AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.187
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.187
Lugano
27 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00308
(già 62/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 11 maggio 2001 da
rappr. dallo Studio Legale
Contro
rappr. dall’avv.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'401.35 più
interessi, domanda avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore
con sentenza 4 ottobre 2002 ha accolto per fr. 10'255.95;
appellante
il convenuto con atto di appello 24 ottobre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr.
3'018.80 e in subordine per fr. 6'274.75, il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 9 dicembre 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al
pagamento di fr. 15'401.35 più interessi. Egli fa in sostanza valere il saldo
di alcune fatture relative a lavori da sanitario e all'impianto di
riscaldamento effettuati nel corso del 1995 e 1996 sul mappale n. __________
RFD di __________, rilevando tra l'altro che la controparte non avrebbe
eccepito tempestivamente la difettosità dell'opera.
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione rilevando che la difettosità
dell'impianto di riscaldamento, accertata nel corso della stagione fredda,
aveva comportato l'intervento della ditta __________, con un costo di fr.
3'981.20: in tali circostanze, ritenuto che non tutte le opere fatturate, in
particolare quelle a regia, erano state eseguite e che il saldo rettificato a
favore dell'attore era semmai di soli fr. 3'669.50, quest'ultimo non vantava in
definitiva più nulla nei suoi confronti; in via subordinata, atteso che in un
secondo momento la controparte gli aveva fatto intendere di accontentarsi di un
importo di fr. 7'000.-, il suo credito si riduceva a fr. 3'018.80.
-
Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto accertato
che i difetti dell'opera e meglio all'impianto di riscaldamento erano stati
notificati tardivamente, ciò che escludeva che il convenuto potesse pretendere
la rifusione della fattura della ditta __________. L'istruttoria aveva tuttavia
permesso di stabilire che effettivamente non tutte le opere fatturate erano
state eseguite: passando in rassegna le varie fatture, egli ha pertanto
concluso per un saldo a favore dell'attore di fr. 10'255.95, somma per la quale
egli ha ammesso la petizione, anche perché non risultava che la proposta
attorea di liquidazione di fr. 7'000.- fosse stata accettata dalla controparte.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto ribadisce di aver notificato
tempestivamente il difetto all'impianto di riscaldamento, ciò che lo
legittimava a pretendere la rifusione della fattura di fr. 3'981.20. Avendo le
parti concordato a suo tempo un importo di liquidazione di fr. 7'000.-, ne
risultava un credito a favore dell'attore di fr. 3'018.80, somma che in via
subordinata andava aumentata a fr. 6'274.75 nel caso in cui fosse confermato il
saldo di fr. 10'255.95 stabilito dal primo giudice.
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Con
la prima censura d'appello il convenuto ritiene che il difetto all'impianto di
riscaldamento sarebbe stato notificato oralmente nell'inverno 1998/99, e dunque
in modo tempestivo, tanto più che l'attore tra il 1999 ed il 2000 era
intervenuto a più riprese per cercare di ovviare all'inconveniente, ma senza
successo. Una notifica non era del resto necessaria, in quanto l'opera non gli
era stata consegnata, visto che egli aveva dovuto far intervenire, a sue spese,
una terza ditta per completare i lavori.
6.1 Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti.
La
mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza
all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti
irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che
l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368
CO (DTF 64 II 257 e segg. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato
avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata
nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva notifica dei
difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147,
107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 e segg.; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 2. ed., n. 32 ad art. 367 CO; IICCA 20 dicembre 2002
in re T. Snc/E. SA, 24 marzo 2003 in re G./F. SA), committente che deve inoltre
dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha
comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente
l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch,
op. cit., n. 2174; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; per tante: IICCA
27 novembre 2001 in re T./R.).
6.2 In
base al tenore dell'art. 367 cpv. 1 CO, il termine per verificare l'opera e per
notificare gli eventuali difetti inizia a decorrere dalla sua consegna (Gauch,
op. cit., n. 2109 e seg.; Lendi/Trümpy, Schwerpunkte im
Bauvertragsrecht, Zurigo 1989, p. 34 N. 16), ritenuto che quest'ultima è
considerata di regola avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al
committente l'opera conclusa oppure gli comunica in altro modo di aver portato
a termine i suoi lavori (Gauch, op. cit., n. 88 segg. e N. 92 segg.; Lendi/Trümpy,
op. cit., p. 33 N. 8; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.).
Nel
caso di specie è ben vero che l'attore non ha concluso tutte le opere previste
dal contratto, si pensi in particolare alla regolazione e alla messa in
esercizio dell'impianto di riscaldamento (teste __________). Sennonché, il
fatto che l'attore nel corso del 1995 e del 1996 abbia provveduto a trasmettere
al convenuto le relative fatture, oltretutto dopo avergli messo a disposizione,
nel febbraio 1997, il certificato di garanzia assicurativa (doc. H), il fatto
che quest'ultimo nel giugno 1997 le abbia accettate, sia pure postulando la
loro riduzione in considerazione dei lavori effettivamente eseguiti (doc. P e
V), e soprattutto il fatto che le opere -come riferito dal teste __________ -
sono comunque state portate a termine, per incarico del convenuto, dalla ditta
__________ negli ultimi mesi del 1997, sicché le stesse hanno potuto essere
utilizzate dal convenuto, permettono di concludere in buona fede (cfr. Gauch,
op. cit., n. 103 seg.) che la consegna, se non già avvenuta in precedenza,
possa al più tardi essere fatta risalire proprio a quest'ultima data (cfr. Gauch,
op. cit., n. 93, 94 e in particolare n. 96; sentenza IICCA citata).
6.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto, non è stato assolutamente provato che il
difetto all'impianto di riscaldamento, che comportava l'abbassamento della
pressione e dunque il mancato raggiungimento delle temperature nell'attico, sia
stato significato oralmente all'attore già nell'inverno 1998/99. La prima
notifica di cui vi è prova agli atti risale in effetti al 12 luglio 1999 (doc.
AC, mentre è del tutto irrilevante che il convenuto, nel doc. AE, datato 10
aprile 2000, possa aver dichiarato di attendere già da due anni l'eliminazione
del difetto, circostanza quest'ultima rimasta allo stadio di puro parlato).
Essa, a prescindere dalla qualifica di difetto palese o occulto attribuibile al
difetto, dev'essere considerata indubbiamente tardiva: se si trattasse di un
difetto palese, occorre evidenziare che lo stesso non è stato notificato
immediatamente dopo la consegna dell'opera, che -come detto- poteva al più
tardi essere fatta risalire alla fine del 1997; se invece lo stesso costituisse
un difetto occulto, è evidente che, per la sua particolare natura (carenze
nell'impianto di riscaldamento), lo stesso poteva essere scoperto solo durante
l'inverno, per cui la sua notifica alla controparte unicamente nel corso
dell'estate risulta inequivocabilmente tardiva. Dal che l'impossibilità per il
convenuto di porre in deduzione la fattura della ditta __________, relativa
agli interventi per l'eliminazione del difetto in questione (doc. AO).
6.4 Resta
ora da esaminare se il convenuto possa nondimeno prevalersi del fatto che
l'attore in un primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la
tempestività della notifica e abbia persino cercato di risolvere il problema,
salvo poi cambiare idea in seguito e sollevare formalmente in causa la relativa
eccezione. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La giurisprudenza ha
in effetti escluso che il comportamento dell'appaltatore potesse in tal caso
essere costitutivo dell'abuso di diritto, specialmente se -come nel caso
concreto- il tentativo di risolvere il problema era avvenuto in un'ottica
transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B.
Snc; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo 1998 in re M./M. e
G., 16 luglio 2003 in re F. SA/B.).
-
È
poi decisamente a torto che il convenuto, con la seconda ed ultima censura
d'appello, si prevale in questa sede del fatto che le parti si sarebbero
accordate in seguito per un importo di liquidazione di fr. 7'000.-. Pacifico
che l'accordo in questione -oltretutto non venuto in essere per mancanza di
consenso su di un suo punto essenziale (cfr. risposta p. 4 ad. 5 e conclusioni
p. 3)- sia stato proposto nell'ottica di una soluzione bonale dell'intero
contenzioso tra le parti (lo stesso convenuto ha del resto ammesso in risposta
che si trattava di un accordo bonale, cfr. risposta p. 4 ad. 5 e conclusioni p.
3 e 5; cfr. pure doc. AD e AF), deve in effetti valere la regola secondo cui
quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione avviene per
principio senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell'eventualità -qui
realizzatasi- di una lite giudiziaria (ICCTF 6 giugno 1994 in re M.
SA/B. Snc; Merz, Berner Kommentar, N. 454 ad art. 2 CC).
-
Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 ottobre 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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