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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.191
Data decisione, Autorità:
06.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.191
Lugano
6 novembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00236
della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con istanza di
sfratto 2 ottobre 2003 da
tutti rappr. da __________
contro
che il Pretore ha accolto, con decreto 29 ottobre
2003, ordinando alla convenuta di mettere immediatamente a libera disposizione
degli istanti gli spazi occupati nell'immobile part. n. __________RFD di
__________, in Via __________, e meglio il deposito-negozio di mq 90 al
sottosuolo, il negozio di mq 121 al pianterreno, il negozio di mq 200 al primo
piano, due parcheggi al livello -1 e un parcheggio al livello -2
nell'autorimessa sotterranea e una vetrina nell'area esterna;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 della
convenuta;
Considerato
in fatto e in
diritto:
che
con giudizio 29 ottobre 2003 il Pretore, preso atto che l'istanza si fondava
sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19 agosto 2002 (doc.
_) nonché sulla notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 28 luglio
2003 (doc. _), ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dall'ente
locato;
che
con scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 la convenuta ha chiesto il
conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame "affinché possano
essere condotti a termine i dibattimenti ancora in corso con la controparte e
affinché ci sia consentita una preparazione adeguata all'esecuzione della
sentenza nel periodo previsto dopo la sua presa di conoscenza";
che
lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per eventuali osservazioni;
che,
in effetti, la convenuta non pretende in alcun modo che il giudizio con cui il
Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato e dunque da riformare o da
annullare;
che
in tali circostanze la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo alla
sua impugnativa non può assolutamente trovare accoglimento, siccome del tutto
fine a sé stessa;
che
nella misura in cui la convenuta sembra invece pretendere la concessione di un
termine più ampio per trovare un accordo con la controparte rispettivamente per
organizzare la liberazione dell'ente locato, la stessa deve pure essere
disattesa, in quanto il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è
previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 9 ad art. 508);
che
l'appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle
particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di
giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e
segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 di __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a: - avv. __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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