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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.179
Data decisione, Autorità:
17.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.179
Lugano
17 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.256
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 settembre 2003
da
AO1
rappr. da RA1
contro
AP1
in materia di contratto di lavoro (riconsegna di
oggetti e beni da parte del lavoratore) che il Pretore, con sentenza 7 ottobre
2003, ha parzialmente accolto ordinando al convenuto di riconsegnare alla ditta
istante tutte le chiavi della ditta, le chiavi della casella postale e l'autovettura
Lexus IS 200 targa __________.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello
20 ottobre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente l'istanza di controparte mentre questa, con osservazioni 28
ottobre 2003, chiede la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza
pretorile.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il
Pretore, dopo aver osservato che il lavoratore, ai sensi degli art. 321a e 321d
CO, deve osservare le direttive generali e le istruzioni particolari che gli
vengono date dal datore di lavoro, ha ritenuto provata la proprietà
dell'istante sull'autovettura Lexus, a suo tempo consegnata al dipendente per
le necessità della sua attività lavorativa, ed ha ordinato a quest'ultimo,
sussistendo tra le parti al momento della decisione ancora il contratto di
lavoro pur assente il dipendente per malattia, di riconsegnarla;
che
altrettanto ha fatto per le chiavi dell'ufficio e della casella postale che
appartengono pacificamente alla datrice di lavoro;
che il
convenuto, con l'appello, afferma che nulla prova che egli sia in possesso
delle chiavi reclamategli, circostanza contestata in sede di udienza di
discussione, e che l'autovettura Lexus gli è stata donata percui nulla deve
restituire;
che, per
quanto riguarda le chiavi, l'appellante si pone in contraddizione con le
argomentazioni addotte, prima dell'inoltro della procedura giudiziaria, quando
chiesto di restituire le chiavi rispose, tramite il suo legale, che, siccome
ancora dipendente dell'istante, egli le teneva per sé appunto in tale funzione
e senza, invece, minimamente accennare al fatto di non disporne (cfr. lettera
doc. 3);
che, con
riferimento all'autovettura, l'istante ha dimostrato documentalmente (doc. C)
di essere la titolare del permesso di circolazione e quindi di godere
dell'indizio di esserne proprietaria (Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenver- kehrsrechts, 1984, Band I N. 141 e seg.) che non
può essere intaccato dall'affermazione, rimasta tale, dell'appellante che
l'autovettura gli era stata donata, non potendo dimostrare ciò il fatto che la
poteva usare anche per scopi privati;
che ne
discende come l'appello debba essere respinto con il carico di indennità
ripetibile all'appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L'appello 20 ottobre 2003 di AP1 è respinto.
-
Non
si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà alla controparte Fr. 500.- per
ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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