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Numero d'incarto:
12.2002.199
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.199
Lugano
28 aprile
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. LA.2001.41
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 23 aprile
2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
in materia di locazione con la quale l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.-- quale
restituzione del deposito cauzionale e di fr. 1'000.- perché versati senza
causa, domande che il Pretore, con sentenza 29 ottobre 2002, ha respinto.
Appellante l’istante il quale, con atto di appello 11
novembre 2002, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi, mentre la controparte, con osservazioni 12 dicembre 2002, chiede la
reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha dato in locazione a __________ gli spazi commerciali occupati
dal __________ nello stabile di via __________ a __________. La locazione
iniziava il 1. maggio 1997 e poteva essere disdetta, con preavviso di 6 mesi,
la prima volta per il 30 aprile 2000. La pigione è stata pattuita in fr. 2'600.--
mensili per il primo anno, in fr. 3'000.-- per il secondo e in fr. 3'400.-- per
il terzo anno. Nel contratto di locazione era pure prevista la prestazione di
una garanzia, nelle forme di un "deposito cauzionario", di fr.
20'000.-.
L’8
aprile 1997 __________, convivente di __________, ha aperto un nuovo libretto
di risparmio nominativo no. __________, a lui intestato, presso la succursale
luganese della __________ accreditandovi l’importo di fr. 20'000.- e l'ha poi
depositato, figurando egli quale deponente, in custodia presso la stessa banca
quale deposito di garanzia giusta gli art. 35 e segg. della legge cantonale di
applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione. La banca
trasmetteva, quello stesso giorno, alla __________ la ricevuta del deposito in
custodia semplice del libretto di risparmio, indicandolo come depositato
"a garanzia del contratto di locazione a favore di __________".
- In seguito alla rottura del suo legame affettivo con la convivente,
__________, che rappresentava e aiutava quest’ultima nella gestione del bar,
con scritto 6 luglio 1998 ha comunicato a __________, socio gerente di
__________, di aver interrotto ogni sua collaborazione in relazione al bar
__________, dichiarando che da quel momento __________ doveva essere
considerata “la gerente e la sola responsabile del bar”.
Il 30
settembre 1998 __________ ha cessato l’attività d’esercente e il 2 ottobre 1998
ha stipulato con __________ una convenzione mediante la quale le parti hanno
risolto il contratto di locazione con effetto immediato. A saldo di ogni
pretesa dipendente dalla locazione, __________, oltre a versare l’importo di
fr. 16'000.- per il pagamento delle pigioni arretrate, ha dichiarato di
liberare a favore di __________ l il deposito di garanzia di fr. 20'000.-.
Sulla base di tale dichiarazione la __________ ha versato a __________, il 17
dicembre 1998, l'importo di fr. 20'000.- addebitando di pari somma il libretto
di risparmio intestato a __________.
- Con l’istanza che ci occupa __________ ha chiesto la condanna di
__________ al pagamento dell’importo di fr. 20'000.--, corrispondente
all’importo del deposito di garanzia che, essendo lui stesso il vero conduttore
dei locali del __________, è stato liberato senza il suo consenso e quindi in
modo irrito; inoltre chiede la restituzione dell'importo di fr. 1'000.-
versati, per inconvenienti vari, alla locatrice senza causa.
Durante
l’udienza di discussione del 18 giugno 2001 la convenuta ha sollevato
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, asserendo che l’istante non
avrebbe mai stipulato alcun contratto di locazione con lei. Secondo la
convenuta, questi avrebbe agito unicamente come garante della conduttrice (come
del resto da lui stesso dichiarato) e in tale veste avrebbe provveduto a
depositare la garanzia presso la __________; egli non potrebbe pertanto
chiedere la liberazione della garanzia a suo favore, perché non conduttore e
poiché la stessa era già stata svincolata con il consenso di entrambe le parti
contrattuali ai sensi dell’art. 257e cpv. 3 CO. Il fatto che l’istante
rappresentasse __________, all’epoca sua convivente, nella gerenza
dell’esercizio pubblico, non comproverebbe assolutamente che vi fosse una
relazione contrattuale tra lui e __________.
-
Con sentenza 29 ottobre 2002 il Pretore, ritenendo che l’istante non
aveva agito come conduttore, bensì come garante della convivente, ha respinto
l’istanza. Secondo il giudice di prime cure appariva, dalle risultanze
processuali, che l’istante non era diventato conduttore o subconduttore, ma che
egli aveva unicamente aiutato la sua convivente sia economicamente sia dal
profilo gestionale-amministrativo. Siccome l’istante aveva prestato la garanzia
come rappresentante di __________, egli non poteva vantare alcun diritto sulla
stessa; tanto più che era ben cosciente a cosa sarebbe servita e che essa
avrebbe potuto essere svincolata a favore della convenuta nel caso vi fossero
state delle inadempienze contrattuali imputabili alla conduttrice.
-
Con l’appello l’istante ripropone le sue argomentazioni relative
alla necessità, violata in concreto, del suo consenso per la liberazione del
deposito e postula l'accoglimento delle proprie domande mentre controparte, con
le osservazioni all'appello, chiede la conferma del primo giudizio. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito
dell'esposizione di diritto.
-
Qualsiasi sia stata la sembianza giuridica rivestita dall'istante
nell'ambito del contratto di locazione pattuito, formalmente e per iscritto,
tra __________ e __________ - locatario effettivo piuttosto che colocatario
oppure garante per l'adempimento degli obblighi derivanti alla conduttrice,
come le parti, su posizioni diverse, dibattono - la soluzione della
controversia relativa alla restituzione dell'importo di fr. 20'000.- non
cambia.
L'istanza
va ammessa e la convenuta __________ condannata a riversare sul libretto di
risparmio intestato a __________, depositato presso la __________ quale
cauzione per la locazione, l'importo in questione.
6.1. Infatti,
se __________ è ritenuto almeno colocatario, ed in questa direzione potrebbe
condurre il fatto che, nelle pratiche per la prestazione della cauzione, egli
appare quale conduttore effettivo (cfr. lettera __________ a __________ 8
aprile 1997, doc. D e ricevuta di deposito per custodia 8 aprile 1997 della
__________ nella documentazione edita da quest'ultima), senza che __________
obietti qualcosa, è evidente che il suo consenso era necessario, ai sensi
dell'art. 257e cpv. 3 CO (Higi, Berner Kommentar, ad art. 257e n. 36),
per liberare la cauzione ed altrettanto evidente, ma nemmeno contestato, è il
fatto che tale consenso non lo abbia mai espresso.
6.2. Se invece la sua posizione è solo quella di garante, proprio per il
fatto che il deposito cauzionale è stato fatto a suo nome e non a nome della
conduttrice, non siamo in presenza della prestazione di una cauzione ai sensi
dell'art. 257e CO, che si riferisce espressamente a quella data dal locatario e
non da un terzo, ma invece di un deposito a fini di garanzia che riveste la
qualifica giuridica che gli è propria (Higi, op. cit., n. 6; Zihlmann,
Das Mietrecht, 2. ed., pag. 62). Nel caso concreto il fatto di depositare un
libretto di risparmio presso un terzo (la Banca) - nel modo in cui è avvenuto,
ossia da parte di una persona estranea al contratto di locazione, e per le sue
finalità - può rappresentare il deposito particolare (sequestro) dell'art. 480
CO per il quale se più persone, per tutelare loro diritti, hanno depositato presso
un terzo una cosa relativa a loro rapporti giuridici incerti, il depositario
non potrà restituirla se non con il consenso degli interessati o dietro ordine
del giudice. Quindi la banca non poteva liberare alla __________ l'importo in
questione senza il consenso di __________, pacificamente mai dato. In mancanza
di accordo tra le parti solo una decisione giudiziaria, in una lite che vede
coinvolte le parti depositanti e non il terzo depositario-sequestratario (OR-Wetter,
ad art. 480 CO, n. 2), avrebbe permesso di attribuire l'importo rivendicato.
-
In
queste condizioni, mancando ancora il giudizio attorno alle pretese contestate
ed eventualmente da soddisfare con il deposito, è giustificato - non obbligare
la convenuta al pagamento nelle mani dell'istante, il che equivarrebbe a
perdere la garanzia contrattualmente pattuita ed il cui destino non è stato
ancora giudicato - ma condannarla a riversare l'importo di fr. 20'000.- sul
libretto di risparmio nominativo __________, intestato a __________, della __________
oltre gli interessi usuali applicati dalla banca per tali libretti a far tempo
dal 17 dicembre 1998.
-
L'altra
pretesa creditoria di fr. 1'000.- riguardante la restituzione di un importo già
versato e preteso senza causa non può essere accolta poiché nulla è stato
dimostrato al proposito e, del resto, lo stesso istante, con le conclusioni di
causa, nemmeno l'ha più invocata e sostanziata.
-
Il
parziale accoglimento dell'appello e la relativa riforma del primo giudizio
comportano l'attribuzione di spese e ripetibili, in misura preponderante, alla
convenuta ed appellata, maggiormente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11 novembre 2002 di __________ è parzialmente accolto e di
conseguenza la sentenza 29 ottobre 2002 del Pretore di Lugano, sez. 4 è così
riformata:
-
L'istanza
23 aprile 2001 di __________ è parzialmente accolta e
di conseguenza la __________ è condannata a riversare
l'importo di Fr. 20'000.- su libretto di risparmio nominativo __________,
intestato a __________, della __________, oltre agli interessi usuali applicati
dalla banca per tali libretti a far tempo dal 17 dicembre 1998.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 650.- e le spese di Fr. 150.-, già anticipate
dall'istante, sono a carico per 4/5 della convenuta che rifonderà inoltre a
controparte Fr. 600.- per parte di ripetibili.
II. La
tassa di giudizio della procedura d'appello di Fr. 280.- e le spese di Fr. 20.-
(totale Fr. 300.-), già anticipate dall'appellante, sono a carico per 4/5 della
parte appellata che rifonderà a controparte Fr. 300.- per parte di ripetibili
d'appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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