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12.2002.198 ΓÇó Appeal struck out after settlement
12.2002.198Übriges Gericht02.06.2003Settled
In an appeal concerning the annulment of a beneficiary clause in a life-insurance policy, the parties reached a settlement during the appellate proceedings and asked for judicial approval. The Second Civil Chamber of the Court of Appeal therefore struck the appeal from the docket. In accordance with the parties’ agreement, the court ordered the judicial costs of CHF 200 to be borne by the appellant and compensated the party costs.
Art. 352 CPC; settlement during appeal proceedings and termination of the case. Where the parties conclude a settlement in appellate proceedings and request judicial approval, the court may strike the matter from the roll by way of homologation. If the parties agree on costs, that allocation prevails; otherwise, the court may order the costs to be borne by the party having advanced them and set off party costs. The procedural discontinuance follows from the parties’ waiver of further adjudication, not from a merits determination (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.198
Data decisione, Autorità: 02.06.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.198
Lugano 2 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.23 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 dicembre 2001 da
entrambe rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di annullamento della clausola beneficiaria a favore del signor __________ contenuta nella polizza assicurativa sulla vita no __________ della __________, ora trattata dalla __________ che il Segretario Assessore aveva accolto con sentenza del 28 ottobre 2002.
Ed ora, nell'ambito della procedura d'appello promossa con ricorso 11 novembre 2002 dal convenuto,
atteso che le parti si sono accordate per porre fine alla controversia con la sottoscrizione della convenzione 23 maggio 2003 che viene allegata alla presente decisione in segno di omologazione giudiziaria,
ritenuto che le stesse parti hanno convenuto di lasciare le spese di giudizio a carico di chi le ha anticipate e le ripetibili compensate
in applicazione dell'art. 352 CPC
decreta
La procedura d'appello 12.2002.198 in re __________ c. __________ e __________ è stralciata dai ruoli per transazione.
La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 200.- sono a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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