evento che ha provocato il danno e l'incidente
deve essere portata allo stesso modo che in una qualsiasi altra causa di
risarcimento del danno (DTF 79 II 396 e segg.): né in un caso, né nell'altro il
danneggiato deve essere tenuto a provare con esattezza scientifica l'esistenza
del nesso causale, una tale esigenza costituendo per lui uno sforzo spesso
sproporzionato ed eccessivo (DTF 107 II 272 e segg.). Quanto alla certezza
circa lo svolgimento dei fatti, che permette al giudice di ritenere provata o
no una determinata versione, anche in questo caso non è necessario che la
stessa sia assoluta e in particolare non può essere considerata raggiunta solo
con l'esclusione assoluta di ogni altra possibilità: per ritenere provata una
determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in
cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non
esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga
l'intimo convincimento che quella versione sia la più attendibile, cioè quella
che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta (DTF 107 II
273 con numerosi rinvii; II CCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc; Schulz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren
1978/1982, Berna 1984, pag. 250; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechs, vol. II,
Berna 1988, n. 980 pag. 69).
Il
Pretore applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva
il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle
circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62 LCStr
(Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4. ad art. 61).
L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema
prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero
apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32).
-
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di aver posto a fondamento delle proprie conclusioni
quanto affermato nel corso del procedimento penale da __________ e __________,
automobilisti che si trovavano dietro __________, secondo i quali quest'ultimo
era transitato alla nota intersezione quando il "semaforo segnava luce
gialla". A detta degli attori tali affermazioni non possono avere valore
di testimonianza e valore probatorio, i loro autori non essendo stati sentiti
nel rispetto delle norme procedurali sull'audizione testimoniale. Inoltre,
proseguono gli appellanti, i citati testimoni non sarebbero stati attendibili e
non si potrebbe prestar fede a due persone che quella sera circolavano ad alta
velocità e che per loro stessa ammissione erano intenzionati a proseguire al
semaforo giallo, tanto più che le loro affermazioni sono state rese sul colpo
dell'emozione, subito dopo il grave incidente. Se a ciò si aggiunge che era
notte, che la visione che gli interessati avevano non era prospettica e che
essi non hanno dato precisioni sui punti di riferimento in base ai quali hanno
fondato la loro affermazioni, gli attori ne concludono per la completa
inattendibilità delle deposizioni, inidonee a confutare quelle rese dai coniugi
__________ e la perizia giudiziaria assunta in sede civile.
-
e __________ sono stati sentiti dalla polizia il 14 novembre 1981, alle 23.25,
subito dopo l'incidente (verbale di interrogatorio, doc. 3 incarto penale 852/82
richiamato, scatola I). __________, al volante del veicolo che __________, ha
riferito che "l'auto che mi precedeva giunta in prossimità dell'intersezione
si inoltrava nel crocicchio. Secondo me ha continuato nella sua direzione di
marcia in quanto il semaforo segnava luce gialla. Sono sicuro di questo in
quanto era mia intenzione proseguire anch'io nella stessa direzione." Il
passeggero __________ ha confermato la versione dell'amico in sede di
interrogatorio di polizia e il 20 giugno 1983 davanti al Giudice istruttore
sottocenerino, dopo essere stato ammonito circa le conseguenze penali di una
falsa testimonianza, ha ribadito le precedenti dichiarazioni. Tali affermazioni
non sono invero state rese nel corso della procedura civile e gli interrogatori
non sono stati condotti secondo i disposti degli art. 227 a 239 CPC.
L'interrogatorio di __________, avvenuto ad opera della Polizia, non è del
resto nemmeno una deposizione testimoniale (Bernard Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 9 in fine ad art. 307 CP, pag. 558),
mentre lo è quella __________, sentito il 20 giugno 1983 dal Giudice istruttore
sottocenerino. Se non che, gli attori medesimi hanno richiamato agli atti nella
procedura civile gli incarti penali contenenti le note deposizioni, avvalendosi
dell'art. 215 CPC (verbale dell'udienza preliminare del 10 maggio 1995, act.
III). I verbali di interrogatorio di __________ e di __________, così come la
deposizione testimoniale di quest'ultimo sono di conseguenza entrati a far parte
integrante del fascicolo processuale e il Pretore poteva considerarli
nell'ambito del suo apprezzamento delle prove, anche se non erano stati assunti
secondo le norme previste dal codice di procedura civile (Alfred Bühler,
Die Beweiswürdigung, in: Der Beweis im Zivilprozess, Bern 2000, pag. 84). Né
gli attori possono dolersi della violazione del loro diritto di essere sentiti,
poiché essi avrebbero potuto citare come testimoni nella causa civile
__________ e __________, alla stessa stregua di quanto essi hanno fatto per
__________ e __________.
-
Non
si vede per quale motivo le note affermazioni siano inattendibili a causa del
fatto che il 14 novembre 1981 __________ intendesse superare l'intersezione con
il semaforo giallo o che egli circolasse a velocità elevata. __________ e
__________ sono stati sentiti nemmeno un quarto d'ora dopo l'incidente e le
loro affermazioni sono state rese "a caldo" e per la prima volta,
senza quindi che essi abbiano avuto il tempo di riflettere all'accaduto e la
possibilità inconscia di rielaborare i ricordi. Proprio la forte emozionalità
dell'evento, contrariamente a quanto affermano gli appellanti, fa ritenere che
le loro dichiarazioni siano attendibili e fedefacenti, a maggior ragione quando
sono coerenti a distanza di anni, come è stato il caso per __________, sentito
ancora il 20 giugno 1983. Inoltre __________ e __________, contrariamente a
tutte le altre persone interrogate in sede penale e civile, sono stati i soli
ad avere avuto una visione diretta e immediata dell'incidente. Come dimostrano
le fotografie agli atti del procedimento penale (cfr. in particolare fotografia
n. 4, documentazione fotografica doc. 6, incarto penale 852/82 richiamato),
richiamato nella causa civile, l'intersezione in cui avvenne l'incidente
consente un'ampia visuale, senza alcun impedimento, e provenendo dal rettifilo
di via Maderno __________ e __________, posti proprio dietro il veicolo di
__________, hanno potuto vedere quest'ultimo inoltrarsi nel crocicchio quando
la luce era gialla, come ben risulta dalle loro deposizioni. Ciò vuol dire che
egli ha superato la linea d'arresto quando il semaforo era giallo, senza che
sia il caso di interrogarsi oltre sui punti di riferimento, sulla posizione del
semaforo e sull'angolo della strada, come addotto dagli appellanti.
-
Il
testimone __________, sul quale gli appellanti fondano la loro visione dei
fatti, è giunto sul luogo dell'incidente quando la collisione era ormai
avvenuta e ha potuto riferire solo sulla situazione all'intersezione precedente
quella in cui si è verificato lo scontro. Egli è invero stato contattato da uno
degli attori in vista della procedura civile, come risulta dalla sua
deposizione al sopralluogo dell'11 giugno 1996 (act. V): "confermo di
essere stato interpellato dall'avv. __________ in relazione all'incidente e di
aver dato il doc. L, che mi viene ostenso. Non sono in grado di ricordare
quanto tempo sia trascorso tra l'interpellazione e lo scritto doc. L. Non
ricordo esattamente quando, ma comunque ricordo di essere stato sul posto
dell'incidente con il perito __________ e altre persone." La moglie
__________, sentita il 14 maggio 1997 (act. VI) ha così deposto: "mi viene
data lettura della deposizione resa da mio marito in sede di sopralluogo e ne
confermo integralmente il contenuto. Mi ricordo che davanti alla nostra auto ce
n'era un'altra color cognac e il __________ sorpassò anche questa. Io pensavo
che l'auto bianca andasse dritto invece svoltò a destra su via Zurigo e quando
imboccammo pure noi la via Zurigo vidi il conducente dell'auto color cognac che
si metteva le mani nei capelli." Le deposizioni in sede civile dei coniugi
__________ sono state rese 15 anni, rispettivamente 16 anni dopo l'incidente.
In precedenza __________ aveva dichiarato il 16 novembre 1981 alla Polizia cantonale
di aver circolato "il giorno 14 novembre 1981 verso le ore 23.10 circa sua
via Madonnetta in direzione della intersezione con via Zurigo, Corso Elvezia,
la mia velocità era di circa 40/50 km/h. Giunto alla altezza di via Camoghè una
vettura Alfasud di colore bianco mi sorpassava ad alta velocità, continuava
nelle sue manovre di sorpasso zizagando fra le vetture giunto all'imbocco di
via Zurigo, prendeva la curva per lui piegante a destra, a forte velocità,
rischiando di rovesciarsi. …. Transitando a detta intersezione [via Zurigo]
posso comunque dichiarare che il segnale luminoso dava luce verde. …. Tengo
comunque nuovamente a precisare che la velocità del veicolo era molto
elevata." (verbale 10, incarto penale richiamato, scatola II). Sentito
nuovamente dal Giudice istruttore sottocenerino il 20 giugno 1983, __________ aveva
confermato integralmente il verbale di interrogatorio del 16 novembre 1981 (esibito
n. 159/1982, inchiesta n. 26, incarto penale richiamato, scatola II), in
particolare la circostanza che "quando sono transitato alla intersecazione
tra via Zurigo/Via Bagutti (via Maderno) – la stessa alla quale è avvenuto
l'incidente – il segnale luminoso dava luce verde. Secondo me la vettura Alfasud/bianca
che mi aveva sorpassato affrontando prima di me la suddetta intersecazione, può
essere giunta su di essa una decina di secondi al massimo prima della mia
vettura". Nel documento doc. L, invece, __________ ha affermato di aver
visto __________ passare all'incrocio di via Madonnetta con il semaforo verde.
La nuova versione, in apparente contrasto con quella fornita all'epoca del procedimento
penale, non dà a ogni modo indicazioni sul colore del segnale semaforico
trovato dalla vittima all'intersezione dove è avvenuto l'incidente, ciò che non
consente di ritenerla prioritaria rispetto a quella fornita da __________ e
__________ i, unici testimoni oculari.
-
L'istruttoria
di causa ha permesso di escludere che il semaforo potesse essere contemporaneamente
verde per entrambi i conducenti, come risulta dalla lettera della Polizia
comunale di Lugano dell'11 marzo 1982 (doc. 7, incarto penale 852/82 richiamato)
e dalla perizia giudiziaria redatta dall'ing. __________. Ne risulta, come
ammesso dal Pretore sulla base delle deposizioni di __________ e di __________,
che se __________ era passato quando il semaforo era per lui ancora giallo,
__________ era transitato alla medesima intersezione con il semaforo rosso.
Gli
attori contestano le conclusioni del Pretore e sostengono che solo la perizia
dell'ing. __________ può essere decisiva, poiché è stata assunta nel pieno
rispetto del principio del contraddittorio e secondo criteri scientifici
moderni. L'argomentazione non è tuttavia di pregio, poiché, come si è già
detto, il Pretore può liberamente apprezzare le prove assunte agli atti del
procedimento civile. Il giudice non è di principio vincolato ai risultati di
una perizia giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione
(DTF 118 Ia 144 consid. 1c pag. 146; Rep. 1989 154). Nella fattispecie il
Pretore ha ampiamente spiegato per quali motivi non riteneva concludenti le
perizie agli atti, compresa quella giudiziaria redatta l'8 luglio 1999 e il 7
settembre 2000 in sede civile dall'ing. __________ (sentenza impugnata, pag.
5). Come ha ricordato il primo giudice, nel procedimento penale erano state
assunte agli atti tre distinte perizie. Secondo la prima, esperita a cura
dell'ing. __________, __________ era transitato quando il semaforo era già
rosso e la sua velocità al momento della collisione era di 72 km/h (doc. A e
B). Nella seconda, allestita dall'ing. __________, __________ era transitato
con il semaforo giallo e __________ con il semaforo rosso (doc. C e D). Infine,
l'estensore della terza perizia, il dott. __________ della Polizia Scientifica
di Zurigo, in collaborazione con il P. D. dott. __________, del gruppo di
lavoro interdisciplinare per incidenti meccanici dell'Università e del
Politecnico di Zurigo, ha concluso che __________ era transitato alla velocità
di circa 70 km/h quando il semaforo era ancora giallo, mentre __________ era
transitato alla velocità di circa 41 km/h quando il semaforo era rosso (doc.
E).
Il primo
giudice ha apprezzato in modo globale le quattro perizie tecniche agli atti,
rilevando che ognuno degli esperti, partendo dallo stesso incidente e sulla
base di complesse formule e calcoli matematici, è giunto a conclusioni
contrastanti le une dalle altre, ciò che impediva di considerarle prove
concludenti. Del resto, rileva il Pretore, già nel 1985 il perito giudiziario
incaricato dall'autorità penale, il dott. __________ della Polizia Scientifica
di Zurigo, aveva spiegato che in una collisione multipla come quella avvenuta
il 14 novembre 1981 non si poteva provare con certezza quale era stato lo
svolgimento del sinistro (perizia, doc. E, pag. 9) e che non vi è certezza
assoluta nella ricostruzione (doc. E, pag. 22). L'esperto zurighese aveva
illustrato per quale motivo non riteneva attendibili le ricostruzioni
presentate dall'ing. __________ e dall'ing. __________, che non poggiavano su
dati oggettivi provati. In una successiva lettera del 7 ottobre 1985 il dott.
__________ aveva precisato che le dichiarazioni rese dai testimoni, tranne
quelle __________a e __________, erano coerenti con le risultanze tecniche e i
calcoli matematici (incarto penale richiamato). In sede civile il perito
__________ ha dato due versioni: nel referto peritale dell'8 luglio 1999 ha
dichiarato che nessun elemento probante consentiva di determinare con esattezza
e certezza quale era la situazione dei semafori quando i due protagonisti hanno
superato la linea d'arresto di via Maderno e di via Zurigo (pag. 11), mentre
nel complemento peritale ha concluso dopo riesame che __________ era passato
con il semaforo rosso (pag. 10). La lettura dei nuovi referti tecnici evidenzia
che la ricostruzione dell'incidente eseguita dall'ing. __________ sulla base di
simulazioni informatiche e sugli atti dell'istruttoria penale e civile si fonda
su ipotesi e scenari possibili (cfr. perizia, pag. 9), ma non su dati tecnici
certi. In pratica l'esperto ha sviluppato con metodi moderni (simulazioni
informatiche) supposizioni personali sullo svolgimento dell'incidente accaduto
18 anni prima servendosi di parametri teorici scelti a tavolino, quali la
velocità dei veicoli, la loro traiettoria, i tempi di percorrenza del tratto
stradale, ecc., pur essendo cosciente che tali parametri non corrispondono
necessariamente a quanto avvenuto nella realtà (cfr. complemento peritale, pag.
5).
In
siffatte circostanze, il Pretore poteva legittimamente scostarsi dai risultati
della perizia giudiziaria civile, che non può dirsi concludente, e da quelli
delle altre perizie agli atti, come per altro ha spiegato in modo chiaro nella
propria sentenza (pag. 5-6), e poteva quindi fondare il proprio giudizio sulle
affermazioni dei testimoni oculari dell'incidente, della cui attendibilità era
convinto.
- Gli
appellanti non contestano che la responsabilità della convenuta è retta
dall'art. 58 LCSt, come ritenuto dal primo giudice dopo aver constatato che la
compagnia assicuratrice convenuta non aveva potuto discolpare il proprio
assicurato, passato al semaforo giallo in violazione dell'art. 68 cpv. 4 lett.
a OSS (cfr. sentenza pag. 7). Essi sostengono tuttavia che il detentore del veicolo
Ford Fiesta è l'unico colpevole dell'incidente, avendo passato il semaforo con
il segnale rosso e a velocità eccessiva, causale per la morte del loro
congiunto, di modo che non vi è spazio per una qualsivoglia riduzione delle
indennità loro spettanti. L'istruttoria ha tuttavia dimostrato che il detentore
del veicolo Ford Fiesta aveva superato l'intersezione con il semaforo giallo,
con la logica conseguenza che la vittima era passata con il semaforo rosso
(cfr. consid. 8). La velocità elevata del veicolo investitore, superiore a
quella ammessa, non è dunque in nesso causale con la morte della vittima, il
cui comportamento configurava una colpa grave. L'incidente non avrebbe avuto
verosimilmente conseguenze letali se il conducente della Ford Fiesta avesse
rispettato i limiti di velocità vigenti in zona urbana, ma ragionando in tal
modo nemmeno avrebbe avuto luogo se la vittima avesse rispettato il semaforo
rosso che gli imponeva di fermarsi.
Il
Pretore, assodata la responsabilità della convenuta, ha ammesso una concolpa
della vittima e ha ravvisato nel comportamento del defunto, che aveva
"bruciato" il semaforo rosso, una colpa grave tale da giustificare
una riduzione delle indennità del 75%. Al riguardo gli appellanti hanno
obiettato che entrambi i conducenti avevano commesso una colpa grave
equivalente e che in presenza dell'elevata velocità del conducente della Ford Fiesta
la chiave di ripartizione adottata dal Pretore è ingiusta. La critica non
regge. Come esposto con pertinenza dal primo giudice, infatti, un automobilista
può a determinate condizioni superare un'intersezione quando il semaforo è
giallo, ma deve imperativamente fermarsi quando è rosso. Non si può dunque
porre sullo stesso piano l'automobilista che è passato con il giallo con quello
che è passato con il rosso. La chiave di ripartizione scelta dal Pretore può
dunque rimanere invariata.
-
Per
quel che concerne il risarcimento dei danni, il Pretore ha accolto le richieste
degli attori nella misura di fr. 31'105.40, escludendo l'importo di fr. 2'100.-
per le spese di accompagnamento durante la degenza della vittima a Zurigo,
siccome non provato. Gli appellanti non negano, in sostanza, l'assenza di prove
al riguardo, ma sostengono che le spese di fr. 2'100.- affrontate dal fratello
della vittima non sono mai state contestate e che quindi il Pretore doveva
ammetterle. Ora, la convenuta si era opposta nella sua risposta alle pretese
degli attori, rilevando che le stesse non erano documentate (act. II, ad 5,
pag. 11). Spettava quindi agli attori provare la reale consistenza delle loro
spese. Essi hanno invero addotto che la cifra di fr. 2'100.- regge a una stima,
tenuto conto del costo delle trasferte e della permanenza del fratello per tre
settimane a Zurigo (doc. N). Se non che, la stima degli attori sui costi da
loro sopportati non costituisce di per sé una prova e agli atti manca qualsiasi
indicazione concreta sui costi delle trasferte e sulle loro modalità. Gli
appellanti erano del resto consci già al momento delle prime trattative
dell'impossibilità di portare la prova delle spese di accompagnamento, come
esplicitamente ammesso nella lettera a suo tempo inviata al patrocinatore della
convenuta (doc. N). Non si comprende dunque per quale motivo insistano nel
riproporre in appello una pretesa sprovvista di ogni supporto probatorio.
-
Gli
appellanti contestano l'ammontare dell'indennità per torto morale in loro
favore, fissata dal Pretore in fr. 30'000.- per la madre, fr. 20'000.- per il
padre e fr. 7'000.- per il fratello, e rivendicano il versamento di
un'indennità di fr. 35'000.- per ciascun genitore e di fr. 15'000.- per il
fratello, senza alcuna riduzione, vista l'assenza di colpa della vittima. Ora,
il Pretore ha statuito sul torto morale facendo uso del suo libero
apprezzamento (cfr. consid. 3), con la conseguenza che l'autorità di appello
può riesaminare il suo giudizio solo se la decisione è manifestamente ingiusta
o iniqua. Gli appellanti non si sono confrontati con le articolate motivazioni
del Pretore sulla commisurazione dell'indennità per torto morale (sentenza
impugnata pag. 11) e si sono limitati a sostenere in questa sede che l'importo
da loro rivendicato rientra nella norma e che si deve tener conto della gravità
della colpa dell'investitore. In altre parole, gli attori non sostengono che le
cifre attribuite dal Pretore sono manifestamente insostenibili tenuto conto
delle circostanze del caso. La circostanza che una somma superiore a quella
accordata possa rientrare nella norma non denota una manifesta iniquità
nell'apprezzamento eseguito dal primo giudice (cfr. le cifre di base per la
perdita di un figlio e di un fratello in: Klaus Hütte, Die Genugtuung,
I/34 e 35) e la censura si rivela sprovvista di fondamento.
-
Infine,
gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento alla madre della vittima
di un'indennità di fr. 25'000.- per il torto morale causato dal trauma
psicologico riportato in seguito alla morte del figlio. In concreto il Pretore
ha invero riconosciuto che la madre della vittima pativa un particolare e
accresciuto dolore e proprio per tale circostanza le ha attribuito un'indennità
per torto morale di fr. 30'000.-, superiore di fr. 10'000.- a quella
riconosciuta al padre (sentenza, pag. 11). Gli attori insistono nel pretendere
un'indennità aggiuntiva per torto morale di fr. 25'000.- adducendo che la madre
ha subito un danno diretto alla propria salute psico-fisica in seguito alla
morte del figlio. A prescindere dalla proponibilità della pretesa di un
risarcimento del danno da trauma in aggiunta al torto morale, agli atti non vi
è alcuna perizia sulle condizioni valetudinarie dell'attrice e non si sa in
particolare quale fosse il suo stato di salute prima dell'incidente occorso al
figlio. Il medico curante ha deposto di seguirla dal giorno dei funerali del
figlio e di non poter quindi dire quale fosse il suo stato di salute
precedente: "Confermo che la signora __________ soffre di problemi fisici
ma non sono in grado di dire con certezza se siano attribuibili al sinistro, e
ciò in quanto non conoscevo la signora prima di questo evento" (audizione
__________ s, del 2 aprile 1998, act. VII). Gli attori non hanno provato
l'esistenza di un danno alla salute psico-fisica della madre della vittima in diretta
connessione con l'incidente, con la conseguenza che la loro pretesa di un torto
morale per il trauma diretto deve essere respinta.
Ne deriva
che l'appello deve essere respinto in ogni suo punto, con la conferma della
sentenza impugnata.
- La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e gli attori sopportano quindi gli oneri processuali di appello,
con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili di
questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello
31 gennaio 2003 di __________, __________ e __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'750.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
1'800.-
anticipati
dagli attori, rimangono a loro carico in solido, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, l'importo di fr. 5'000.- per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
- avv. __________, __________, __________
- avv. __________ o, __________, __________o
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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