AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.170
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.170
Lugano
18 agosto
2004//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.396
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24
giugno 2002 da
APPE1
rappr. dall'
RAPP1 Agno
contro
APPO1
rappr. dall'
RAPP2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Fr. 50’000.-,
domanda avversata dalla convenuta e che il
Pretore, con sentenza 18 settembre 2003, ha respinto.
Appellante l’attore che, con appello 9 ottobre 2003,
chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la convenuta, con
osservazioni 10 novembre 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta
di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. In data 3 febbraio 1999 è stato perfezionato fra la APPO1 e il
signor __________ un contratto di assicurazione con prestazione in caso di
decesso di Fr. 50'000.-. Il contratto ha avuto inizio il 1° marzo 1999, con
scadenza 1° marzo 2003. Il premio annuo era di Fr. 1'064.20 (polizza di
previdenza no. __________; doc. G). Lo stipulante è deceduto il 17 aprile 2001
(doc. A) a causa di un carcinoma al fegato. L’11 luglio 2001 l’esecutore
testamentario del fu __________ si è rivolto all’assicurazione per chiedere il
versamento della prestazione assicurata in favore di un conto presso la Banca
dello Stato del Cantone Ticino (doc. W), la quale del resto deteneva in pegno la
suddetta polizza (doc. I, J, K e T). Raccolta la documentazione medica sulla
causa del decesso e sulle malattie pregresse (doc. 6, 8 e Y) l’assicurazione,
con scritto 30 agosto 2001 ha rescisso il contratto per reticenza (doc.DD),
adducendo che l’assicurato al momento della conclusione del contratto non
menzionò di essere affetto di “epatopatia cronica” insorta nel 1995
(doc. FF e documentazione ottenuta in via di edizione).
B. Con petizione 24 giugno 2002 APPE1, ritenendosi il beneficiario
della prestazione assicurata, ha convenuto in giustizia la APPO1 chiedendo la
condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Fr. 50'000.-. Per l’attore
il signor __________r avrebbe risposto con esattezza a tutte le domande che
erano state poste dall’assicurazione. I leggeri rialzi delle transaminasi del
fegato diagnosticati nel 1995 non potevano suscitare alcun allarme per
l’assicurato, perché questa disfunzione poteva essere tenuta sotto controllo
con una semplice dieta. Costui non era quindi tenuto a dichiarare nel
questionario sullo stato di salute questo disturbo. Infine ha rilevato che il
contratto qui in contestazione, altro non era se non il rinnovo di uno
precedente stipulato nel 1989, ove le affezioni al fegato dovevano essere
menzionate nel formulario, a differenza di quello che gli era stato sottoposto
nel 1999. Da ultimo egli ha eccepito che la risoluzione del contratto è
avvenuta intempestivamente.
Alla petizione si è opposta la APPO1, la quale, dopo aver eccepito
la carenza di legittimazione dell’attore, ha precisato che la rescissione del
contratto è avvenuta tempestivamente, stante che il rapporto del medico curante
dell’assicurato è pervenuto all’assicurazione il 17 agosto 2001. Per
l’assicurazione il signor __________ avrebbe omesso di dichiarare al momento
della conclusione del contratto che egli era affetto dal virus dell’epatite B
cronica.
C. Con sentenza 18 settembre 2003 il Pretore ha respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione dell’attore rilevando che il signor APPE1 era stato designato
dal de cujus beneficiario della polizza assicurativa per testamento. Dopo aver
richiamato i principi giurisprudenziali che governano l’istituto della
reticenza, il Pretore ha accertato che il signor __________ non era affetto da
un’epatite B cronica, ma era semplicemente portatore sano dell’Hbs antigene, in
un contesto in cui vi era un basso rischio di contrarre l’epatite B cronica.
Nondimeno il quadro sanitario non era tale da considerare questa patologia una
“geringfügige Indisposition”. Il suo stato di salute lo induceva ad
osservare delle cautele nella sfera sessuale per evitare di trasmettere il
virus. V’era altresì il rischio – seppur minimo - di contrarre l’epatite B
cronica e il tumore al fegato che ha portato al decesso dell’assicurato. __________
era informato del suo stato di salute già dalla fine di luglio del 1995,
allorché fu scoperto che egli era portatore del virus dell’epatite B. In queste
circostanze egli non poteva rispondere con un no alle domande
dell’assicurazione volte a sapere se egli soffriva di disturbi particolari (la
no. 9), rispettivamente se si fosse o meno sottoposto a degli esami clinici
speciali (la no. 11), come pure per aver evidenziato che nel 1996 si era
sottoposto ad un solo controllo generale, anziché ad esami specifici che
avevano riscontrato dei valori sopra la norma delle transaminasi. Il fatto che
l’assicurato avesse menzionato nel formulario sul suo stato di salute il
nominativo del suo medico curante è circostanza irrilevante, perché
l’assicuratore non aveva motivo di dubitare dell’esattezza delle sue
dichiarazioni. La controversa polizza di assicurazione non poteva essere intesa
come un rinnovo di una precedente che era venuta a scadenza il 1° marzo 1999.
Si trattava di due contratti indipendenti uno dall’altro. Da ultimo ha
stabilito che la risoluzione del contratto era avvenuta tempestivamente,
ritenuto che l’assicurazione era venuta a conoscenza dell’epatopatia cronica
del signor __________ solo il 13/17 agosto 2001.
D. Contro il premesso giudizio si è aggravato in appello il signor
APPE1, adducendo che l’assicuratore non ha recato la prova di aver risolto il
contratto entro le quattro settimane dalla conoscenza del motivo della
reticenza. La conoscenza della morte del de cujus per l’assicurazione risale al
più tardi al 2 luglio 2001, mentre la dichiarazione di rescissione del
contratto, di data 30 agosto 2001, è successiva di ben 8 settimane alla
conoscenza della morte dell’assicurato. Per il ricorrente l’espressione
utilizzata nel formulario sullo stato di salute dell’assicurazione “altri
disturbi non elencati” non era sufficientemente precisa per determinare la
reticenza del proponente, perché nella proposta assicurativa precedente del
1989 le malattie al fegato erano menzionate, mentre in quello del 1999 no. Per
l’assicurazione i disturbi al fegato non potevano essere considerati
soggettivamente dei fattori di rischio. L’assicurazione avrebbe peraltro potuto
operare quegli accertamenti esperiti dopo il decesso del signor __________
prima di concludere il contratto. Il ricorrente soggiunge che l’assicurato,
rispondendo al quesito no. 9 aveva risposto correttamente, perché egli non
aveva contratto nessuna delle affezioni annoverate nel formulario. Il disturbo
dell’assicurato era trascurabile, perché sono comuni alla gran parte della
popolazione. Costui era solo portatore sano dell’antigene HBS e questo stato
non poteva suscitare delle particolari attenzioni per lo stipulante. Non va
altresì misconosciuto che i sintomi della malattia che ha stroncato l’assicurato
sono apparsi solamente nel 2000, ossia dopo la conclusione del contratto. Dal
profilo oggettivo la documentazione medica agli atti fa riferimento ad una
lieve epatopatia cronica; a piccole patologie banali; ad un leggerissimo rialzo
dei valori delle transaminasi che rientravano nella norma con qualche
attenzione nella dieta. Il medico curante aveva prescritto al paziente dei
semplici controlli, senza prendere in considerazione il trattamento di questa epatopatia.
Le possibilità di sviluppo di questo disturbo in una epatite cronica, in una
cirrosi o in un carcinoma erano trascurabili. L’assicurazione non ha parimenti
dimostrato che, sapendo che l’assicurato era portatore dell’antigene HBS,
avrebbe rifiutato di concludere il contratto. Da ultimo sostiene che il
formulario sullo stato di salute era estremamente tecnico, dettagliato e
difficilmente comprensibile. Il fatto di aver sottaciuto un disturbo che mai
aveva preoccupato l'assicurato, non può così essere considerato una reticenza.
Con
tempestive osservazioni la convenuta ha postulato la reiezione del gravame
riprendendo le argomentazioni del Pretore. Eventuali controdeduzioni verranno
riprese, all’occorrenza, nei considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
- A norma dell’art. 4 LCA, il proponente deve dichiarare per
iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio
(cpv. 1). Sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla
determinazione dell’assicuratore a concludere il contratto o concluderlo a
determinate condizioni (cpv. 2). Lo sono in particolare i fatti in merito ai
quali l’assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise, non
equivoche (cpv. 3).
Se alla
conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato
inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l’assicuratore non è vincolato al contratto purché ne sia receduto entro
quattro settimane da quando ebbe cognizione della reticenza (art. 6 LCA).
Per fatti
ai sensi dell’art. 4 LCA si intendono tutti quegli elementi che devono essere
presi in considerazione per l’apprezzamento del rischio e che possono servire
all’assicuratore per determinare l’estensione del rischio che deve essere
coperto, ovvero tutte quelle circostanze che permettono di stabilire se vi sono
dei fattori di rischio (DTF 118 II 336). In altri termini si tratta di
tutti quei fatti tali da influenzare, nel caso specifico, il sopraggiungere,
rispettivamente l’intensità e l’importanza del rischio, ossia di quei fatti che
fanno insorgere il rischio, ma anche di tutti quelli che permettono di
concludere retrospettivamente all’esistenza di un rischio (Nef, Basler
Kommentar, VVG, n. 12 all’art. 4).
L’assicurato
ha un obbligo di dichiarazione solo in relazione al questionario o alle domande
scritte formulate dall’assicuratore (art. 4 cpv. 1 LCA). Costui deve dichiarare
i fatti che gli sono conosciuti o che devono essere a lui noti al momento della
conclusione del contratto (art. 4 cpv. 1 in fine LCA). Secondo la
giurisprudenza non occorre adottare un criterio prettamente soggettivo, né
tantomeno uno esclusivamente oggettivo per determinare se il proponente ha
violato o meno il suo obbligo di informare, il quale viene valutato senza
riguardo ad un’eventuale colpa del proponente. Ciò che è decisivo è stabilire
se e in quale misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta
erronea all’assicuratore, avuto riguardo alla conoscenza che egli aveva della
situazione e, all’occorrenza, dalle informazioni che gli erano state rilasciate
da persone qualificate. L’assicurato deve chiedersi seriamente se esista un
fatto che possa ricadere nel novero delle domande che sono state poste
dall’assicuratore. Il proponente soddisfa questo obbligo se egli dichiara oltre
ai fatti che gli sono noti senza particolari riflessioni, anche quelli che non
possono sfuggirgli riflettendo seriamente sui quesiti che gli sono stati posti
(DTF 118 II 337; 116 II 341 consid. 1c.; Nef,
op. cit., n. 26 all’art. 4; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3a ed.
pag. 251 segg.). Colui che sottace dei disturbi
sporadici e passeggeri che poteva ragionevolmente e in buona fede considerare
senza importanza per la valutazione del rischio, senza tener conto di una causa
di ricaduta o di sintomi di una malattia imminente acuta, non viola il suo
obbligo di informazione (DTF 116 II 340 consid. 1b e rif.). Per
stabilire se una domanda posta dall’assicuratore è precisa e non equivoca ai
sensi dell’art. 4 cpv. 3 LCA, occorre interpretarla secondo il principio
dell’affidamento (DTF 116 II 338; 101 II 344 consid. 2b). Se una domanda
è stata formulata dall’assicuratore, il fatto sul quale essa porta è reputato
importante (art. 4 cpv. 3 LCA). L’assicurato può non di meno capovolgere questa
presunzione, recando la prova che l’assicuratore avrebbe comunque concluso il
contratto alle condizioni previste se non avesse conosciuto il fatto omesso o
indicato erroneamente (DTF 99 II 67; 92 II 352 consid. 5). In altri
termini costui deve provare che la falsa o inesatta dichiarazione di questo
fatto non avrebbe influenzato la determinazione dell’assicuratore a concludere
il contratto alle condizioni convenute (Nef, op. cit., n. 56 all’art. 4;
Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 141 all’art. 4).
- In concreto l’appellante non può ragionevolmente contestare in buona
fede la reticenza del fu signor __________. Alle domande sullo stato di salute
prima di perfezionare il contratto di assicurazione, il signor __________ alla
domanda n. 9 “ ha già sofferto di artrosi, malattie degli occhi … omissis …
oppure altre malattie o disturbi non elencati”, ha risposto negativamente.
In questo modo ha parimenti risposto al quesito n. 11 per il quale veniva chiesto
al proponente se egli era stato sottoposto ad “esami medici speciali che non
hanno avuto risultati normali (radiografie, ECG, test SIDA, esami dell’urina e
del sangue o altri esami specifici)”. Alla domanda n. 14, ove veniva
chiesto al proponente quale fosse stata l’ultima consultazione, egli rispose: “1996
controllo generale”.
2.1. Orbene, diversamente da quanto pretende l’appellante, questi quesiti
non sono né ambigui, né equivoci, né tantomeno così tecnici da non poterne
capire il senso o la portata. Il quesito n. 11 faceva riferimento non solamente
alle malattie, ma anche a disturbi che non necessariamente erano stati
annoverati nell’elenco. __________ non fece menzione alcuna del suo disturbo al
fegato, il quale era già stato diagnosticato nel luglio del 1995 dai medici
dell’ospedale regionale di Lugano (allegato al doc. 7). Come ha ricordato
diligentemente il Pretore, __________ era portatore dell’Hbs antigene e gli era
stato consigliato di eseguire dei controlli, come pure di eventualmente vaccinare
il suo partner dall’epatite B. Gli esami eseguiti nel 1996 e negli anni
successivi (1999) mostravano dei leggeri rialzi delle transaminasi che
rientravano rapidamente nella norma con qualche attenzione nella dieta
alimentare (doc. 7; teste __________ __________, verbale di udienza 30 aprile
2003). Per il medico curante __________ aveva “sviluppato delle
infiammazioni croniche ma con dei momenti di normalizzazione delle sue transaminasi”,
nonostante “i rischi di sviluppare una patologia più grave erano molto
limitati”, ossia “vi era una piccolissima possibilità che il paziente
“sviluppasse un’epatite cronica”. Il disturbo alla salute era però cronico
e il medico aveva suggerito al suo paziente di eseguire dei controlli, i quali,
anch’essi, non sono stati segnalati all’assicurazione, benché il questionario
che è stato sottoposto all’assicurato lo esigesse. La domanda n. 11 del
formulario sullo stato di salute che è stato sottoposto al proponente
richiedeva infatti se egli era stato sottoposto ad esami specifici del sangue
che non avevano “avuto risultati normali”(doc. 5). La risposta non
poteva essere altro che positiva, atteso che le transaminasi di __________
erano tenute costantemente sotto controllo e che le stesse avevano evidenziato
dei valori leggermente superiori alla norma. Del pari era inesatto riferire
all’assicurazione che l’ultimo controllo effettuato nel 1996 era “generale”
(doc. 5 risposta n. 14). Già a quell’epoca gli accertamenti erano mirati
soprattutto a tenere sotto controllo i valori del fegato, i quali avevano
indotto il dott. __________ __________ ad accertare le cause di questi
disturbi. Stante questo quadro clinico che era noto al proponente, costui non
poteva ragionevolmente e in buona fede ritenere che il suo disturbo – ormai cronico
– fosse sporadico, passeggero e senza importanza al fine della valutazione del
rischio per poterlo sottacere all’assicurazione. Come ha precisato il Pretore,
il fatto che questa patologia gli imponeva di vivere con morigeratezza per
evitare che i valori delle transaminasi aumentassero, come pure che egli doveva
adottare delle cautele a livello sessuale per evitare di trasmettere il virus
dell’epatite B, erano motivi sufficienti che lo avrebbero dovuto indurre ad
informare l’assicurazione. Non va poi misconosciuto che un rischio, seppur
minimo, di contrarre patologie più serie (epatite cronica), non era escluso.
2.2. L’appellante
sostiene che l’aver sottaciuto questi fatti non è rilevante, perché nel
questionario precedente e concernente la polizza n. __________conclusa il 19
aprile 1989 e scadente il 1° marzo 1999 (doc. O), una domanda sulle malattie
dell’apparato digerente e segnatamente sul fegato era stata posta al proponente
(doc. N punto 10.3), mentre nulla è stato chiesto in quella qui in contestazione.
Ciò significava che le malattie al fegato non potevano essere ritenute di
alcuna utilità per l’assicurazione al fine di valutare l’estensione del
rischio. Il nuovo contratto non sarebbe poi stato altro che il rinnovo della
polizza precedente. La critica è priva di fondamento, perché il questionario
sullo stato di salute che è stato sottoposto al proponente nel 1999 chiedeva
delle informazioni non solo sulle malattie, ma anche su eventuali disturbi alla
salute. Parimenti esso chiedeva all’assicurato di determinarsi non solo sulle
affezioni e i disturbi che erano stati indicati sul formulario, ma anche su
altri che erano noti al proponente. In concreto non si può neppure ritenere che
al contratto perfezionato nel 1999 ineriva natura di rinnovo del negozio
precedente concluso nel 1989. La durata è un elemento essenziale del contratto
e, essa era determinata. Il contratto d’assicurazione spiegava i suoi effetti
dal 1° marzo 1989 sino al 28 febbraio 1999. La sua durata era di 10 anni e, per
legge, era impossibile che il contratto potesse prorogarsi sino al 1° marzo
2003. A norma dell’art. 47 LCA il patto di tacita rinnovazione ha effetto per
un solo anno. L’assicurazione, in considerazione dello stato di salute
dell’assicurato, ma soprattutto dell’età e dell’inflazione nel frattempo
intervenuta, ha aumentato il premio di assicurazione annuo da fr. 859.-- (doc.
O) a Fr. 1'064.20 (doc. G). Anche la sua durata non era più di 10 anni, ma di
soli 5. Del resto dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare
che la modifica del premio e della durata comporta la conclusione di un nuovo
contratto e non una semplice modifica della polizza (Carré, op.cit. pag.
117 all’art 2). Il nuovo contratto era quindi indipendente da quello pregresso
e l’assicurato era tenuto a fornire all’assicurazione tutti quegli elementi
essenziali, che lui, in parte, ha sottaciuto.
2.3. L’appellante sostiene ancora che l’assicurazione non avrebbe
dimostrato che se un assicurato avesse segnalato in buona fede di essere
portatore sano dell’antigene HBS avrebbe rifiutato la polizza. Questo
argomento, proposto per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321
lett. b CPC). Per completezza occorre comunque rilevare che, come si è
ricordato qui sopra, l’onere della prova competeva all’assicurato e non
all’assicurazione. Agli atti non v’è però alcun indizio dal quale si può
arguire che la convenuta avrebbe comunque concluso il contratto alle condizioni
previste se avesse saputo del disturbo al fegato cui era affetto l’attore.
- Rimane da esaminare se la convenuta si è avvalsa tempestivamente
della reticenza. L’appellante sostiene che il signor __________ è deceduto il
17 aprile 2001 e l’assicurazione è venuta a conoscenza della sua morte al più
tardi il 2 luglio 2001, ossia ben oltre le 4 settimane fissate dall’art. 6 LCA.
Per il Pretore la convenuta sarebbe venuta a conoscenza delle affezioni del
convenuto solamente il 13/17 agosto 2001. Col che il termine di 4 settimane
sarebbe stato rispettato.
3.1. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale
l’assicuratore non è vincolato al contratto, purché ne sia receduto entro 4
settimane da quando ebbe conoscenza della reticenza (art. 6 LCA). Si tratta di
un termine di perenzione e la risoluzione del contratto può intervenire anche
dopo la sopravvenienza del sinistro. Il rispetto del termine deve essere
provato dall’assicuratore (DTF 118 II 338 consid. 3). Secondo la
sentenza appena citata, la conoscenza della reticenza non è fatta dipendere
dalla data in cui l’assicurazione avrebbe potuto conoscere il motivo della
reticenza prestando una certa attenzione e diligenza. Dei semplici sospetti che
potrebbero indurre la compagnie assicurative a verificare le dichiarazioni del
proponente e assicurato non sono sufficienti. Il termine inizia a decorrere
solo quando l’assicuratore è completamente orientato su tutti i punti che
vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché egli ne ha una conoscenza
effettiva; dei semplici sospetti sono insufficienti (DTF 119 V 287/288;
118 II 340; 116 V 229 consid. 6a; 109 II 160 consid. 2a). Col che si deve
ritenere che il termine inizia a decorrere in questi casi quando tutte le
questioni mediche sono state chiarite (Carré, op. cit. pag. 150 all’art.
6). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di prendere
conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un abuso
di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118
II 340 consid. 3c).
3.2. Dalla lettura degli atti non traspare alcun elemento dal quale si
può ritenere che l’assicurazione è venuta meno agli obblighi che discendono
dalla buona fede e il ricorrente nemmeno lo pretende. In concreto la convenuta
ha ricevuto l’attestato medico sui motivi del decesso del signor __________ il
3 agosto 2001 (cfr. documentazione acquisita in via di edizione), benché il
modulo fosse stato compilato il 16 luglio 2001 dal dott. __________ (doc. Y).
La ricezione di questo documento indusse l’assicurazione ad approfondire il
caso, sottoponendo al dott. __________ __________ (medico curante del defunto),
il 9 agosto 2001, una serie di domande tese a sapere quando era insorta la
malattia al fegato (doc. 6). Il questionario fu compilato dal medico il 13
agosto 2001 e l’assicuratore lo ha ricevuto il giorno 17 agosto 2001. Fatte
queste premesse è a partire da questa data che l’assicuratore ha avuto tutte le
informazioni necessarie per avvalersi della reticenza. La conoscenza della data
della morte dell’assicuratore non era sufficiente per conoscere il motivo della
reticenza (inizio del mese di luglio 2001), né dall’assicurazione si poteva
pretendere che essa agisse più speditamente per approfondire il caso prima di
erogare al beneficiario la prestazione assicurata. La risoluzione del
contratto, intervenuta con lettera del 30 agosto 2001 (doc. DD) è quindi
tempestiva, perché è giunta nella sfera giuridica del destinatario il 5
settembre 2001 (doc. EE), ossia entro le 4 settimane prescritte dalla legge.
- L’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto con carico
di spese e ripetibili all’appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
9 ottobre 2003 del signor __________ APPE1
è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 650.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
700.-
già
anticipate dall'appellante sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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