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Numero d'incarto:
12.2002.91
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.91
Lugano
20 dicembre 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
OA.2001.00171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con
petizione 14 marzo 2001 da
e
entrambi rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con la quale è chiesta la condanna della parte
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 16'718.15 oltre interessi al 5% dal
18 settembre 2000 in materia di responsabilità degli enti pubblici che il
Segretario Assessore, con decisione 4 aprile 2002, ha respinto "per
incompetenza giurisdizionale".
Ed ora sull'appello 29 aprile 2002 degli attori che
chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia riconosciuta la competenza
giurisdizionale del Pretore a giudicare della domanda di petizione mentre la
controparte, con osservazioni 11 febbraio 2002, postula la reiezione
dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che gli attori hanno convenuto il Comune di __________ per ottenere
il risarcimento delle spese che hanno affrontato per l'organizzazione di una
disco-festa da tenersi al __________ a di __________ la cui utilizzazione è
stata, in un primo tempo, concessa dal Comune con formale autorizzazione
municipale e, in seguito, revocata;
che hanno
invocato la responsabilità del Comune sulla base della L sulla responsabilità
degli enti pubblici;
che il
primo giudice ha respinto la petizione dichiarandosi incompetente a decidere;
che
l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici (marginale
"competenza giudiziaria") prevede che "per le azioni contro
l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice
di procedura civile", dove, per giudice civile ordinario, si intende il
Giudice di pace o il Pretore a dipendenza delle competenze per valore (Scolari,
Diritto amministrativo, n. 1313);
che la
decisione del primo giudice di ritenersi incompetente, nella cui motivazione si
ritrovano argomentazioni che avrebbero eventualmente potuto condurre alla
reiezione della petizione nel merito, è quindi manifestamente errata poiché
contraria ad una chiara e incontestata disposizione positiva di legge;
che, di
conseguenza, la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul
problema della competenza, eccepita dalla parte convenuta, deve essere
riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto
ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia;
che le
spese e le ripetibili di prima sede, dovendosi ancora giudicare sul merito, non
sono assegnate mentre quelle d'appello sono a carico del convenuto che ha
insistito per la conferma del giudizio qui riformato;
Per i quali motivi
visto l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti
pubblici
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 29 aprile 2002 di __________ e __________ è accolto e di
conseguenza la decisione 4 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura
di Lugano è così riformata:
L'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Pretore è
respinta.
Non si prelevano tasse o spese.
-
La
tassa di giustizia (Fr. 300.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello,
già anticipati dagli appellanti, sono a carico del Comune di __________ che
verserà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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