AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.205
Data decisione, Autorità:
14.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.205
Lugano
14 febbraio
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.00003 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre 1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dagli avv.ti __________ e __________
con cui la
parte attrice ha chiesto che venga accertata l’illiceità e l’impraticabilità
della compensazione operata dalla __________ e la condanna di quest’ultima a
restituire agli amministratori, in subordine alla successione fu __________
l’importo di fr. 159'080.80 oltre accessori, con protesta di spese e
ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2002, ha
parzialmente accolto;
appellante
la convenuta che, con memoriale 25 novembre 2002, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le pretese formulate
dalla parte attrice, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto, con osservazioni 20 dicembre 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In data 12 settembre 1997 decedeva a __________ __________,
titolare di una ditta individuale attiva nel settore della carpenteria. Con
decreto 17 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera ordinava la
compilazione dell’inventario della successione e nominava due amministratori
della successione, mentre la ditta individuale del defunto veniva autorizzata a
continuare provvisoriamente la propria attività.
L’inventario
successorio allestito dal notaio avv. __________ in data 19 dicembre 1997 è
stato notificato a __________, figlio e unico erede del defunto, con decreto 24
dicembre 1997.
Nel febbraio 1998
__________ rinunciava all’eredità e pertanto, il 20 febbraio 1998, la Pretura
del Distretto di Riviera dichiarava vacante la successione ordinando la
liquidazione dell’eredità in via di fallimento.
B. Nell’ambito della gestione provvisoria dell’azienda, tra il 15
settembre e il 15 dicembre 1997, alcuni debitori della ditta individuale
__________ effettuarono versamenti per un totale di fr. 159'080.80 direttamente
sul conto corrente n. __________ intestato alla ditta presso l’__________ di
__________ (doc. B). Questo conto corrente era stato aperto da __________ per
l’omonima ditta individuale nel 1988, con un limite di credito di fr.
180'000.--, nel frattempo aumentato a fr. 800'000.-- (doc. 5-7). La __________
ha poi posto in compensazione l’importo di fr. 159'080.80 con crediti
direttamente vantati a proprio nome nei confronti della ditta __________,
rispettivamente nei confronti della persona del defunto (v. doc. 9).
C. Con petizione 30 dicembre 1997, gli amministratori della
successione chiedevano che venisse accertata l’illiceità della compensazione
effettuata dalla __________ e che la somma di fr. 159'080.80 venisse restituita
agli amministratori della successione o, in subordine, alla successione stessa.
A mente dell’attrice infatti, nel corso della procedura di beneficio di
inventario, rispettivamente quando il notaio incaricato sta allestendo
l’inventario successorale, non sarebbe possibile attuare alcuna compensazione
poiché il contesto giuridico sarebbe paragonabile a quello vigente durante la
moratoria concordataria e il fallimento. Al caso concreto, a far tempo dalla
data del decesso di __________, si imporrebbe quindi il divieto di
compensazione sancito dai combinati art. 297 cpv. 4 e 213 cpv. 2 cifra 2 LEF,
qui applicabili per analogia.
Con risposta 20
febbraio 1998, la __________ postulava la integrale reiezione della petizione
ritenendo legittima la “compensazione” delle rispettive pretese poiché avvenuta
nell’ambito di un contratto di mutuo sotto forma di conto corrente. Più
precisamente, secondo la convenuta, non ci si troverebbe neppure davanti ad una
compensazione delle diverse poste, ma ad una operazione contabile avvenuta
nell’ambito del rapporto di conto corrente. Di conseguenza, non sussisterebbe
una preliminare ”obbligazione della banca di rimettere al correntista le somme
riscosse”, ma si sarebbe verificata una “semplice variazione quantitativa del
debito del correntista” (risposta 20 febbraio 1998, ad 2/3b, pag. 5). La
correttezza del modo di procedere dell’istituto bancario sarebbe anche
suffragata dal fatto che le cause dei pagamenti effettuati sul conto presso
l’__________ intestato alla ditta __________ risalirebbero ad un periodo
antecedente la morte del suo titolare. Infine, la __________ ha contestato la
capacità processuale e la legittimazione attiva di __________ e __________
nella loro veste di amministratori della successione fu __________.
Con decreto 15
novembre 2000 il Pretore stabiliva definitivamente la qualità di parte attrice
dell’Eredità giacente fu __________, subentrata ai precedenti ammi-nistratori
della successione, a loro volta dimessi dalla lite.
D. Con giudizio 28 ottobre 2002, in parziale accoglimento della
petizione presentata dall’Eredità giacente fu __________, il Pretore condannava
la __________ a versare alla parte attrice l’importo di fr. 129'080.80; dalla
somma richiesta di complessivi fr. 159'080.80 sono stati defalcati fr.
30'000.-- poiché versati sul conto corrente n. __________ intestato alla ditta
__________ prima del 17 settembre 1997, data del decreto pretorile che ordinava
la compilazione dell’inventario successorale nell’ambito della procedura di
beneficio di inventario.
Infatti, il primo
giudice ha definito come illegittime le compensazioni effettuate dalla
__________ sul conto intestato alla ditta del defunto dopo il 17 settembre
1997, sostenendo - basandosi su una sentenza emessa da questa Camera in una
situazione simile e già cresciuta in giudicato - che anche nella procedura di
beneficio di inventario ritornava applicabile per analogia l’art. 213 cpv. 2
LEF.
Il Pretore ha altresì
respinto la tesi della convenuta secondo la quale non sarebbe avvenuta alcuna
compensazione, bensì una mera operazione contabile che portava ad una “semplice
variazione quantitativa del debito del correntista”, qualificando invece il
rapporto venuto in essere tra __________ e il suddetto istituto bancario come
contratto di mutuo nella forma del conto corrente con un determinato limite di
credito. Di conseguenza, tra le reciproche pretese sarebbe subentrata
automaticamente una compensazione, senza che fosse necessaria un’esplicita
manifestazione di volontà in tal senso.
E. In sede di appello, la __________ ha censurato la decisione di
prima istanza segnalando che i versamenti avvenuti tra il 17 settembre e il 15
dicembre 1997 riguardavano richieste di acconto o contratti precedenti la morte
di __________. A mente dell’appellante, il divieto di compensazione ai sensi
dell’art. 213 cpv. 2 cifra 2 LEF sarebbe applicabile solo quando un creditore
del fallito sia divenuto debitore del fallito e della massa dopo la
dichiarazione del fallimento: nel caso in disamina, le cause dei versamenti si
riallaccerebbe-ro a contratti sorti prima della dichiarazione di fallimento,
ragion per cui andrebbe ribadito il principio generale della compensabilità.
Inoltre, la __________ non avrebbe mai ricevuto incarico da parte degli
amministratori della successione fu __________ di bloccare l’operatività del
conto corrente n. __________, rispettivamente questi non avrebbero provveduto a
revocare il mandato di incasso affidatole.
In ogni caso,
secondo l’appellante, non si ravviserebbero gli estremi di una compensazione ai
sensi dell’art. 120 CO, in quanto nell’ambito di un rapporto di conto corrente
la stessa avverrebbe automaticamente, con “un semplice calcolo aritmetico nell’accertamento
contabile del dare ed avere”, mentre la banca non avrebbe un’obbligazione di
rimettere al correntista le somme riscosse da terzi e versate sul conto
corrente. Pertanto, a mente dell’appellante, non si verificherebbe l’ipotesi
della compensazione in senso tecnico-giuridico. Siccome l’art. 213 LEF
considererebbe proprio tale configurazione giuridica (art. 120 ss. CO), la
presente fattispecie non potrebbe essere sussunta sotto detta norma e quindi
non potrebbe subentrare il divieto di compensazione. Questa circostanza sarebbe
altresì suffragata dal fatto che alla presente fattispecie, se ne ricorressero
gli estremi, potrebbe invece essere applicata la revocatoria per insolvenza ex
art. 287 LEF.
Decisiva sarebbe
quindi l’inazione degli amministratori della successione fu __________, i quali
avrebbero lasciato sussistere il rapporto di conto corrente e di mandato di
incasso con la __________ anche dopo la morte di quest’ultimo: sarebbe invece
stata loro facoltà interrompere immediata-mente tali rapporti per evitare che
delle somme giungessero sul predetto conto.
Infine, secondo
l’appellante, non ci si troverebbe davanti ad una lacuna della legge, bensì ad
un silenzio qualificato del legislatore che non avrebbe ritenuto necessario
regolamen-tare il divieto di compensazione nell’ambito del beneficio di
inventario, in quanto il valore dell’asse ereditario non muterebbe a dipendenza
dell’esistenza o meno del divieto di compensazione. Anche un’applicazione per
analogia del divieto di compensazione ex art. 213 LEF non sarebbe in casu
possibile poiché la similitudine tra i due istituti sarebbe solamente astratta
e non costruita su basi teleologiche: in particolare, a fondamento della
procedura di beneficio di inventario non sarebbe stata posta la necessità di
garantire la par condicio creditorum.
La parte appellata
si oppone all’appello, richiamando la decisione emanata in data 8 agosto 2002
da questa Camera in una fattispecie simile (inc. n. 12.2001.00168).
considerato in diritto:
- Tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo sotto forma di
conto corrente con un limite di credito garantito a __________ pari a fr.
800'000.-- (v. contratto 22 settembre 1995 che ha sostituito le precedenti
pattuizioni e richiama le condizioni generali della banca note al cliente, ma
che non sono state prodotte in causa; doc. 5-7).
Nell’ambito del
contratto di mutuo nella forma del conto corrente con un limite di credito ben
determinato, le reciproche pretese possono essere conguagliate contabilmente e
senza disposizioni particolari delle parti. Tra le poste di dare e avere
avviene quindi automaticamente una compensazione, senza un’esplicita
manifestazione di volontà in tal senso (Dtf
100 III 79 e 104 II 192; Etter,
Le contrat de compte courant, tesi Zurigo 1994, pag. 50, 166 ss. e in
particolare pag. 169, ultimi due paragrafi; Peter, Schweizerisches Privatrecht, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 Vorbem. ad art. 120-126 CO e n. 7 e 16 ad
art. 124 CO; Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., Chêne-Bourg/Ginevra 2000,
pag. 473). In questa misura, sulla scorta di un accordo venuto in essere tra le
parti, vi è una differenziazione – nel senso di una facilitazione formale,
stabilita ex ante una volta per tutte (Etter,
op. cit., pag. 169, ultimo paragrafo) – rispetto all’istituto della
compensazione regolato dagli art. 120 ss. CO (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna
1998, n. 77.03 e 80.06; Lombardini,
Droit bancaire suisse, Zurigo 1992, pag. 193 ss.; Guggenheim, op. cit., pag. 473 ss.).
Questo però non
significa, al contrario di quanto asserisce erroneamente l’appellante, che la
compensazione messa in atto nell’ambito di un contratto di conto corrente debba
essere trattata diversamente rispetto all’istituto regolato agli art. 120 ss.
CO, rispettivamente che ci si trova di fronte a mere operazioni contabili
riguardo alle poste di dare e avere o ad “una semplice variazione quantitativa
del debito del correntista “ (appello 25.11.2002, 1.c pag. 7).
Dottrina e giurisprudenza
sono infatti concordi nel sostenere che la compensazione che si verifica
nell’ambito del contratto di conto corrente ricade sotto le condizioni generali
previste dagli art. 120 ss. CO (Etter,
op. cit., pag. 167 ss.). Inoltre, a ciò si aggiunga soltanto che in entrambi i
casi il risultato delle compensazioni è identico (v. Guggenheim, op. cit., pag. 479).
- La successione fu __________ sostiene che quando gli eredi
chiedono l’allestimento di un inventario successorale e in seguito rinunciano all’eredità,
le norme della LEF regolanti gli effetti del fallimento (quindi anche l’art.
213 LEF) dovrebbero essere applicate retroattivamente a partire dal momento del
decesso del de cuius e non dalla dichiarazione di fallimento da parte
dell’autorità competente. In ogni caso si giustificherebbe l’applicazione per
analogia delle norme regolanti la moratoria concordataria, in quanto la stessa
rappresenterebbe un istituto analogo all’allestimento di un inventario
successorio ex art. 580 ss. CC.
In prima istanza,
il Pretore ha avallato tale tesi, facendo però decorrere gli effetti dal
momento in cui è stata emanata la decisione giudiziaria quo all’allestimento
dell’inventario successorio ex art. 580 ss. CC. Di conseguenza, in casu, il
divieto di compensazione sancito dall’art. 213 cpv. 2 cfr. 2 LEF tornerebbe
applicabile a far tempo dal 17 settembre 1997 (doc. A). La __________ si è
opposta all’applicazione per analogia delle norme regolanti gli effetti del
fallimento anche nell’ambito della procedura di beneficio di inventario.
2.1 È quindi indispensabile analizzare con precisione gli istituti
della moratoria concordataria e del beneficio di inventario al fine di
stabilire se sono ravvisabili delle similitudini. In caso affermativo,
nell’ambito della procedura di beneficio di inventario sarebbero applicabili
per analogia le norme vigenti per la moratoria concordataria (art. 293 ss.
LEF), e di riflesso, per il rinvio dell’art. 297 cpv. 4 LEF, anche gli art. 213
e 214 LEF che regolano la compensazione nel fallimento.
2.2 Lo scopo dell’inventario ex art. 580 CC consiste nel determinare
in modo preciso e sicuro lo stato dell'eredità lasciata dal defunto – sia gli
attivi sia i passivi – affinché gli eredi possano decidere con cognizione di
causa in merito alla sorte del patrimonio successorale. In tal modo, gli eredi
non sono obbligati ad accettare incondizionatamente una successione che
presenta un passivo, ma viene data loro la possibilità di operare scelte
ponderate in base a dati precisi e stabili (art. 588 CC; Dtf 110 II 230 e Zbgr, 1994, pag. 157; Pfyl, Die Wirkungen des
öffentlichen Inventars, tesi Friborgo 1996, pag. 45; Wissmann, Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch II,
Basilea 1998, n. 4 ss. ad Vorbem. art. 580-592 CC: “möglichst genaue Ermittlung
der Aktiven und der Passiven der Erbschaft” e n. 2 ad art. 581 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurigo
1960, n. 2 ad Vorbem. art. 580-592 CC). D’altro canto i creditori risultano
avvantaggiati rispetto ad una pura e semplice rinuncia all’eredità da parte degli
eredi poiché nel caso di accettazione con il beneficio di inventario, gli eredi
si assumono tutti i debiti inventariati rispondendo tanto con i beni della
successione quanto con i propri (art. 589 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, § 15,
n. 50 e 66).
Anche la moratoria
concordataria ha come scopo da un lato di valutare l’ammontare del patrimonio
del debitore e dall’altro di stimare l’entità delle pretese creditorie al fine
di determinare se sarà possibile concludere un concordato tra il debitore e i
suoi creditori. Inoltre, similmente a quanto avviene per l’erede nella
procedura di beneficio d’inventario, l’istituto della moratoria concordataria
tende a proteggere la posizione del debitore da interventi dei creditori che
potrebbero ostacolare il raggiungimento del concordato. Nel contempo, la
moratoria concordataria garantisce ai creditori di non essere danneggiati per
mezzo di comportamenti abusivi del debitore e ha inoltre come scopo di
assicurare una parità di trattamento tra i creditori (Hunkeler, Das Nachlassverfahren
nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, pag. 195; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
4. ed., Zurigo 1997/2001, n. 85 ad art. 293 LEF; DTF 122 III 183). Con
la revisione della LEF, le procedure di moratoria e di concordato sono state
sviluppate al fine di ottenere uno strumento idoneo alla liquidazione dei
rapporti debitòri tra le parti interessate (Hunkeler, op. cit., pag. 61 ss.; Messaggio dell’8 maggio
1991, FF 1999, pag. 128 ss.).
Si noti invece che
se fosse permessa una compensazione ex art. 213 LEF sarebbero favoriti
unicamente il fallito e l’altra parte che opera la compensazione, pregiudicando
in tal modo diritti degli altri creditori (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2001, n. 10 ad art. 213 LEF; Stäubli/Dubacher,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 2 ad art.
213 LEF).
Invece, sia
l’allestimento dell’inventario ex art. 580 ss. CC sia la procedura di moratoria
concordataria sono istituti che tengono in considerazione i diversi interessi
di tutte le parti coinvolte, dopo aver raccolto e valutato rispettivi obblighi
e pretese (Druey, op.
cit., § 15, n. 51 ss.; Pfyl,
op. cit., pag. 13; Wissmann,
op. cit., n. 9 ad art. 580 CC; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 1 e 5 ad Vorbem. art. 580-592 CC e n. 1 ad art. 585 CC; Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, op.
cit., n. 1, 4, 86 s. ad art. 293 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 19 ss. e 195 ss.;
Vollmar, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, n. 4 ad art. 305 LEF; Hardmeier,
Schuldbetreibungs- und Konkurs-recht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad
art. 306 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1997, § 53).
2.3 Entrambi gli istituti sono finalizzati ad apportare chiarezza,
entro un determinato termine, in merito alla situazione finanziaria del de
cuius-debitore, rispettivamente del debitore (art. 582 e 584 CC; art. 293 ss. e
305 ss.).
Per questo motivo,
nella procedura ex art. 580 ss. CC viene allestito un inventario che deve
fungere da base affidabile per la decisione degli eredi quo all’accettazione o
meno dell’eredità (Wissmann,
op. cit., n. 11 ad Vorbem. art. 580-592 CC;
Escher, op. cit., n. 2 ad art. 581 CC). Secondo Escher, l’inventario
deve essere allestito sulla scorta di un complesso patrimoniale che durante
l’intera procedura d’inventario deve mutare il meno possibile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 585
CC; Druey, op. cit., § 15,
n. 61). In altre parole deve essere mantenuto lo status quo e i valori
patrimoniali dell’asse ereditario (Wissmann,
op. cit., n. 1 ad art. 585 CC).
Anche il
commissario della moratoria è tenuto ad allestire un inventario con attivi e
passivi al fine di ottenere un valido punto di riferimento per la prognosi quo
alla possibilità di concludere un concordato (Vollmar, op. cit., n. 1 ss. ad art. 299 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n.
53).
Per entrambi gli
istituti la legge prevede che l’autorità competente pubblichi una grida al fine
di accertare il preciso ammontare di crediti e debiti da inserire
nell’inventario (art. 582 CC e art. 300 LEF; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 582
CC). I creditori che omettono di insinuare le proprie pretese o che le
insinuano dopo il termine stabilito devono sopportare determinate conseguenze,
simili nell’ambito delle due procedure (art. 590 CC e 300 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n. 56
e § 55, n. 4 ss.; Wissmann,
op. cit., n. 9 ad art. 583 CC; Druey,
op. cit., § 15, n. 53).
2.4 Sulla scorta dell’art. 586 CC, durante la procedura di inventario
viene sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto, la prescrizione non
decorre, le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove,
riservati i casi di urgenza. Secondo l’art. 585 CC è anche possibile continuare
l’attività dell’azienda del defunto al fine di conservare la clientela, la
funzionalità e la redditività dell’azienda, nonché per evitare pregiudizi
economici alla successione (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann,
op. cit., n. 7 ad art. 585 CC). La ratio che sottende a tale norma è di
mantenere invariato l’ammontare della successione, ossia lo status quo (Wissmann, op. cit., n. 1 ad art.
585 CC: “Das Status quo ist zu bewahren; die Vermögenswerte sollen erhalten
bleiben. Die Inventaraufnahme durch die Behörde soll möglichst ungestört und
rasch erfolgen, und weder für die Erben noch für die Gläubiger dürfen sich
nachteilige Folgen einstellen. Dies alles wäre nicht gewährleistet, wenn über
die Erbschaft verfügt werden dürfte”). Come già esposto, tali norme sono
piuttosto imprecise in quanto il legislatore ha omesso di specificare alcune
circostanze, segnatamente gli effetti dal punto di vista temporale oppure la
natura degli atti da svolgere o tralasciare (Rossel/Mentha, Manuel du droit civil suisse, 2. ed.,
Losanna 1922, tomo 2, pag. 185 e 187).
Secondo l’art. 293
cpv. 3 LEF il giudice ordina i provvedimenti necessari per la conservazione dei
beni del debitore. Durante la moratoria non è possibile promuovere o proseguire
alcuna esecuzione nei confronti del debitore, i termini di prescrizione e
perenzione rimangono sospesi e inoltre subentra il divieto di operare
compensazioni da parte dei creditori (art. 295, 297 e 298 LEF; Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, op.
cit., n. 4 ad art. 295 LEF e n. 36 ss. Ad art. 297 LEF; DTF 125 III 154;
Hunkeler, op. cit., pag.
202 s.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 131).
Come nell’ambito
della procedura di beneficio di inventario, al fine di non aggravare la
situazione patrimoniale del debitore e per garantire ai creditori maggiori
dividendi nell’ambito del concordato, il debitore può ottenere il permesso di
continuare l’attività aziendale (Jäger/Walder/
Kull/Kottmann, op. cit., n. 4 e 86 ad art. 293 LEF; Amonn/ Gasser, op. cit., § 54, n.
37 ss.Hunkeler, op. cit.,
pag. 54).
Gli effetti della
procedura di moratoria concordataria decorrono a partire dalla concessione
della moratoria e non dalla sua pubblicazione (art. 296-298 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 196 ss.; Vollmar, op. cit., n. 1 e 7 ss. ad
art. 297 LEF; Amonn/Gasser,
op. cit., § 54, n. 27 ss. e 36; Dtf 110
III 102 e 125 III 154).
Peraltro, si
rileva che anche nella moratoria provvisoria (art. 293 cpv. 3 LEF) si applicano
per analogia gli art. 296 - 298 LEF (e di riflesso il divieto di compensazione
ex art. 213 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 175).
Anche le
conseguenze previste dai due istituti sono simili, in particolare quando
l’erede accetta l’eredità con il beneficio d’inventario e quindi si assume
l’integralità dei debiti inventariati (art. 589 s. CC e art. 305 ss. LEF).
2.5 Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti si conclude che
gli istituti del beneficio d’inventario e della moratoria concordataria sono da
ritenere analoghi. L’applicabilità delle norme della moratoria concordataria e
del fallimento ai casi in cui gli eredi hanno richiesto l’allestimento
dell’inventario ex art. 580 ss. CC si giustifica anche in base alle seguenti
peculiarità proprie dell’istituto del beneficio d’inventario.
Dottrina e
giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che gli art. 585 e 586 CC hanno come
scopo di mantenere il più possibile invariata la composizione dell’asse
ereditario fino al momento della decisione dell’erede quo all’accettazione
dell’eredità (Wissmann,
op. cit., n. 1 ad art. 586 CC: “Unversehrte Erhaltung der Erbschaft”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC e n. 2 ad art. 585 CC; Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 7 ad art. 581 CC, n. 1 ss. ad art. 585 CC e n. 2 ad art. 586 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 61; Rossel/Mentha, op. cit, pag. 185).
Allo stato del
patrimonio possono essere apportati unicamente cambiamenti necessari affinché
non sorgano conseguenze negative per eredi e creditori (Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586
CC: “Es soll jede nicht unumgänglich nötige Veränderung der Zusammensetzung des
der Inventarisie-rung unterliegenden Vermögens vermieden werden”; Tuor/ Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC).
Nell’ambito della
procedura di beneficio di inventario devono essere registrati e stimati gli
attivi e i passivi, vale a dire l’integralità delle componenti della massa
ereditaria (art. 581 CC, art. 299 e 300 LEF; Druey, op. cit., § 15, n. 58; Zbgr, 1994, pag. 157; Wissmann, op. cit., n. 1 ss. ad art. 581 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad
art. 585 CC: “Der Aufschuss über den den Erbschaftsstand soll ein möglichst
vollständiger und zuverlässiger sein”; Escher,
op. cit., n. 1 ad art. 582 CC: “Erreichung eines möglichst wahrheitsgetreuen Vermögensstatus”).
È indispensabile inoltre che gli eredi possano confidare nella continuità della
consistenza dell’eredità (Pfyl,
op. cit., pag. 45; Wissmann,
op. cit., n. 13 ad art. 581 CC). Come già esposto, secondo l’art. 585 CC il
giudice può stabilire la continuazione della attività aziendale del defunto al
fine di conservarne da un lato funzionalità e redditività e dall’altro per
evitare pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann, op. cit., n. 7 ad art.
585 CC).
Lo stato della
successione si calcola secondo l’ammontare di attivi e passivi al momento
dell’apertura della successione (DTF 110 II 232). L’inventario deve
essere il più affidabile possibile e non subire variazioni (Pfyl, op. cit., pag. 8; Wissmann, op. cit., n. 1 e 3 ad
art. 584 CC), anche perché in caso di accettazione dell’eredità con il
beneficio d’inventario l’erede è responsabile sia con i beni della successione
sia con i propri (v. art. 589 e 590 CC per la responsabilità degli eredi nei
confronti dei crediti non notificati nella misura in cui essi sono risultati
arricchiti dall’eredità; Pfyl,
op. cit., pag. 32 ss. e 43 ss.; Wissmann,
op. cit., n. 14 ad art. 581 CC).
Di conseguenza si
rileva che la compensazione operata dalla __________ appare contraria agli
scopi che sottendono alla ratio della procedura del beneficio d’inventario.
- Alla luce di quanto esposto ben si può concludere che i due
istituti analizzati sono da considerare analoghi negli scopi, nella forma, nel
contenuto e nelle conseguenze. Al contrario di quanto affermato
dall’appellante, non esiste unicamente un parallelo formale tra i due istituti
in quanto gli stessi possono essere considerati simili anche da un punto di
vista teleologico.
La __________
sostiene che nel caso in disamina non ci si troverebbe quindi davanti ad una
lacuna praeter legem, bensì ad un silenzio qualificato della legge che non può
essere colmato dal giudice (appello 25.11.2002, 1.a, pag. 8). A mente
dell’appellante, le norme che regolano la procedura di beneficio di inventario
non prevedono il divieto della compensazione poiché un tale divieto non sarebbe
di alcuna utilità in quanto, indipendentemente dall’avverarsi o meno di una
compensazione, il valore dell’asse ereditario non muterebbe (art. 580 ss. CC).
Questa tesi non può essere seguita.
Infatti, questa
Camera ritiene che il silenzio riscontrato nell’art. 586 CC raffigura una
lacuna praeter legem che il giudice può colmare procedendo per analogia, dopo
aver analizzato ogni sfaccettatura degli istituti del beneficio di inventario e
della moratoria concordataria (v. Forstmoser,
Einführung in das Recht, 3. ed. Berna 2003, § 15, n. 88 ss.; Honsell, Basler Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Zivilrecht I, 2. ed., Basilea 2002, n. 25 ss. ad
art. 1 CC; v. anche Rossel/Mentha,
op. cit., pag. 179 ss. e 185 ss.).
Del resto, è
parimenti riconosciuta l’imprecisione di base imputabile al legislatore nella
redazione degli art. 585 e 586 CC (Rossel/Mentha,
op. cit., pag. 187).
Si giustifica
pertanto una applicazione per analogia delle norme della moratoria
concordataria a far tempo dalla decisione pretorile 17 settembre 1997 con la
quale il giudice nominava un notaio per l’allestimento di un inventario
successorio ex art. 580 ss. CC (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, Berna 1966, n. 347ad art. 1 CC). Infatti, gli effetti della
moratoria decorrono già a partire dal momento della sua concessione (DTF 125
III 154) e quindi per la procedura di beneficio di inventario si giustifica una
applicazione delle norme a far tempo dalla decisione pretorile quo
all’allestimento dell’inventario (Rossel/
Mentha, op. cit., pag. 187).
Si rileva che
questa soluzione garantisce altresì una parità di trattamento di tutti i
creditori interessati alla liquidazione dell’eredità giacente fu __________ (Amonn/Gasser, op. cit., § 42, n.
54).
- Alla presente fattispecie, sulla scorta del rimando previsto
dall’art. 297 cpv. 4 LEF, torna quindi applicabile anche l’art. 213 LEF. Questa
norma prevede che il creditore può compensare il suo credito con quello del
fallito verso di lui. La compensazione non ha luogo quando un creditore del
fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di
fallimento (Stäubli/Dubacher,
op. cit., n. 2, 8 ad art. 213 LEF; Schüpbach, Compensation et exécution forcée,
Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, pag. 141).
Non è contestato
che le compensazioni da parte della __________ per un importo di complessivi
fr. 129'080.80 sono avvenute tra il 17 settembre e il 15 dicembre 1997, ovvero
mentre il notaio incaricato stava allestendo l’inventario successorio
(rettamente il Pretore ha quindi defalcato dalla pretesa globale l’importo di
fr. 30'000.--, poiché bonificato il 15 settembre 1997, ossia in un momento
precedente all’avvio della procedura di beneficio d’inventario; v. doc. 9).
Tra il 17
settembre e il 15 dicembre 1997 però, l’appellante non poteva operare alcuna
compensazione in quanto vi ostava chiaramente il disposto di cui all’art. 213
cpv. 2 LEF.
La parte
appellante sostiene inoltre che il suo modo di operare sarebbe legittimo poiché
le cause dei versamenti erano sorte precedentemente alla morte di __________.
Secondo la __________, detti versamenti erano mercedi o anticipi derivanti da
contratti di appalto conclusi con terzi dalla ditta __________ prima del
decesso di __________. Inoltre, tramite la trasmissione delle polizze di
versamento intestate alla __________, sarebbe avvenuta una cessione dei crediti
della ditta __________ nei confronti dei committenti delle opere svolte da tale
ditta. Queste posizioni sono infondate.
Infatti, è ben
vero che l’art. 213 cpv. 2 cifra 2 LEF stabilisce che la compensazione è
possibile se la causa di una obbligazione è sorta precedentemente alla dichiarazione
di fallimento (Stäubli/Dubacher,
op. cit., n. 18 ss. ad art. 213 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 36 ss. e 44 ad art. 213
LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 40, n. 42 ss. e 52).
Nel caso specifico
però, la causa dell’obbligazione non può essere ricondotta ai contratti
stipulati dalla ditta __________ con i vari committenti (rispettivamente al
momento della fatturazione), in base ai quali questi ultimi hanno poi versato
le somme giunte dopo il 17 settembre 1997 sul conto corrente della ditta.
La causa è invece
sorta al momento della ricezione degli importi sul conto n. __________: solo in
quel momento la __________ è divenuta debitrice nei confronti della appellata e
ha poi proceduto alle compensazioni contestate (Etter, op. cit., pag. 172 ss.). In altre parole, le cause
delle compensazioni sono quindi sorte man mano che i pagamenti giungevano sul
conto corrente bancario e non prima del decesso del de cuius. Inoltre, visto
che per la validità della cessione è prevista la forma scritta, è chiaro che la
ditta __________ non ha ceduto alcun credito alla __________ in quanto agli
atti non vi è traccia di cessioni scritte, mentre la consegna di polizze di
versamento di una determinata banca non ovvia al requisito della forma scritta
prevista dall’art. 165 CO (Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 42 ad art. 297 LEF; Hunkeler,
op. cit., pag. 203).
Si rileva infine
che la parte appellata non ha mai riconosciuto il saldo al 15 dicembre 1997 e
pertanto non è intervenuta alcuna novazione (art. 117 cpv. 2 CO; Etter, op. cit., pag. 177; Schwenzer, op. cit., n. 80.06).
Gli interessi al
5% sull’importo di fr. 129'080.80 decorrono dal 30 dicembre 1997, data
dell’inoltro della petizione, in quanto dalla documentazione agli atti non
risulta che prima di allora vi sia stata una interpellazione per i diversi
versamenti avvenuti sul conto corrente (art. 102 CO).
Alla luce di
quanto esposto l’appello deve essere respinto, apparendo del resto
assolutamente irrilevante il fatto che gli amministratori della successione non
abbiano bloccato la operatività del conto corrente. Spese e ripetibili seguono
la soccombenza. Siccome la parte appellata si è limitata a produrre, in luogo
di osservazioni articolate, uno scritto di una pagina contenente un semplice
rimando alla sentenza emanata in simile fattispecie in data 8 agosto 2002 da
questa Camera (II CCA 8 agosto 2002 in re Successione P.L./B.G.), si
giustifica senz’altro una quantificazione delle ripetibili in base al
presumibile dispendio di tempo, stimato in complessivi fr. 500.--.
Per i quali motivi
pronuncia:
-
L’appello 5
ottobre 2001 di __________, è respinto.
-
Le spese
della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’150.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 1’200.--
sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte la somma di fr. 500.--
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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