Appeal struck out after settlement

12.2002.198Übriges Gericht02.06.2003Settled

Zusammenfassung

In an appeal concerning the annulment of a beneficiary clause in a life-insurance policy, the parties reached a settlement during the appellate proceedings and asked for judicial approval. The Second Civil Chamber of the Court of Appeal therefore struck the appeal from the docket. In accordance with the parties’ agreement, the court ordered the judicial costs of CHF 200 to be borne by the appellant and compensated the party costs.

Regest

Art. 352 CPC; settlement during appeal proceedings and termination of the case. Where the parties conclude a settlement in appellate proceedings and request judicial approval, the court may strike the matter from the roll by way of homologation. If the parties agree on costs, that allocation prevails; otherwise, the court may order the costs to be borne by the party having advanced them and set off party costs. The procedural discontinuance follows from the parties’ waiver of further adjudication, not from a merits determination (consid. 1-2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.198

Data decisione, Autorità: 02.06.2003, IICCA

Incarto n. 12.2002.198

Lugano 2 giugno 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.23 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 dicembre 2001 da



entrambe rappr. dallo studio legale __________

Contro


rappr. dallo studio legale __________

in materia di annullamento della clausola beneficiaria a favore del signor __________ contenuta nella polizza assicurativa sulla vita no __________ della __________, ora trattata dalla __________ che il Segretario Assessore aveva accolto con sentenza del 28 ottobre 2002.

Ed ora, nell'ambito della procedura d'appello promossa con ricorso 11 novembre 2002 dal convenuto,

atteso che le parti si sono accordate per porre fine alla controversia con la sottoscrizione della convenzione 23 maggio 2003 che viene allegata alla presente decisione in segno di omologazione giudiziaria,

ritenuto che le stesse parti hanno convenuto di lasciare le spese di giudizio a carico di chi le ha anticipate e le ripetibili compensate

in applicazione dell'art. 352 CPC

decreta

  1. La procedura d'appello 12.2002.198 in re __________ c. __________ e __________ è stralciata dai ruoli per transazione.

  2. La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 200.- sono a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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