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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.30
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.30
Lugano
13 novembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.2002.00512 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con
petizione 30 agosto 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'855.25
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 23 gennaio 2002 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 6 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 20 marzo 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Nel
corso del 1998 __________ ha commissionato alla tipografia italiana __________,
per il tramite della ditta svizzera __________, la stampa di alcuni cataloghi
di viaggio relativi in particolare alle crociere fluviali per l'anno 1999.
Forniti
gli stampati, la tipografia, per le sue prestazioni, ha emesso 3 fatture di
complessivi fr. 35'885.25, somma che è stata pagata dalla committente il 5/10
marzo 1999.
- Nel
gennaio 2000, preso atto che la tipografia reclamava ancora il pagamento delle
sue spettanze, la committente ha eseguito i controlli del caso, scoprendo che
la somma in questione non era stata versata direttamente alla __________. bensì
alla __________, che l'aveva trattenuta presso di sé.
Visto il
rifiuto di __________ di riversare quell'importo alla tipografia
rispettivamente di retrocederla alla committente, ne è nata la presente causa.
- Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________,
titolare della ditta individuale __________, al pagamento della somma in
questione sulla base delle norme dell'indebito arricchimento, evidenziando in
particolare come il versamento a favore di quest'ultima, per altro nemmeno
autorizzata all'incasso, fosse avvenuto a seguito di un errore e dunque
"sine causa".
Di
diverso parere la convenuta, che si è opposta alla petizione, sollevando
innanzitutto l'eccezione di prescrizione e contestando l'esistenza delle
premesse dell'azione per indebito arricchimento.
- Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, ha in
sostanza ritenuto che a suo tempo l'attrice era effettivamente intenzionata a
pagare la tipografia, ma che, per errore, essa versò la somma in questione sul
conto della __________: il pagamento essendo dunque avvenuto "sine
causa", ne discendeva, già per questo motivo, il buon fondamento della
petizione, tanto più che la negligenza dimostrata dall'attrice al momento
dell'effettuazione del bonifico era irrilevante, come pure irrilevante era il
rapporto interno tra __________ e la convenuta, segnatamente il fatto che
quest'ultima fosse eventualmente autorizzata -ciò che in ogni caso nemmeno
risultava- ad incassare le fatture per conto della tipografia.
- Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa
ribadisce innanzitutto che il pagamento non era avvenuto per errore e in ogni
caso, evidenziando la sua qualità di agente della __________, rileva di esser
stata autorizzata all'incasso delle fatture dei clienti, di modo che ogni
pagamento avvenuto nelle sue mani, compreso quello effettuato a suo tempo
dall'attrice, aveva effetto liberatorio: vantando un credito nei confronti
della tipografia di fr. 41'119.25, regolarmente comprovato, essa era poi
autorizzata a trattenere presso di sé la somma di fr. 35'885.25, e ciò in forza
del diritto di ritenzione e di compensazione di cui all'art. 418o CO
rispettivamente al diritto di ritenzione generale di cui all'art. 895 CC.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'appellante
merita innanzitutto di essere seguita laddove censura il giudizio con cui il
Pretore aveva ritenuto che il pagamento in suo favore fosse avvenuto per
errore.
Le prove
in tal senso addotte dall'attrice, fatte proprie dal giudice di prime cure, si
sono in effetti dimostrate prive di rilevanza: il teste __________, direttore
della contabilità finanziaria dell'attrice, non è in effetti la persona che ha
effettuato concretamente il bonifico in questione, per cui non poteva riferire,
se non riportando quanto dettogli da terze persone (ciò che rende tuttavia priva
di forza probatoria la sua testimonianza: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 1 ad art. 237), su come si erano effettivamente svolti i fatti;
e d'altro canto nemmeno risulta che la convenuta abbia ammesso l'errore della
controparte nella lettera allestita il 7 febbraio 2000 (doc. H).
- Il
giudizio di prime cure può nondimeno essere confermato, visto e considerato
che, come vedremo, a seguito del bonifico in parola l'attrice è risultata
impoverita (tanto è vero che, per "pareggiare" la posizione con la
tipografia, essa ha successivamente dovuto eseguire un secondo pagamento in
favore di quest'ultima, cfr. doc. Q) e la convenuta arricchita indebitamente
(avendo operato la compensazione con pretese vantate nei confronti della
tipografia, pur non essendone autorizzata), dal che il buon fondamento
dell'azione ex art. 62 CO: contrariamente alle intenzioni dell'attrice, il
pagamento in questione non è in effetti avvenuto con effetto liberatorio,
ovvero "solvendi causa" (e dunque "sine causa", cfr. Schulin,
Basler Kommentar, N. 18 ad art. 62 CO), né la convenuta ha provveduto a
"girarlo" alla tipografia, come invece avrebbe dovuto ("causa
data, causa non secuta"; cfr. Keller/ Schaufelberger
Ungerechtfertigte Bereicherung, 3. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p.
58).
La
convenuta ha pacificamente ammesso di aver a suo tempo agito in qualità di
agente della tipografia italiana per la Svizzera. Questo contratto, stante la
dimora abituale rispettivamente la stabile organizzazione in Svizzera
dell'agente, parte che forniva la prestazione caratteristica (Keller/Kren
Kostkiewicz, IPRG-Kommentar, N. 74 ad art. 117 LDIP), era ovviamente
regolato dal diritto svizzero e meglio dagli art. 418a e segg. CO.
Ciò
posto, nel caso di specie è chiaro che il pagamento alla convenuta non abbia
avuto effetto liberatorio per l'attrice, ritenuto che ciò sarebbe stato il caso
unicamente se la convenuta fosse stata autorizzata all'incasso dalla tipografia
(Wettenschwiler, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 418e CO; Bühler,
Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 418e CO). Per legge si presume invece che
l'agente non è autorizzato a ricevere pagamenti (art. 418e cpv. 2 CO), tanto
più che nel caso di specie il legale della tipografia aveva espressamente
negato in varie missive, scritte in epoca non sospetta, di aver conferito tale
autorizzazione alla convenuta (doc. O e P p. 1) e nel caso concreto
quest'ultima, gravata dell'onere della prova, non era stata in grado di
smentire tale assunto e nemmeno aveva in definitiva provato di aver in
precedenza incassato altre somme, oltre a quella qui in esame, da parte
dell'attrice o di altri clienti: in effetti il doc. 8, che attesterebbe il
versamento a suo favore di fr. 19'000.- da parte di un cliente, è stato
sottoscritto dalla convenuta stessa ed è dunque privo di qualsiasi forza
probatoria; il doc. 9 non prova a sua volta il pagamento di altri fr. 30'217.75
alla convenuta, trattandosi della copia di un assegno emesso invece
all'indirizzo della tipografia; con il doc. 4, che richiamava il già menzionato
doc. 9, la convenuta si è limitata a far presente alla tipografia che
quest'ultimo pagamento era stato effettuato, senza tuttavia precisare chi ne
era stato il destinatario; il doc. 6 conferma infine il versamento alla
convenuta della somma qui in esame. Ad ulteriore riprova dell'infondatezza
della tesi della convenuta, vi è inoltre il fatto che essa non aveva mai
preteso di aver diritto ad eventuali provvigioni d'incasso, che in tale
evenienza le sarebbero invece spettate (art. 418l cpv. 1 CO; Wettenschwiler,
op. cit., ibidem; Bühler, op. cit., ibidem; Gautschi, Berner
Kommentar, N. 6b ad art. 418e CO) e soprattutto il fatto che le sue pretese nei
confronti della tipografia, oggetto di varie fatture al suo indirizzo,
sarebbero state esigibili 10 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dei
clienti (cfr. doc. 3), menzione quest'ultima che non aveva senso
rispettivamente sarebbe stata formulata diversamente se il pagamento in
questione doveva avvenire nelle mani della convenuta stessa.
Escluso
con ciò che il pagamento avesse effetto liberatorio, nemmeno risulta che la
convenuta fosse nondimeno legittimata a trattenere per sé l'importo in
questione, invece di "girarlo" alla tipografia. L'agente può in
effetti far valere un diritto di ritenzione obbligatorio sui pagamenti ricevuti
dai clienti solo nel caso in cui sia stato autorizzato all'incasso (art. 418o
cpv. 1 CO; Bühler, op. cit., N. 9 ad art. 418o CO; Gautschi, op.
cit., N. 3b ad art. 418o CO), ciò che -come detto- nella fattispecie è stato
escluso; lo stesso dicasi per la facoltà di compensare tali somme con eventuali
crediti vantati nei confronti del mandante (Bühler, op. cit., ibidem; Gautschi,
op. cit., ibidem); pure escluso è che egli nel caso concreto possa prevalersi
del diritto di ritenzione reale di cui all'art. 895 CC, quest'ultimo istituto
entrando in linea di conto unicamente sui beni di cui il creditore è in
possesso per volontà del debitore (cfr. Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar,
N. 56 e segg. ad art. 895 CC), ciò che non è il caso nella fattispecie,
ritenuto che la convenuta aveva provveduto all'incasso senza essere stata
autorizzata e contro la volontà della tipografia. Tanto più che, in ogni caso,
le somme poste in compensazione dalla convenuta, puntualmente contestate
dall'attrice, nemmeno sono state provate, non essendo ovviamente sufficiente
allo scopo la sola produzione delle fatture di cui al doc. 3.
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 830.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
850.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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