AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.218
Data decisione, Autorità:
20.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.218
Lugano
20 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2000.161 (in materia di contratto di lavoro) della
Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza 27 ottobre 2000 da
rappr. dallo __________
contro
rappr. da
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 18'316.- oltre accessori in seguito a licenziamento ingiustificato;
domanda cui la convenuta si è opposta e che il
Segretario assessore ha accolto con sentenza 6 dicembre 2002;
appellante la convenuta che, in riforma della sentenza
impugnata, chiede la reiezione dell'istanza;
lette le osservazioni all'appello, presentate
dall'istante il 10 gennaio 2003;
esaminato l'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Costituita l’8 maggio 1998, la convenuta è una società attiva nel
commercio e nella produzione di materie plastiche e di lastre in polietilene;
dalla sua costituzione fino a dicembre 1999, del Consiglio d'amministrazione hanno
fatto parte l'istante, presidente con firma individuale, nonché __________ e
__________, membri, pure con diritto di firma singola. Il 2 dicembre 1998, è
stato concluso un contratto di lavoro in base al quale l'istante ha assunto dal
1° gennaio 1999 anche il ruolo di direttore generale, con un salario lordo
annuo di fr. 130'000.-: per la datrice di lavoro l'atto è stato sottoscritto da
__________. A partire dal successivo mese di settembre, il salario di
__________ risulta di fr. 12'000.- il mese. A titolo completivo si osserva che,
nell'ambito dell'assemblea degli azionisti di __________ del 9 dicembre 1999,
il Consiglio d'amministrazione è stato sostituito da un amministratore unico
nella persona di __________.
-
La presente
vertenza trae origine dal licenziamento con effetto immediato, comunicato
all'istante con lettera della datrice di lavoro 24 maggio 2000 (doc. _) e
confermato dall'amministratore unico con scritto 5 giugno 2000 (doc. _). Con
l'istanza 26 ottobre 2000, __________ -considerando ingiustificato il
licenziamento in tronco- ha postulato la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 18'316.- a titolo di salario per i mesi di giugno e luglio 2000, dedotto
il rimborso di un premio assicurativo.
La convenuta ha
contestato la domanda dell'istante, sostenendo l'esistenza di gravi motivi per
aver rescisso il contratto. In particolare ha sostenuto che il dipendente
avrebbe gravemente abusato della sua funzione di amministratore, aumentandosi
lo stipendio e appropriandosi di importi cui non avrebbe avuto diritto. Per
quanto concerne l'aumento dello stipendio, in replica, l'istante ha sostenuto
che la questione era perfettamente nota agli organi della società, mentre ha
negato la pretesa appropriazione di somme di denaro.
-
Con la
sentenza impugnata, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha
accolto l’istanza, argomentando che le circostanze esposte dalla convenuta non
sono sufficienti per giustificare un licenziamento in tronco: l'istante non
avrebbe infatti mai commesso nulla di illecito o comunque tale da adempiere i
requisiti sostanziali per una rescissione immediata del rapporto di lavoro.
-
Con il
presente appello, __________ insorge contro la sentenza di primo grado,
postulandone la riforma nel senso di respingere l’istanza: nel merito,
ribadisce e precisa le argomentazioni esposte davanti al Segretario assessore.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se del caso, nel seguito.
-
Il datore di
lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell’art. 337
cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede da
chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è
data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di
fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del
rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come
l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, in Comm. di
Basilea, ed. 3, art. 337 CO, N. 1 e 2). Su questo presupposto, ossia per sapere
se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il
giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle
circostante specifiche della fattispecie, in particolar modo della posizione e
della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del rapporto di
lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).
Con riferimento
alla fattispecie concreta, dev'essere ancora osservato che determinante è il
motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte -o comunque presente- al
momento della disdetta; tuttavia, a titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta
può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo
in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF
121 III 473). Inoltre, la parte che intende disdire il contratto di lavoro
in base all'art. 337 CO deve esercitare tale suo diritto entro breve tempo
dalla violazione contrattuale che imputa alla controparte. Questo perché la
continuazione del rapporto di lavoro per un tempo superiore a un breve periodo
di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di
gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al
prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta pertanto la perenzione del
diritto a pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; II
CCA 21 febbraio 2001 in re W./ KPT e rif. cit.; Rehbinder, in Comm.
di Berna, art. 337 CO, N. 16).
-
In concreto,
la comunicazione della disdetta immediata all'istante (doc. _) non ne specifica
un motivo particolare, limitandosi a rinviare alle osservazioni formulate
nell'ambito dell'assemblea generale ordinaria tenutasi il 23 maggio scorso (ossia
il giorno precedente). Da quel verbale (doc. _) non emerge però nulla di
oggettivo a carico dell'istante, in particolare nessun suo comportamento
scorretto o sleale; risulta soltanto che egli aveva contestato i ripetuti
rimproveri mossigli di cui l'unico formulato in modo esplicito è quello di
non aver avuto un comportamento da partner quando è stato stipulato il suo
contratto di lavoro avvenuto nel dicembre 1998 e di cui dice (il signor __________)
di esserne venuto a conoscenza nel novembre 1999. Orbene, al di là della
posizione della citata persona nell'ambito della società, il rimprovero in sé
non potrebbe mai costituire motivo grave ai sensi della norma in esame: sia
perché le condizioni d'assunzione dell'istante erano note alla società fin
dalla loro stipula già perché frutto di un esplicito consenso, sia perché -si
trattasse di fatti effettivamente emersi nel novembre 1999- non potrebbero
venir addotti a causa di una disdetta immediata ben sei mesi più tardi.
-
Ma tant'è,
poiché davanti al Segretario assessore e anche in questa sede l'appellante fa
riferimento ad altre circostanze: anzitutto, contrariamente al tenore letterale
degli scritti 24 maggio 2000 (doc. _) e 5 giugno 2000 (doc. _) considera la
prima come disdetta ordinaria e soltanto la seconda come disdetta per gravi
motivi, dopo essere venuta a conoscenza dell'aumento di stipendio che l'istante
si sarebbe garantito unilateralmente e dell'indebito accredito a suo favore di
emolumenti quale presidente del Consiglio di amministrazione. Per quanto
riguarda la natura del secondo scritto, si osserva che lo stesso, ancorché non
ne indichi motivi particolari, non rappresenta altro che una conferma della
precedente disdetta immediata (confermo il licenziamento del signor
__________) in risposta allo scritto 29 maggio del patrocinatore
dell'istante che la contestava, rispettivamente chiedeva il versamento dello
stipendio per i due anni successivi (doc. _). Disdetta peraltro riconfermata il
15 giugno 2000 dal patrocinatore della convenuta (doc. _) che finalmente
indicava quale fossero i motivi dello scritto 5 giugno dell'amministratore
unico, ossia le irregolarità (già ricordate) concernenti l'aumento dello
stipendio e gli emolumenti d'amministrazione. Quest'ultima comunicazione non
costituisce così una seconda, diversa disdetta, ma annuncia la presenza di
altri motivi -pur non nominandoli- per rescindere il rapporto di lavoro con
effetto immediato.
-
Del
rimprovero, sempre contestato dall'istante, relativo all'accredito di fr.
22'500.-, va detto anzitutto che esso è rimasto in secondo piano
nell'istruttoria e, semmai, oltre al fatto di corrispondere a due esercizi
-1998 e 1999 (teste __________, scritto completivo 1° febbraio 2001)-
l'istruttoria non ne ha negato la legittimità (emergono solo perplessità
sull'ammontare del compenso: teste __________), tenuto conto anche del fatto
che l'istante era l'unico, fra i componenti del Consiglio d'amministrazione, a
gestire attivamente la società (teste __________). Viene così a mancare la
prova della pretesa irregolarità dell'accredito, mentre il relativo onere
processuale incombeva alla datrice di lavoro, ossia alla parte che ha sostenuto
-per questo motivo- la presenza dei presupposti d'applicazione dell'art. 337 CO
(Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 2).
Quanto all'aumento
di stipendio di fr. 3'000.- al mese, rispettivamente di fr. 2'000.-,
considerando fr. 1'000.- quale indennità di trasferta (doc. _), non si può dire
che sia stato pattuito in modo irregolare: infatti, così come il contratto base
era stato concluso tra l'istante (allora anche presidente del Consiglio
d'amministrazione), da una parte, e, dall'altra, da uno dei membri di tale
organo (doc. _), senza che peraltro la questione sia poi stata messa
formalmente in discussione, alla stessa stregua l'aumento, intervenuto da
settembre 1999, ossia quando il Consiglio era ancora composto delle stesse
persone, è stato discusso e pattuito in quello stesso ambito (testi __________
e __________). Né risulta che, al di là del momento forse inopportuno per far
assumere alla società ulteriori oneri correnti, la decisione sia stata tenuta
nascosta a chicchessia, in particolare agli organi della società. Infatti, il
nuovo stipendio, regolarmente registrato nella contabilità aziendale e
denunciato alle assicurazioni sociali (teste __________), è stato pacificamente
corrisposto all'istante anche dopo l'avvento del nuovo amministratore della
società, ossia da dicembre 1999 (teste __________), né risulta che __________
abbia accusato il direttore dell'azienda di aver fatto in modo che egli non si
avvedesse -assunto il mandato di amministratore- dell'aumento di stipendio già
intervenuto, ossia che l'importo pattuito inizialmente fosse inferiore di quello
pagato mensilmente; solo a fine maggio/ inizio giugno 2000 l'amministratore
afferma di aver rilevato delle anomalie nella gestione della società (doc.
_) che si sono poi concretizzate negli addebiti in esame. Ugualmente informato
risulta essere stato anche l'ufficio di revisione della società convenuta,
ossia la __________, che ha svolto tale mandato fin dall'inizio (teste
__________). D'altra parte, la circostanza per cui gli azionisti della società,
in particolare il signor __________ (azionista di maggioranza della società
italiana che detiene tutte le azioni di __________), sarebbe stato informato
sul nuovo salario del direttore generale solo all'inizio di giugno 2000,
malgrado ciò figurasse nella documentazione sociale, potrebbe indicare un
interesse relativo alla situazione di dettaglio dei conti della società e in
particolare al tema specifico delle spese per il personale e ciò malgrado
-almeno in termini generici- la retribuzione dell'istante fosse stata oggetto
di attenzione e di critiche prima del giugno 2000 (teste __________). Inoltre
-già in prima sede- __________ affermava di avere a suo tempo discusso
dell'aumento di salario con __________, figlio di __________ e attivo nel
gruppo di cui la convenuta faceva parte, e che questi non ebbe nulla da
obiettare; orbene, sentito in causa, il teste non ha potuto escludere questa
circostanza, certo tuttavia di non averne parlato con il padre, potendone
prevedere la reazione (rogatoria teste __________). A titolo abbondanziale
potrebbe ancora essere aggiunto che, prescindendo dalle indennità di trasferta,
l'istante ha percepito da gennaio ad agosto 1999 un salario mensile di fr.
9'000.- e da settembre a dicembre fr. 12'000.-; aggiungendovi fr. 10'000.- a
titolo di tredicesima, ha così raggiunto un totale di fr. 130'000.- (teste
__________), ossia né più né meno di quanto previsto dal contratto iniziale
doc. _.
-
Se ne deve
concludere, a conferma del giudizio impugnato, che all'istante non può essere
rimproverato di aver disatteso l'obbligo di fedeltà e di lealtà impostogli
dalla legge nei confronti della datrice di lavoro. Al di là dei pretesi
demeriti nella gestione dell'azienda (attestati ripetutamente in causa) non
sono così dati i presupposti per poter disdire il contratto con effetto
immediato, in particolare non potendosi confermare che la pretesa clandestinità
del comportamento dell'istante abbia irrimediabilmente compromesso la fiducia
fra le parti. Ciò basta per respingere l'appello, osservando che comunque la
disdetta per i motivi addotti dalla convenuta è ampiamente tardiva, almeno per
riguardo alla data in cui l'istante è stato sostituito da un nuovo
amministratore unico, così che il diritto di far capo all'art. 337 CO sarebbe
perento.
-
Per il resto,
si osserva che il credito posto a giudizio e fondato sull'art. 337c CO, ammesso
dal Segretario assessore, non è contestato nemmeno a titolo subordinato.
Inoltre, non torna conto di affrontare il tema della validità del contratto di
lavoro per quanto attiene al termine di disdetta di 24 mesi, dal momento che
l'istante non se ne è prevalso, chiedendo il pagamento di soli due mesi di
stipendio, peraltro in conformità con l'art. 335c cpv. 1 CO. Da ultimo, non può
essere condivisa l'invocazione dell'art. 717 CO (che stabilisce l'obbligo di
diligenza e di fedeltà degli amministratori della società anonima) in
particolare perché la presente vertenza si fonda sul contratto di lavoro,
prescindendo da ogni ulteriore rapporto esistito fra le parti e dall'eventuale
inadempimento di altre obbligazioni che troverebbe soluzione certamente non a
dipendenza della presente, controversa disdetta.
Motivi per i
quali,
richiamati per le
spese gli art. 148, 416 e 417e CPC, nonché la TOA
pronuncia: 1. L’appello
19 dicembre 2002 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. L’appellante rifonderà a __________ la somma di
fr. 700.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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