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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.120
Data decisione, Autorità:
14.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.120
Lugano
14 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'istanza di rettificazione 30
luglio 2003 di
rappr. dall'avv.
dott. __________
nei confronti della sentenza 17 luglio 2003 (inc. n.
12.2003.00118), con cui la scrivente Camera ha respinto il ricorso 15 luglio
2003 da lei presentato avverso la decisione 23 giugno 2003 della Sezione del
registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro di
commercio, Bellinzona;
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
che
l'istante chiede in questa sede che la sentenza 17 luglio 2003 venga
rettificata laddove il suo patrocinatore, __________, era stato indicato con il
solo titolo di avvocato e non anche con quello universitario di dottore;
che la
sentenza in questione, emanata da questa Camera in forza dell'art. 6 Lcant RC,
prevedeva l'applicazione della legge di procedura per le cause amministrative
(LPamm);
che
giusta l'art. 40 LPamm quando in una decisione si riscontrino dispositivi
ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di
calcolo, l'Autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li
rettifica;
che in
base al tenore letterale di questa disposizione, l'istanza in questione,
finalizzata più che altro a rettificare l'intestazione della sentenza, dovrebbe
già essere dichiarata inammissibile;
che in
ogni caso, quand'anche la possibilità di correzione potesse essere estesa anche
agli errori nell'intestazione della sentenza -come del resto previsto dall'art.
339 CPC- l'argomentazione addotta dall'istante non potrebbe giustificare
l'accoglimento dell'istanza di rettificazione;
che in
effetti la sentenza in questione non contiene alcun errore di redazione,
essendo del tutto pacifico che il patrocinatore dell'istante, identificabile
senza ambiguità, disponga del titolo di avvocato;
che ad
ogni buon conto il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare,
pronunciandosi sulla medesima censura sollevata dalla patrocinatrice
dell'istante, che la mancata indicazione da parte dei giudici cantonali del suo
titolo di dottore rappresentava unicamente una forma redazionale che non
significava nulla e in particolare non aveva l'effetto di toglierle quel titolo
(sentenze ICCTF 7 ottobre 2002, 1P.455/2002 e IICCTF 2 maggio
2003, 2P.36/2003), sicché nemmeno vi è un motivo legittimo per ottenere la
rettifica della sentenza redatta con quelle modalità;
che
l'istanza, volta in definitiva a completare -oltretutto in maniera
giuridicamente irrilevante- la sentenza piuttosto che a rettificare un errore
in essa contenuta, deve pertanto essere dichiarata irricevibile, con accollo
all'istante della tassa di giustizia e delle spese;
che
l'emanazione di questo giudizio non modifica i termini d'impugnazione della
sentenza d'appello, già indicati in calce a quest'ultima (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 339);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L'istanza di rettificazione 30 luglio 2003 di __________ è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono
a carico dell'istante.
-
Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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