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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.71
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.71
Lugano
20 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
AC.2001.00002 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
15/18 ottobre 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto
l’accertamento della sua proprietà sugli oggetti rubricati sotto i numeri da 1
a 36,38 a 42, 44 a 56, 58 a 66, 68 a 71, 73 a 133, 135 a 145 e 147 a 182,
dell’inventario per diritto di ritenzione 29 maggio 2001 dell’UEF del Distretto
di Leventina (verbale n. 2/2001), quindi la loro estromissione dal verbale e la
messa a disposizione della __________;
domanda avversata dal convenuto con risposta 30/31
ottobre 2001 e che il Pretore ha respinto con decisione 12 marzo 2002.
Appellante l'attrice, la quale con atto di appello 25
marzo 2002 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione;
mentre con osservazioni 18 aprile 2002 l’attrice
postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con contratto di locazione 26 luglio 1993 __________ ha dato in
locazione il __________ ad __________ alla __________, per una durata di cinque
anni con rinnovo tacito per ulteriori tre anni ad una pigione mensile iniziale
di fr. 5'000.-- , fr. 5'500.-- per il quarto anno e fr. 6'000.-- per il quinto
(doc. 1). Parallelamente al contratto di locazione il locatore ha venduto alla
__________ l’inventario del Ristorante al prezzo di fr. 50'000.-- (doc.A, p.to
23). Con successivo accordo la locazione è stata rinnovata e la pigione ridotta
(doc. 2). L’esercizio pubblico ha conosciuto serie difficoltà finanziarie e,
attraverso il responsabile del proprio ufficio di revisione, la __________ ha
venduto, con contratto 4 settembre 2000 (doc. C), l’inventario del ristorante
alla __________ al prezzo di fr. 50'000.-- : nel contratto le parti hanno
concordato che i beni oggetto dell’inventario venivano lasciati nell’esercizio
pubblico a titolo di locazione per una pigione di fr. 500.-- mensili e con la
facoltà della venditrice __________ di riacquistare l’inventario entro la data
limite del 31 luglio 2001 - corrispondente alla possibile disdetta per la
locazione del ristorante - allo stesso prezzo di fr. 50'000.-- oltre il 6% di
interessi dalla data del contratto. Il contratto prevedeva pure il divieto del
locatore di alienare ogni bene dell’inventario.
Il 31
gennaio 2001 la __________ ha dato regolare disdetta della locazione del
ristorante con effetto al 31 luglio 2001.
-
A seguito del mancato pagamento delle locazioni scadute da ottobre
2000 a luglio 2001, pari a fr. 57'100.--, __________ ha fatto spiccare nei
confronti della __________ il precetto esecutivo 18 giugno 2001 (doc. I) e in
qualità di locatore ha esercitato il diritto di ritenzione ai sensi dell’art.
268 CO, dando luogo all’erezione dell’inventario 29 maggio 2001 (doc. M). In
occasione dell’inventario la __________ ha rivendicato la proprietà degli
oggetti rubricati sotto i numeri da 1 a 36, da 38 a 42, da 44 a 56, da 58 a 66,
da 68 a 71, da 73 a 133, da 135 a 145 e da 147 a 182. A seguito del
mantenimento della pretesa di ritenzione da parte di __________ e alla sua
domanda di esecuzione, l’UEF di Leventina ha assegnato il 9 ottobre 2001 alla
__________ un termine di 20 giorni per inoltrare l’azione di contestazione del
diritto di ritenzione.
-
Con petizione 15/18 ottobre 2001 alla Pretura di Leventina la __________
ha chiesto l’accertamento della sua proprietà sui citati oggetti
dell’inventario, quindi la loro estromissione dal verbale relativo al diritto
di ritenzione di __________ e la loro messa a sua disposizione. L'attrice ha
sostenuto la propria richiesta indicando di essere la legittima proprietaria
dei beni in base al contratto di compravendita 4 settembre 2000. Con la
risposta 30/31 ottobre 2001 __________ ha per parte sua chiesto la reiezione
della domanda adducendo che la citata compravendita non è efficace nei suoi
confronti in virtù dell’art. 717 cpv. 1 CCS in quanto rappresenterebbe un caso
di passaggio di proprietà mobiliare senza consegna del bene nell’intenzione di
pregiudicare un terzo o eludere le disposizioni relative al pegno manuale. Egli
ha segnatamente sostenuto che l’acquirente non poteva non rendersi conto di
arrecargli un danno.
Con
decisione 12 marzo 2002 il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che
l’acquirente __________ fosse al corrente sia dell’indebitamento della
venditrice __________ sia del diritto di ritenzione del locatore del ristorante
signor __________, essendo attiva nel ramo fiduciario e finanziario. Il Pretore
ha quindi ritenuto non opponibile a terzi, e meglio a __________, la vendita in
oggetto ai sensi dell’art. 717 cpv. 1 CCS.
- Con appello 25 marzo 2002 la __________ chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere le sue domande di petizione. In
particolare contesta che la __________ si trovasse in una disastrosa situazione
di difficoltà finanziaria, ma al contrario indica che i responsabili della
__________, a fine gennaio 2001, erano convinti di potere risollevare le sorti
del ristorante e “di potere riacquistare l’inventario e quindi di continuare la
loro attività nell'esercizio pubblico. Essa contesta che le parti della
compravendita si siano rese conto di ledere gli interessi di __________, come
pure che la __________ fosse stata sin dall’inizio al corrente del grave
indebitamento della __________, evidenziando invece che le pigioni oggetto
dell’esecuzione erano solo quelle a partire dal mese di ottobre 2000 e quindi
le parti, con il contratto di vendita dell’inventario del 4 settembre 2000, non
hanno leso né inteso ledere i diritti del locatore del ristorante. L’appellante
evidenzia inoltre che la vendita dell’inventario alla __________ è avvenuta ad
un prezzo inferiore al prezzo di mercato e in caso di riacquisto da parte della
__________ entro il termine concordato, la __________, sommando pigioni e
interessi, avrebbe conseguito un margine di guadagno pari al 17 %. L’appellante
contesta quindi l’applicazione dell’art. 717 cpv. 1 CCS in quanto l’operazione
non era intesa a ledere il signor __________ e precisa che l’intenzione della
__________ era quella di poter continuare nell’attività di ristorazione presso
il __________ di __________, con ciò spiegato anche il perché del diritto di
riacquisto dell’inventario. Sostiene quindi che la compravendita 4 settembre
2000 non configura un caso di applicazione dell’art. 717 CCS ed è opponibile anche
al signor __________.
Con le
osservazioni 18 aprile 2002 l’appellato postula la reiezione dell’appello con
protesta di spese e ripetibili, confermando che si tratta di un caso di vendita
a lui non opponibile.
- Oggetto dell’appello che ci occupa è la possibilità __________ di
opporre a __________i l'acquisizione della proprietà dell’inventario del
__________ di __________ in conseguenza del contratto di compravendita 4
settembre 2000.
Secondo
l’art. 714 cpv. 1 CC per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario
il trasferimento del possesso all’acquirente, mentre l’art. 924 CC stabilisce
che il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un
terzo o l’alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale
rapporto giuridico: ad esempio locazione, prestito, usufrutto, deposito,
riserva di proprietà (DTF 53 II 378). Tuttavia giusta l’art. 717 cpv. 1
CC quando in forza di uno speciale rapporto giuridico la cosa sia rimasta
presso l’alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte a
terzi, se fu fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le
disposizioni relative al pegno manuale. Per l’art. 717 cpv. 2 CC il giudice
decide in proposito con libero apprezzamento. Relativamente alla costituzione
del pegno manuale l’art. 884 cpv. 3 CC stabilisce che il diritto di pegno non è
costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere:
di conseguenza non è possibile la costituzione di un pegno attraverso un costituto
possessorio (DTF 55 II 298), vale a dire lasciando il bene al debitore.
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che si configura senza dubbio un caso
di elusione delle disposizioni relative al pegno manuale ai sensi dell’art. 717
cpv. 1 CC allorquando in base ad un contratto di locazione a tempo determinato
i beni vengono lasciati al venditore ed al contempo viene concordato che il
venditore alla fine del periodo di locazione può riottenerli pagando il prezzo
di vendita, siffatto negozio giuridico avendo indubbiamente lo stesso effetto
economico di un mutuo con interessi a tempo determinato con, a garanzia, la
costituzione in pegno dei beni in questione, e la sola differenza che gli
stessi rimangono in possesso del venditore (DTF 78 II 212 e seg., c. 4d;
cfr. STEINAUER, Les droits réels, Tome II, Berna 1990, n. 2025).
- È questo il caso del contratto di compravendita 4 settembre 2000 fra
la __________ e la __________. Mediante l’acquisto dell’inventario da parte
della __________, lasciato in locazione alla venditrice __________ con la
facoltà di riacquistarlo allo stesso prezzo oltre interessi entro il 31 luglio
2001, la __________ ha in concreto concesso alla __________ un mutuo fino a
tale data, corrispondente alla possibile disdetta per la locazione del
ristorante, mutuo inteso a permetterle di risollevare le sorti del ristorante e
da restituire pena la perdita della proprietà dell’inventario. A prescindere
quindi dall’intenzione delle parti di far luogo a tale operazione con
l'intenzione di ledere i diritti di __________, con la compravendita
dell'inventario del ristorante esse hanno comunque chiaramente operato, nella
forma del costituto possessorio, un trasferimento della proprietà
dell’inventario inefficace di fronte a terzi, vale a dire nei confronti di
__________, giusta l’art. 717 cpv. 1 CC. Infatti tutta l'operazione, così come
costruita, si identifica di fatto in un contratto di mutuo garantito da pegno,
che ha eluso le disposizioni relative al pegno manuale.
La
proprietà dell’inventario così acquisita dalla __________ non può essere
opposta al locatore __________.
La
sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto con la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado a carico dell'appellante,
interamente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 25 marzo 2002 della __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 550.--
spese fr.
50.--
Totale fr.
600.--
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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