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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.193
Data decisione, Autorità:
10.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.193
Lugano
10 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 24
ottobre 2003, presentata nei confronti del Pretore del distretto di __________,
avv. __________, da
dr. __________
rappr. dall'avv.
nell’ambito della causa -inc. n. EF.2003.01525 di
quella Pretura- da lui promossa con petizione 30 settembre 2003 contro
rappr. dall'avv. dr. __________
volta ad accertare il suo diritto di proprietà su
tutti i beni siti a __________, sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28
aprile 2003.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in
diritto
che
con petizione 30 settembre 2003 il dr. __________ ha convenuto in lite
__________ con un'azione di rivendicazione ex art. 107 e 109 LEF, chiedendo in
sostanza che fosse accertato il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati
il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003 presso l'abitazione dei signori
__________ e __________ a __________;
che
con l'istanza 24 ottobre 2003 che qui ci occupa l'attore ha chiesto la ricusa
del giudice adito, ovvero il Pretore del distretto di __________, avv.
__________, rilevando che quest'ultima, nell'ambito di due precedenti cause ex
art. 278 LEF promosse nei confronti della qui convenuta da __________ e
__________ (inc. n. OS.2002.13/14), che a quel momento si erano opposti al
sequestro dei beni siti presso la loro abitazione a __________, adducendo come
i beni in questione appartenessero in realtà al qui attore, si era già espressa
per l'infondatezza di quella tesi;
che
la convenuta, con osservazioni 3 novembre 2003, ha escluso l'esistenza nella
concreta fattispecie di motivi giustificanti la ricusa del Pretore, mentre
quest'ultima, con scritto 6 novembre 2003, si è rimessa al giudizio della
scrivente Camera;
che
giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario tra
l'altro nei casi in cui questi sono esclusi;
che
in base all’art. 26 lett. c CPC -fatte salve altre fattispecie che qui non
ricorrono- ogni giudice è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni, e
dunque può essere ricusato, se ha dato un referto nella causa oppure ancora se
ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo;
che
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il motivo di ricusa del
giudice, per aver giudicato in una precedente causa (art. 26 lett. c CPC),
presuppone che si tratti di una cognizione attinente lo stesso procedimento, il
che tuttavia non si verifica quando il medesimo giudice si è in precedenza
occupato di un procedimento che, pur interessando le stesse parti e lo stesso
oggetto, si limita ad un giudizio sommario o cautelare basato sulla
verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 27
CPC);
che
nel caso di specie la causa di opposizione al sequestro di cui agli inc. n.
OS.2002.13/14, su cui il Pretore ha già avuto modo di pronunciarsi, costituisce
per l'appunto una procedura sommaria (art. 20 LALEF), basata sulla semplice
verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 44 ad art. 20 LALEF; Gilliéron,
Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 135), mentre quella
ora pendente, oltre a non concernere le stesse parti, è retta dalla procedura
accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), nell'ambito della quale il giudice, in forza
del rimando alle disposizioni della procedura ordinaria contenuto all'art. 399
CPC, gode invece di pieno potere cognitivo, per cui non si è in definitiva in
presenza di una cognizione attinente lo stesso procedimento (identica soluzione
nella sentenza IICCA 18 maggio 1982 in re B./R., citata in Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 34 ad art. 27 CPC, ove lo stesso giudice si era visto confrontato
con un'istanza di sequestro ex art. 272 v.LEF e con la successiva azione di
riconoscimento di debito giusta l'art. 278 cpv. 2 v.LEF);
che
non essendo adempiute le condizioni per l'applicazione degli art. 26 lett. c e
27 CPC, l’istanza di ricusa deve pertanto essere respinta, siccome infondata;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 26
e segg. CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 24 ottobre 2003 del dr. __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 180.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 200.-
da
anticiparsi dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 200.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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