AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.119
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.119
Lugano
11 agosto
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. CN.2002.43
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- in materia di riconoscimento
di decisione estera, promossa con istanza 8 agosto 2002 da
rappr. dallo
studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l'istante ha chiesto che la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di
Roma fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e che il Pretore,
con decisione 16 agosto 2002, ha accolto, pronunzia che questa Camera, in
parziale accoglimento dell'opposizione ad exequatur 25 ottobre 2002 della
controparte, ha parzialmente riformato con sentenza 1° luglio 2003 (inc. n.
12.2002.184);
ed ora sulla
domanda di revisione 14 luglio 2003 dell'istante, avversata dall'opponente
con risposta 31 luglio 2003;
richiamata
la decisione 18 luglio 2003 con cui il presidente di questa Camera ha respinto
la richiesta dell'istante volta a conferire l'effetto sospensivo al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 16 agosto 2002 il Pretore, in accoglimento
dell'istanza 8 agosto 2002 di __________, ha riconosciuto e dichiarato
esecutiva giusta gli art. 26 segg. e 31 segg. CL la sentenza 14 giugno 2001
della Corte di appello di Roma, che condannava __________ a pagare alla parte
istante € 109'747.– (pari a fr. 159'847.–) come pure a fornire garanzia (in via
subordinata a pagare) a concorrenza della somma di € 506'586'116.90 (pari a fr.
737'842'679.–) oltre interessi, ed ha nel contempo ordinato, quale
provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, il pignoramento provvisorio
fino a concorrenza di quegli importi di tutta una serie di beni di sua
proprietà che si trovavano presso terze persone, definendo infine in dettaglio
le modalità di esecuzione del pignoramento e le condizioni per la sua
decadenza;
che con sentenza
1° luglio 2003 la scrivente Camera ha parzialmente accolto l'opposizione ad
exequatur 25 ottobre 2002 di __________, riformando il giudizio di prime cure
nel senso che, in parziale accoglimento dell'istanza, era riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera solo quella parte della sentenza della Corte
di appello di Roma che obbligava l'opponente a pagare al __________ in
liquidazione, e ora, per cessione, all'istante, € 109'747.– (pari a fr.
159'847.–), ritenuto che quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL
veniva confermato l'ordine di pignoramento provvisorio dei beni dell'opponente
in esecuzione di un pagamento sino a concorrenza di fr. 159'847.–, invariate
–per quanto ancora necessario– le sue modalità di esecuzione e di decadenza, il
tutto, ponendo a carico dell'istante la tassa di giustizia e le ripetibili di
entrambe le sedi;
che con la domanda
di revisione 14 luglio 2003, che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare
quest'ultima sentenza nel senso di estendere a € 238'861.– la somma per cui era
ammesso l'exequatur e di ottenere la modifica delle condizioni poste per la
convalida delle misure cautelari, rilevando che su tali domande, da lei
chiaramente formulate nella procedura d'opposizione e oltretutto implicitamente
ammesse dalla controparte, i giudici cantonali, verosimilmente per una svista,
avevano omesso di pronunciarsi, ciò che concretizzava il motivo di revisione di
cui all'art. 340 lett. a, b e d CPC;
che con
osservazioni 31 luglio 2003 l'opponente ha postulato la reiezione del gravame
con argomentazioni, che, se del caso, verranno riprese nei prossimi
considerandi;
che giusta l'art.
37 n. 2 CL la decisione resa sull'opposizione –com'è pacificamente quella qui
impugnata– può, in Svizzera, costituire unicamente oggetto di un ricorso di
diritto pubblico davanti al Tribunale federale (cfr. pure Donzallaz, La
Convention de Lugano, Berna 1997, Vol. II, n. 3930);
che la dottrina è
concorde nel ritenere che i mezzi di ricorso previsti dagli art. 36 e segg. CL
costituiscono un sistema autonomo e completo, che non può essere integrato con
altri mezzi d'impugnazione del diritto nazionale (Guademet–Tallon, Les Conventions
de Bruxelles et de Lugano, Paris 1993, n. 396 p. 283; Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilprozessrecht, München 1997, n. 61 ad art. 31; Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, N. 2 ad art. 43 e N. 1
ad art. 44; Donzallaz, op. cit., n. 3933 e 3974), e ciò quand'anche il
diritto nazionale dovesse permetterlo (Gaudemet–Tallon, op. cit., n. 404
p. 290; Kropholler, op. cit., N. 2 ad art. 43; cfr. pure Rivista di
diritto internazionale privato e processuale 1982, p. 359, ove la Corte di
appello di __________ aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione per
revocazione di una decisione sull'opposizione, tra l'altro per il fatto che la
stessa, giusta all'art. 37 n. 2 CL, era censurabile in Italia solo mediante un
ricorso per cassazione, cfr. la terza argomentazione a p. 361);
che, in tali
circostanze, il giudizio sull'opposizione, qui impugnato, non può assolutamente
essere oggetto di un altro e diverso mezzo di impugnazione previsto dal diritto
cantonale, qual'è la domanda di revisione ex art. 340 CPC, per cui il gravame
deve senz'altro essere dichiarato inammissibile e come tale respinto senza che
sia possibile un suo esame nel merito;
che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi
Visti l'art. 37 n. 2 CL e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente
TG
dichiara e pronuncia:
I. La domanda di revisione 14 luglio 2003 di __________ è
irricevibile.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2'000.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 2'050.–
da anticiparsi da
__________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr.
3'000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster